Soave e Recioto di Soave Doc - Modifica disciplinare di produzione - 1992
Il disciplinare di produzione della DOC dei vini Soave e Recioto di Soave, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 18 giugno 1992
Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave".
(GU n.148 del 25-6-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il quale e' stata riconosciuta la D.O.C. dei vini "Soave" e "Recioto
di Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6
maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al
disciplinare di produzione dei vini in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini
"Soave" e "Recioto di Soave" formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed
alla proposta di modificazione del disciplinare sopra citato;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Soave" e
"Recioto di Soave", approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del
Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976, e'
sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che
entra in vigore il 1 novembre 1992.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio i vini D.O.C. "Soave" e
"Recioto di Soave" provenienti dalla vendemmia 1992, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle
uve - entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 1992
Il Ministro: GORIA
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e
Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.
E' tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza
nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione
del presente disciplinare, di altre varieta' del vitigno Trebbiano
raccomandate o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo
del 15% del totale.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata "Soave" - in cui rientra il comprensorio gia' delimitato
con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931 - comprende in tutto o in parte
i territori dei comuni di Soave, Monteforte, San Martino, Mezzane,
Ronca', Montecchia, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano,
Colognola, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato
di San Martino B. A. e segue la statale n. 11 fino alla localita' San
Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui
segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40
fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che
attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la
delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume
Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si
inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare
l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in
comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.
La delimitazione coincide con il confine con la provincia di
Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni
Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a
sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in
direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti,
Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui
segue poi la strada per localita' Cereghini, Fornace, Tessari a quota
250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per
proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di
Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe;
segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di monte
Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.
Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge, per
risalirlo, il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti,
devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni
raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla
quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia.
Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale
Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale
per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota
326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra
Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il
confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo
100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a
C. Fontana Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo
di Sopra e, poi, la strada per la Faella piegando verso est
all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di Sotto si segue verso sud la strada per Canova fino
alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso
ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino
al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che
verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est
per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima
verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui
segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul
confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso
nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere
quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri
circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.
Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si
congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per
circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della
localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la
strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando
infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue
lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una
retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri,
seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi,
all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso
nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per
Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e
all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-
est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta,
che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord,
attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto,
segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano,
Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di
Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest
raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e
poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue
verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in
direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando
di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la
strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo
da dove e' iniziata la delimitazione.
La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte a produrre
i vini a denominazione di origine controllata "Soave", designabili
con la menzione "classico" di cui al successivo art. 5, e' quella
riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931) ed e' cosi' delimitata:
da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di
Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S.
Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le
pendici del monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i
territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo
le pendici del monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte
d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di
Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del
colle S. Antonio, quelle del monte Frosca e del monte Riondo,
spingendosi prima a nord e poi a est per escludere la parte
alluvionale di piano del torrente Ponsara. Indi, seguendo sempre il
bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la
strada Monteforte-Brognoligo per Casarsa, seguendo le pendici del
monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco
dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora
questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col
torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle
pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio
di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della
valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate
Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonche' l'abitato di Costalunga.
A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega
col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di
Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto
confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del
sistema collinare del monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300
metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso
Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera
Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il
confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si
stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331
presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia
discendente dal monte Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso
la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane', che
segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa
strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per
la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada
secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada
provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la
carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare,
oltrepassando di poco la quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.
Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del monte
Foscarino e del monte Ce'rcene e sino all'incrocio della provinciale
Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo
l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna
incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San
Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva
alla porta Verona.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave"
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Soave" non deve essere
superiore a quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
I rimanenti quantitativi di uve, fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal precedente comma, saranno presi in carico per la
produzione di vini da tavola.
Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite stabilito al
comma 5, l'intera produzione sara' declassata.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di
categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico
consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n.
55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i
quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in
riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra
fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
della D.O.C. "Soave" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 9,5%.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia "superiore"
del vino "Soave" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,5%.
Le uve dei vini di cui sopra, destinate alla produzione dei tipi
spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo inferiore dello 0,5% a quelli sopra specificati purche' la
destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente
indicata negli appositi registri.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
dei vini a D.O.C. "Soave" devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio
della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello
della provincia di Vicenza.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione
di vino "Recioto di Soave" nonche' di vinificazione delle stesse
devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione
territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con
mosto concentrato proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti
all'albo del "Soave".
La vinificazione del "Recioto di Soave" avviene dopo che le uve
aventi le medesime caratteristiche richieste per il tipo designato
"superiore", siano state sottoposte a leggero appassimento fino ad
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo
minimo di 13.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per il vino "Soave" ed al 40% per il vino "Recioto di Soave".
Qualora la resa uva-vino del "Soave" superi le percentuali sopra
indicate l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La tipologia "superiore" non puo' essere immessa al consumo in
data anteriore al primo marzo successivo all'annata di produzione
delle uve.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su
richiesta delle aziende agricole interessate di consentire ai fini
dell'impiego della specificazione "classico" che le uve prodotte nel
territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate
in cantine situate al di fuori, ma nelle immediate vicinanze del
territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione
del vino "Soave" a condizione che:
dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende
agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le
uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo
dei vigneti.
Le uve appassite e non o i mosti idonei alla produzione delle di-
verse tipologie di vino a denominazione di origine controllata
"Soave", nonche' i relativi vini, possono essere utilizzati, nel
rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, per produrre
vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione
previste dalle normative comunitarie e nazionali.
Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti debbono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
regione Veneto.
Art. 6.
Il vino "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Il vino "Recioto di Soave" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alla seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso intenso e di fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno
11,5 in alcool svolto;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Il vino spumante "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo
brillante;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi
extra brut o brut o extra dry o dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco: 15 per mille.
Il vino spumante "Recioto di Soave" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alla seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato chiaro, brillante;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno
11,5% svolto;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco.
La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia tranquilla del
vino "Soave" provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui
all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che vengano
immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo
di 11,5%.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini "Soave" con le
menzioni aggiuntive "Superiore", "Recioto" e "Classico" e'
obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Art. 8.
I vini "Soave Superiore" e "Recioto di Soave", compresi quelli che
utilizzano la specificazione "classico" sono immessi al consumo
unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento
consono ai loro caratteri di pregio. Per detti contenitori e' vietato
l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e
similari.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Soave" e
"Recioto Soave" vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
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