La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero».
Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta piu' idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso Toscano.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 85 del 13 aprile 2026, e' approvata.
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I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
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La doc Colli dell'Etruria Centrale è riservata a vini specifici delle tipologie Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva prodotti in alcuni comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.
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Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni: Provincia di La Spezia : Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia. Provincia di Massa : Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
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Colline Lucchesi
Bianco:
Trebbiano Toscano (dal 40% all’80%), Greco e/o Grechetto e/o Vermentino e/o Malvasia del Chianti e/o Chardonnay e/o Sauvignon (dal 10% al 60%).
Rosso:
Sangiovese (dal 45% all’80%), Canaiolo e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o Syrah (dal 10% al 50%).
La zona di produzione del vino “Colline Lucchesi” si estende nei territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.
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Cortona
Bianco: Chardonnay, Grechetto, Sauvignon (min. 85%) o Trebbiano Toscano e/o Grechetto e/o Malvasia Bianca (min. 70%).
Rosso: Syrah (dal 50% al 60%), Merlot (dal 10% al 20%), Cabernet Sauvignon, Sangiovese
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Cortona" ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualita' di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona.
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