Casteller Doc - Modificazioni al disciplinare di produzione - 1990
Il disciplinare di produzione della doc Casteller riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Il vino Casteller deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.