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Taurasi Doc - Riconoscimento a Docg - 1993

Pubblicato da disciplinare
Taurasi

La doc Taurasi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo 1970, e' riconosciuta come docg ed e' approvato nel testo  annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita Taurasi e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme  entrano in vigore a decorrere dal 1› novembre 1992.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 11 marzo 1993  

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Taurasi".

(GU n.72 del 27-3-1993)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Taurasi" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930/1963,
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" corredata dal parere del comitato
regionale vitivinicolo della Campania;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino "Taurasi" e
la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal
comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto
1992, n. 200;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che il vino a denominazione di origine controllata
"Taurasi" possiede i requisiti di particolare pregio di cui all'art.
8 della predetta legge n. 164/1992 e che sussistono per esso le
condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di
origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a
quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge n. 164/1992,
concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento
delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive
zone di produzione vengano effettuati contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:


Art. 1.
La denominazione di origine controllata del vino "Taurasi", di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, e'
riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed
e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo
disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1›
novembre 1992.

Art. 2.
I quantitativi di vino "Taurasi" prodotti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 che alla predetta data del
1› novembre 1992 non abbiano ancora completato il periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1970 potranno essere commercializzati con
la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla
data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avra'
ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio,
purche' il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a
denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate
le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.
Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui
trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di
origine controllata.

Art. 3.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi
di vino "Taurasi" sfuso o imbottigliato che non abbiano ultimato il
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano
usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, denunciare all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi competente per territorio i quantitativi stessi e
le rispettive annate onde stabilirne l'idoneita'.
I quantitativi di vino "Taurasi" che non siano stati denunciati ai
sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo
ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i
requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata
e garantita devono utilizzare la denominazione di origine
controllata.

Art. 4.
La denominazione di origine controllata "Taurasi" di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, rimane riservata ai
quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' ultimato il periodo minimo di invecchiamento
obbligatorio.
Al vino a denominazione di origine controllata "Taurasi" che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il
periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia' confezionato in
bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque
litri, e' concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto
proveniente dalla vendemmia 1992 avra' ultimato il proprio periodo
minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:
dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di sopra;
trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate
all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino
ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi.
Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di
vino che i produttori intendano cedere a terzi per
l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate
all'ispettorato repressione frodi competente per territorio entro
quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi.

Art. 5.
Il vino "Taurasi" a denominazione di origine controllata e
garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri
recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti del
contrassegno di Stato previsto dall'art. 23 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto
possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 1993
Il Ministro: FONTANA

 

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" e'
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti
costituiti dal vitigno Aglianico;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Avellino, fino ad un
massimo del 15 per cento.

Art. 3.
La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino D.O.C.G.
"Taurasi" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa,
Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San
Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di
Avellino.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Taurasi" devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o
comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con assoluta esclusione
di quelli impiantati su terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata non deve
essere superiore a 100 quintali di uva.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione alla effettiva
estensione di terreno vitato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i
limiti massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Taurasi" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
dell'11,50% ed alla tipologia "riserva" un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del 12%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del territorio
della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati
secondo i metodi tradizionali e comunque in maniera tale da non
modificare le caratteristiche proprie del vino.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve
essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati provenienti
dalla zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 o con
mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti di legno.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi" nella tipologia "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro anni, di cui
almeno diciotto mesi in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo dicembre
dell'annata di produzione delle uve.
E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino "Taurasi"
piu' giovane ad identico "Taurasi" piu' vecchio, o viceversa, nella
misura massima del 15% nel rispetto delle disposizioni CEE in
materia.
In tal caso, in etichetta dovra' figurare il millesimo del vino
che concorre in misura preponderante.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
al primo travaso e non dovra' superare il sessantacinque per cento
dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rubino intenso, tendente al granato fino ad acquistare
riflessi arancioni con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, etereo, gradevole piu' o meno intenso;
sapore: asciutto, pieno, armonico, equilibrato, con retrogusto
persistente;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi" riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e sottoposto alle
condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5 del presente
disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo del 12,50%.

Art. 7.
Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. "Taurasi" la
specificazione di tipologia "riserva" deve figurare al di sotto della
dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere
scritta in caratteri di dimensioni non superiore a quelli utilizzati
per la denominazione di origine "Taurasi", della stessa evidenza e
riportata sulla medesima base colorimetrica.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
e garantita "Taurasi" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C.G.
"Taurasi" deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Ai fini della utilizzazione della D.O.C.G., il vino "Taurasi", ai
sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992, deve essere
sottoposto nella fase di produzione ad una analisi chimico-fisica ed
organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase
precedente l'imbottigliamento secondo le norme all'uopo impartite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il vino a D.O.C.G. "Taurasi" deve essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5
litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione
del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n.
164/1992.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma
bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto
riguarda l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un
vino di particolare pregio.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita "Taurasi", vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

(all. 1 - art. 1)
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" e' riservata al vino rosso che risponde alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

(all. 2 - art. 1)
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve essere ottenuto da uve provenienti  da vigneti costituiti dal vitigno Aglianico; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Avellino, fino ad un massimo del 15 per cento. 

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