Solopaca Doc - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Solopaca, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, propone la modifica del disciplinare medesimo
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Solopaca".
(GU n.130 del 4-6-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della
Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Solopaca", riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, propone la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca"
Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Solopaca" e'
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2. - I vini "Solopaca" devono essere ottenuti esclusivamente
mediante vinificazione delle uve, provenienti dalla zona di
produzione indicata nel successivo art. 3, di vigneti che,
nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni
ampelografiche:
Bianco:
Trebbiano toscano (alcuni cloni talvolta impropriamente
denominati in loco "Grieco"), dal 40 al 60%;
Falanghina, Coda di volpe, Malvasia toscana, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%;
Malvasia di candia (localmente denominata uva Cerreto) fino ad un
massimo del 20%;
Altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del
20%.
Falanghina:
Falanghina, minimo l'85%;
Altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del
15%.
Rosso e Rosato:
Sangiovese (cloni diversi, alcuni talvolta denominati in loco
Montepulciano) dal 50 al 60%;
Aglianico, dal 20 al 40%;
Piedirosso, Sciascinoso e altri vitigni a bacca rossa non
aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento,
fino ad un massimo del 30%.
Aglianico:
Aglianico, minimo l'85%;
Altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del
15%.
Spumante:
Falanghina, minimo il 60%;
Altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.
Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Solopaca" devono essere
prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende
l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia
Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni
di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San
Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in
provincia di Benevento.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza dei
confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San
Lupo e Cerreto Sannita in localita' Ripe del Corvo, la linea di
delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e
meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di
Vitulano che segue verso sud-sud est fino ad incontrare la mulattiera
a quota 349 che segue verso sud-ovest ed a quota 305 si immette sul
sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219,
dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso
sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue
verso ovest fino ad incrociare, in localita' Acquaviva, la strada
Solopaca-Frasso Telesino.
Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in
prossimita' della masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il
corso d'acqua, verso sud, raggiunge il confine meridionale di Frasso
Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla
strada Dugenta-Frasso Telesino, che segue verso nord fino in
prossimita' della quota 165 e poi sempre lungo la strada, procede
verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest
quella che, passando per la quota 74 in localita' Torre Maiorano,
raggiunge in prossimita' della quota 39 la strada Dugenta-Telese,
segue questa in direzione est per la strada che conduce alla
localita' Piana che costeggia passando ad ovest della medesima, fino
a raggiungere la carrereccia in prossimita' della quota 72. Da qui'
segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo,
l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici
sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada
in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-
Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in
direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a
raggiungere, in localita' Pagnano, la carreggiabile che delimita a
nord la localita' Santo Frate.
Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri
e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a
raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa
l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad
intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso
nord sino ad incrociare la strada per Massa La Grotta.
Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso
nord-ovest per il sentiero che passando per le quote 114 e 112
raggiunge, in prossimita' di quest'ultima quota, la strada per le
cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue
quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della
collina Della Rocca ed attraverso la localita' Vigne Vecchie,
raggiunge la strada per Massa, in prossimita' della quota 162,
prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro
abitato di Massa, seguendo, all'altezza dell'incrocio con la strada
per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato,
raggiungendo cosi' la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la
riva del corso d'acqua sino ad incrociare il confine comunale di
Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente
Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad
incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento
dei cappuccini in prossimita' dei ruderi. Una volta incrociato il
sentiero lo segue verso sud costeggiando la localita' Lomia di Spita
e Cesine di sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 515,
417 e 379 raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che
segue verso est raggiungendo, in prossimita' delle Ripe del Corvo, il
punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la
delimitazione.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini "Solopaca" devono essere quelle
tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di tipicita' e qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti ubicati
su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 150
quintali per i tipo Bianco, Falanghina e Spumante ed ai 130 quintali
per i tipi Rosso, Rosato e Aglianico, in coltura specializzata,
mentre in coltura promiscua non dovra' superare rispettivamente i sei
ed i cinque chilogrammi per ceppo.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso la cernita delle uve,
purche' quella globale non superi del 20% i limiti massimi.
I superi delle uve e delle rese in vino sono da classificarsi, se
ne hanno le caratteristiche, fra i vini da tavola, anche ad
indicazione geografica.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi
Bianco e Falanghina un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
del 10,5 per cento, al tipo Spumante del 9,5 per cento, ai tipi
Rosso, Rosato e Aglianico dell'11 per cento ed al tipo Rosso
superiore del 12 per cento.
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di
spuma e l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio
amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella
zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Benevento.
Il vino "Solopaca" Aglianico non puo' essere immesso al consumo
prima del mese di ottobre dell'anno successivo a quello della
vendemmia di produzione.
Il vino "Solopaca" Rosso Superiore deve essere sottoposto ad
almeno un anno di invecchiamento in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo dicembre dell'anno
della vendemmia di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70
per cento.
Art. 6. - I vini "Solopaca" devono rispondere rispettivamente,
all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Falanghina:
colore: paglierino scarico;
odore: vinoso, gradevole, fresco;
sapore: asciutto, armonico lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso attenuato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5% (12,5% per il
superiore);
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Aglianico:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Spumante:
colore: paglierino chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: tipico, sapido;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Art. 7. - Il vino "Solopaca" Rosso, prodotto con uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12
per cento ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore al 12,5 per cento, puo' portare in etichetta la
designazione Superiore.
Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini Solopaca deve
figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8. - Per i vini "Solopaca" Rosso superiore, Falanghina,
Aglianico e Spumante sono ammessi, per l'immissione al consumo, i
soli contenitori di vetro di capienza fino a 3 litri con tappo di
sughero.
Alla denominazione di origine controllata "Solopaca" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "ex-
tra", "fine" "scelto" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e veritieri non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona di produzione di cui
al precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti.
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