Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG per il vino a DOC "Taurasi" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
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La Docg Taurasi è riservata ai vini rossi ottenuti da uve di vitigni costituiti dal vitigno Aglianico.
La Docg Taurasi comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di Avellino.
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“Tavoliere delle Puglie” o Tavoliere” Rosso anche Riserva e Rosato: Nero di Troia per almeno il 65%.
“Tavoliere delle Puglie” o Tavoliere” Nero di Troia anche Riserva: Nero di Troia per almeno il 90%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc “Tavoliere delle Puglie” o “Tavoliere” comprende tutto il territorio amministrativo dei
seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S. Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella, Cerignola, Manfredonia e dei seguenti comuni della provincia della BAT: Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta.
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Il vino “Teroldego Rotaliano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Teroldego.
La zona di produzione del vino “Teroldego Rotaliano” comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del comune di S. Michele all’Adige. Provincia di Trento
Trentino
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La Doc Terra d’Otranto Bianco, senza specificazione di vitigno: Chardonnay per almeno il 75%;
La Doc Terra d’Otranto Rosso, senza specificazione di vitigno: Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata
La Doc Terra d’Otranto Rosato senza specificazione di vitigno: Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Chardonnay: medesimo vitigno per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca; Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Fiano: medesimo vitigno per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Verdeca: medesimo vitigno per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Aleatico: medesimo vitigno per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Malvasia Nera: Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto con la specificazione di vitigno Primitivo: medesimo vitigno, per almeno il 90%;
La Doc Terra d’Otranto Bianco nella tipologia Spumante: Chardonnay per almeno il 75%;
La Doc Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante , è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%.
La Doc Terra d’Otranto Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno: Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc “Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
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I vini di cui all'articolo 1, escluso la tipologia "spumante" devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Moscato di Terracina": minimo 85%.
Per la tipologia "spumante" la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di "Moscato di
Terracina".
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata
"Terracina" o "Moscato di Terracina" ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio
amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.
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Terratico di Bibbona bianco: Vermentino: minimo 50%;
Terratico di Bibbona rosso, rosso superiore e rosato: Sangiovese: minimo 35%, Merlot: minimo 35%.
I vini a denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona” con le seguenti specificazioni
di vitigno: Trebbiano; Vermentino; Sangiovese; Merlot; Cabernet sauvignon; Syrah; devono essere ottenuti da uve dei vitigni corrispondenti, per almeno l’85%.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona” ricade nella provincia di Livorno e comprende i territori amministrativi dei comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese" e' l'intero territorio amministrativo della provincia di Imperia.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con l'IGP Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
Sia i vini rossi che quelli rosati presentano i sentori tipici dei frutti rossi più o meno maturi, quali ciliegia e mora, talora anche di vegetale e spezie; sono vini piuttosto complessi, di buona acidità, con sapore che va dal secco fino all'abboccato; presentano una buona struttura associata a una grande eleganza e finezza. I vini bianchi si presentano freschi e profumati, con odori di frutta a polpa bianca e tropicale nonché di fiori; sono vini piuttosto complessi dal punto di vista olfattivo, con buona persistenza, sapore che può variare dal secco fino all'abboccato, talvolta con note sapide e minerali. Sono vini di buona acidità, di grande eleganza e finezza.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026, e' approvata.
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Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica Terre Abruzzesi o Terre d’Abruzzo
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Il nome Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo IGP (IGT) è protetto
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione Geografica Protetta Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Terre Alfieri», concernenti il passaggio dalla denominazione di origine controllata alla denominazione di origine controllata e garantita.
(20A05610) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)
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La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata e garantita “Terre Alfieri” comprende l’intero territorio dei comuni di: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di Asti e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo
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Proposta, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, della cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.
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- Terre del Colleoni o Colleoni Pinot Bianco : Pinot bianco per almeno ‘85% ;
- Terre del Colleoni o Colleoni Chardonnay : Chardonnay per almeno ‘85% ;
- Terre del Colleoni o Colleoni Incrocio Manzoni : Incrocio Manzoni per almeno ‘85% ;
- Terre del Colleoni o Colleoni Moscato Giallo : Moscato Giallo per almeno ‘85% ;
- Terre del Colleoni o Colleoni Pinot Grigio : Pinot Grigio per almeno ‘85% ;
- Terre del Colleoni o Colleoni Schiava : Schiava per almeno 85%;
- Terre del Colleoni o Colleoni Merlot: Merlot per almeno 85%;
- Terre del Colleoni o Colleoni Cabernet Sauvignon : Cabernet Sauvignon per almeno 85%; a
- Terre del Colleoni o Colleoni Franconia : Franconia per almeno 85%;
- Terre del Colleoni o Colleoni Incrocio Terzi : Incrocio Terzi per almeno 85%;
- Terre del Colleoni o Colleoni Marzemino : Marzemino per almeno 85%;
- Terre dei Colleoni o Colleoni tipologia Spumante è riservata i vini ottenuti dalle uve dei vitigni Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Incrocio Manzoni e/o Pinot Grigio.
- I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo “Terre del Colleoni” Moscato
Giallo o “Colleoni” Moscato Giallo possono essere elaborati nella versione passito.
- La denominazione di origine controllata “Terre dei Colleoni” o “Colleoni” tipologia novello è riservata i vini ottenuti dalle uve dei vitigni a bacca rossa ad esclusione dei vitigni Schiava e
Marzemino.
La zona di produzione dei vini Doc Terre dei Colleoni o Colleoni è collocata in alcuni comuni in Provincia di Bergamo
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre del Volturno, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terre del Volturno” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca , Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo Alife , Piedimonte Matese, Castello Matese, San Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel
Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto,
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