La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino Candia dei Colli Apuani Doc e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
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ZONA DELIMITATA
Parte del territorio dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Orbetello, in provincia di Grosseto.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Carmignano rosato o Vin Santo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione
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A partire dal 1o giugno 1992 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino Carmignano potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a "L" o a "cavaliere", in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.
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Il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita
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Il vino docg “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Le uve destinate alla produzione del vino docg “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 24 gennaio 2024 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Chianti Classico, avvenuta con il decreto ministeriale 22 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2023.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della docg Chianti Classico
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Docg Chianti Classico. Anno 2023
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Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Chianti
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