Casteller Doc - Modificazioni al disciplinare di produzione - 1990

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Il disciplinare di produzione della doc Casteller riconosciuta con  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Il vino Casteller deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di  vitigni: Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo  del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.

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Casteller Doc

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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago,

 

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