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Solopaca Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Solopaca

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca", approvato con il  decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al  presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 12 ottobre 1992  

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca".

(GU n.248 del 21-10-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Solopaca" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini
"Solopaca" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;


Decreta:


Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Solopaca", approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il
1 novembre 1992.

Art. 2.
Limitatamente alle tipologie dei vini "Solopaca" bianco, rosso e
rosato, in via transitoria, fino al 31 ottobre 1995, in deroga a
quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione,
possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto
dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti
conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1973.
I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla
vendemmia 1992 i vini "Solopaca", provenienti da vigneti non ancora
iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso
disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi
terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
Limitatamente alle tipologie dei vini "Solopaca" bianco, rosso,
rosato e spumante, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti,
a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche viti di
vitigni diversi da quelli indicati nel sopracitato art. 2, purche'
esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti
per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto
ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare
alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti,
ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 1992
Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Solopaca" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
I vini "Solopaca" devono essere ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione delle uve, provenienti dalla zona di produzione
indicata nel successivo art. 3, di vigneti che, nell'ambito
aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
a) Bianco:
Trebbiano toscano, dal 40 al 60%;
Falanghina, Coda di volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia
(localmente denominata uva Cerreto), da soli o congiuntamente, per la
restante parte purche' i vitigni aromatici nel complesso non superino
il 20% del totale;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un
massimo del 20%.
b) Falanghina:
Falanghina, minimo l'85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un
massimo del 15%.
c) Rosso e rosato:
Sangiovese (diversi cloni), dal 50 al 60%;
Aglianico, dal 20 al 40%;
possono concorrere i vitigni Piedirosso, Sciascinoso ed altri
vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%.
d) Aglianico:
Aglianico, minimo l'85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un
massimo del 15%.
e) Spumante:
Falanghina, minimo il 60%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un
massimo del 40%.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Solopaca" devono essere prodotte nella zona di
produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei
comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo
Maggiore, e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita,
Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore
Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza dei
confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San
Lupo e Cerreto Sannita in localita' Ripe del Corvo, la linea di
delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e
meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di
Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera
a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul
sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219,
dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso
sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue
verso ovest fino ad incrociare in localita' Acquaviva la strada
Solopaca-Frasso Telesino.
Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in
prossimita' della masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il
corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso
Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla
strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in
prossimita' della quota 165 e poi, sempre lungo la strada procede
verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest,
quella che passando per la quota 74 in localita' Torre Maiorano,
raggiunge in prossimita' della quota 39 la strada Dugenta-Telese,
segue questa in direzione est per la strada che conduce alla
localita' Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a
raggiungere la carrereccia in prossimita' della quota 72.
Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo,
l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici
sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada
in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-
Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in
direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a
raggiungere, in localita' Pagnano, la carreggiabile che delimita a
nord la localita' Santo Frate.
Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri
e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a
raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa
l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad
intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso
nord sino ad incrociare la strada per Massa La Grotta.
Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso
nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112
raggiunge, in prossimita' di quest'ultima quota, la strada per le
cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue
quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della
collina Della Rocca ed attraverso la localita' Vigne Vecchie,
raggiunge la strada per Massa, in prossimita' della quota 162,
prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro
abitato di Massa, seguendo, all'altezza dell'incrocio con la strada
per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato,
raggiungendo cosi' la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la
riva del corso d'acqua sino ad incrociare il confine comunale di
Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente
Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad
incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento
dei cappuccini in prossimita' dei ruderi. Una volta incrociato il
sentiero lo segue verso sud costeggiando le localita' Lomia di Spita
e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415,
417 e 379 raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che
segue verso est raggiungendo, in prossimita' delle Ripe del Corvo, il
punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la
delimitazione.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Solopaca" devono essere quelle tradizionali
della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di tipicita' e qualita'. Sono pertanto
da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di
natura argilloso-calcarea e ben drenati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 150
quintali per i tipi Bianco, Falanghina e Spumante ed ai 130 quintali
per i tipi Rosso, Rosato e Aglianico, in coltura specializzata,
mentre in coltura promiscua non dovra' superare rispettivamente i sei
ed i cinque chilogrammi per ceppo.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso la cernita delle uve,
purche' quella globale non superi del 20% i limiti massimi.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi
Bianco e Falanghina un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
del 10,5%, ai tipi Rosso, Rosato e Aglianico dell'11%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Solopaca"
spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale del 9,5%. Tali uve devono essere oggetto di specifica
denuncia e non possono essere destinate in alcun caso alla produzione
di altre tipologie della D.O.C. "Solopaca".
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Solopaca" Rosso
superiore debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 12%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di spuma e
l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio
amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella
zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Benevento.
Il vino "Solopaca" Aglianico non puo' essere immesso al consumo
prima del mese di ottobre dell'anno successivo a quello della
vendemmia.
Il vino "Solopaca" Rosso superiore deve essere sottoposto ad
almeno un anno di invecchiamento in botti di legno. Il periodo di
invecchiamento decorre dal primo dicembre dell'anno della vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" devono
rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Falanghina:
colore: paglierino scarico;
odore: vinoso, gradevole, fresco;
sapore: asciutto, armonico, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, attenuato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Aglianico:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Spumante:
colore: paglierino chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: tipico, sapido;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia "Solopaca"
Rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4,
ultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Solopaca" il nome del vitigno deve figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Solopaca" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva",
"scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle diposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini "Solopaca" deve
figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Le tipologie di vino "Solopaca" Rosso superiore, Falanghina,
Aglianico e Spumante devono essere immessi al consumo unicamente in
contenitori di vetro di capacita' fino a 3 litri con tappo di
sughero.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Solopaca", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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