Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Il disciplinare di produzione della DOC dei vini Soave e Recioto di Soave, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".
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I vini a denominazione di origine controllata e garantita Soave Superiore devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Soave Superiore devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Solopaca, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, propone la modifica del disciplinare medesimo
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Sovana Rosso, Sovana Rosso Superiore, Sovana Rosso Riserva e Sovana Rosato: Sangiovese: almeno il 50%.
Sovana Aleatico Superiore, Sovana Aleatico Riserva, Sovana Aleatico Passito e Sovana Aleatico Riserva Passito : Aleatico: minimo 85%.
Sovana Cabernet Sauvignon Superiore e Sovana Cabernet Sauvignon Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
Sovana Ciliegiolo Superiore e Sovana Ciliegiolo Riserva: Ciliegiolo: minimo 85%.
Sovana Merlot Superiore e Sovana Merlot Riserva: Merlot: minimo 85%.
Sovana Sangiovese Superiore e Sovana Sangiovese Riserva: Sangiovese: minimo 85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Sovana è collocata all’interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Spello” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Spello in provincia di Perugia.
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Pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Spoleto
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Tra le altre modifiche è stata inserita :l a tipologia «Spoleto» bianco è stata eliminata dal disciplinare di produzione. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
La tipologia «Spoleto» Trebbiano spoletino superiore è stata eliminata dal disciplinare di produzione. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
E' stata inserita la specifica VSQ per indicare in modo univoco la categoria di Spumante prodotto. La modifica riguarda l'articolo 1 del disciplinare di produzione
E' stata inserita la tipologia «Spoleto» Trebbiano spoletino riserva, caratterizzata da un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi, di cui almeno 3 in bottiglia. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, e 7 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
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“Spoleto” bianco: Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino superiore: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
“Spoleto” Trebbiano spoletino passito: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi. in Provincia di Perugia
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Squinzano Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro;possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese etc nella misura massima del 30%.
Squinzano Negroamaro o Negro amaro Rosso e Rosalo, minimo 85% Negroamaro;
Squinzano Susumaniello, minimo 85% Susumaniello;
Squinzano Bianco, minimo 80% Chardonnay Malvasia bianca, da sole o congiuntamente;
Squinzano Chardonnay, minimo 90% Chardonnay;
Squinzano Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca;
Squinzano Piano, minimo 90% Piano;
Squinzano Sauvignon minimo 90% Sauvignon
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllala Squinzano , comprende l'intero territorio dei comuni di Squinzano. San Pietro
Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San
Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce. (provincia di Lecce)
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Il vino Doc Strevi passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Doc Strevi passito e' interamente compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi in provincia di Alessandria.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Suvereto, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 23 dicembre 2025 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6754) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini Suvereto, di cui al decreto 12 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2025.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Suvereto
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Vini Docg Suvereto:
Suvereto: Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino al 100%.
Suvereto Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%.
Suvereto Merlot: Merlot : minimo 85%
Suvereto Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%
La zona di produzione ricade nell’ambito della Regione Toscana ed in particolare nella Provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del Comune di Suvereto.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Tarantino" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto.
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«Tarquinia» bianco: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
«Tarquinia» rosso: Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%.
La zona di produzione : la provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello;
la provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano ....
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La doc Taurasi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, e' riconosciuta come docg ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita Taurasi e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1 novembre 1992.
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Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.
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