Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all’art. 1 devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.
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La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» comprende l’intero territorio amministrativo di Civitella d’Agliano in provincia di Viterbo.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Igt «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» comprende, nella provincia di Viterbo, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d’ Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera,
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Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
- Trebbiano Toscano (dal 50% al 65%), Trebbiano Giallo (dal 25% al 40%), Malvasia Bianca Lunga e/o Malvasia del Lazio (dal 10% al 20%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est!Est!!Est!!! di Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est!Est!!Est!!! di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine più antica.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Lazio” comprende l’intero territorio della regione Lazio.
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Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di Orvieto Doc conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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