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Chianti Docg - Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare - 2026

Pubblicato da disciplinare
Chianti

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini «Chianti», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 85 del 13 aprile 2026, e' approvata.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 giugno 2026  

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G. ) dei vini «Chianti». (26A02927)

(GU n.134 del 12-6-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026
con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026,
n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica;
Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n.
159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli
Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate dalla direttiva del Ministro 23
gennaio 2026, n. 33234, nonche' dalla direttiva dipartimentale 27
febbraio 2026, n. 98896;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione della citata D.O.C.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il quale e' stata riconosciuta a denominazione di origine controllata
e garantita la D.O.C. dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.G.;
Visto il provvedimento ministeriale del 24 maggio 2017, pubblicato
sul citato sito del Ministero, concernente la pubblicazione della
proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»,
del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla
Commissione UE;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato sul citato
sito del Ministero, concernente l'autorizzazione al Consorzio di
tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, per consentire
l'etichettatura transitoria della DOCG dei «Chianti», ai sensi
dell'art. 72 dell'allora vigente regolamento (CE) n. 607/2009 e
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi
delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica
del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24
maggio 2017;
Visto il decreto ministeriale luglio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'8 agosto 2019,
concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»,
con il quale, tra l'altro, e' stato consolidato con le modifiche
ordinarie di cui al sopra citato decreto la proposta di modifica di
cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, resa applicabile in
via transitoria con il decreto ministeriale 19 luglio 2017 sopra
richiamato;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
185 dell'8 agosto 2019, concernente le modifiche ordinarie al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti», con il quale, tra l'altro, e' stata
consolidata la proposta di modifica di cui al provvedimento
ministeriale 24 maggio 2017, resa applicabile in via transitoria con
il decreto ministeriale 19 luglio 2017 sopra richiamato;
Visto il regolamento (UE) 2024/2741 con il quale, da ultimo, e'
stata approvata la modifica al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» a
conclusione del procedimento avviato con il provvedimento
ministeriale del 24 maggio 2017;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini
Chianti con sede in Firenze, per il tramite della Regione Toscana il
5 maggio 2022, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del
citato decreto 6 dicembre 2021, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti»;
Vista la successiva nota del Consorzio di tutela dei vini Chianti
del 14 aprile 2025, prot. 205/25 D/3A riguardo la gradazione minima
naturale delle uve atte a divenire Chianti e del titolo alcolometrico
volumico totale minimo per l'immissione al consumo;
Vista la nota del Consorzio di tutela dei vini Chianti, del 26
giugno 2025, n. 364/25 D/3, con la quale viene integrata la domanda
di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini
Chianti;
Vista la nota del Consorzio di tutela dei vini Chianti del 25
luglio 2025, prot. n. 423/25 D/3 A, con la quale e' stato trasmesso
il disciplinare della DOCG dei vini Chianti aggiornato con le
proposte di modifica, nonche' rappresentata l'opportunita' di una
sospensione di talune previsioni del medesimo disciplinare;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 501 del 2 maggio 2022
avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione Chianti.
Espressione di parere» con la quale, in merito alla richiesta
presentata dal Consorzio vino Chianti tramite prot. n. 0223480/2020,
e' stato espresso parere favorevole alle modifiche presentate nei
termini ivi indicati;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1502 del 20 ottobre
2025 avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 1143/2024 art. 24 -
Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione "Chianti" DOCG. Espressione di parere favorevole» con
la quale, in merito alla richiesta presentata dal Consorzio vino
Chianti tramite prot. n. 0606600 del 28 luglio 2025, e' stato
espresso parere favorevole alle modifiche presentate;
Considerato che il Consorzio vino Chianti e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e
4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Chianti»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G.
dei vini «Chianti»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 85 del 13 aprile 2026, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Considerato che, in data 15 aprile 2026, il Consorzio vino Chianti
ha chiesto che la possibilita' di rivendicare la tipologia D.O.C.G.
«Chianti» Rose' decorra dalla data di pubblicazione del presente
decreto, rendendo applicabili le relative modifiche concernenti la
tipologia Rose' anche alle produzioni derivanti dalla campagna
vitivinicola 2025/2026;
Vista la comunicazione, pervenuta in data 14 maggio 2025, prot. n.
227918, del competente organismo di controllo «Toscana Certificazione
Agroalimentare S.r.l.», con la quale il medesimo organismo ha
comunicato che, per quanto di propria competenza, non sussistono
impedimenti all'ammissione alla certificazione della tipologia Rose'
della denominazione «Chianti» anche per produzioni ottenute da uve
raccolte con la vendemmia 2025, purche' conformi ai requisiti
previsti dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione e
verifica della tracciabilita' sulla base delle evidenze informatiche
estratte dalle piattaforme SIAN e ARTEA;
Vista la nota pervenuta in data 15 maggio 2026, prot. n. 231796,
della Regione Toscana, con la quale la medesima, in relazione alla
verifica della sussistenza delle condizioni che garantiscono la
tracciabilita' delle produzioni interessate, rappresenta che il
sistema informativo ARTEA, nella fase di rivendicazione delle uve,
consente la tracciabilita' della composizione ampelografica della
denominazione oggetto di rivendicazione; pertanto, ove confermata
dalle verifiche sull'effettiva tracciabilita' delle produzioni
effettuate dal competente organismo di controllo, non ravvisa
elementi tecnici ostativi alla valutazione, da parte del Ministero,
dell'opportunita' di dare riscontro positivo alla richiesta del
Consorzio vino Chianti;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti», che comporta una modifica del
documento unico, richiesta con la sopra citata domanda e successive
integrazioni, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento
delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra
richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Chianti» approvata con il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»,
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 13 aprile 2026, e'
approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti», consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il
relativo documento unico consolidato modificato figurano,
rispettivamente, negli allegati A) e B) al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2026/2027.
Inoltre, limitatamente alla produzione della tipologia «Chianti»
Rose', le modifiche di cui all'art. 1 sono applicabili anche ai vini
atti a diventare DOCG «Chianti» derivanti dalla vendemmia 2025, ivi
comprese le relative sottozone previste dal disciplinare vigente al
momento della rivendicazione, mediante riqualificazione alla
tipologia «Chianti» D.O.C.G. Rose', purche' le relative partite siano
in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di
produzione e sia verificata la rispondenza da parte del competente
organismo di controllo.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti» consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 1 e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Indicazioni geografiche e specialita'
tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato altresi' nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2026

Il dirigente: Gasparri

Allegato A)

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»
e' riservata ai vini «Chianti», gia' riconosciuti a denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
a) «Chianti» con o senza le seguenti sottozone: Colli Aretini,
Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano,
Montespertoli, Rufina e Terre di Vinci;
b) «Chianti» con la menzione «riserva» con o senza le seguenti
sottozone: Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline
Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, e Terre di Vinci;
c) «Chianti» Rose' con o senza le seguenti sottozone: Colli
Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano,
Montespertoli, Rufina, Terre di Vinci;
d) «Chianti» con la menzione Superiore.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

2.1 I vini «Chianti» di cui all'art. 1, ad eccezione della
tipologia Rose', devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese n.: da 60 a 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da
vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.
Inoltre:
i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o
congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;
i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno,
singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%,
con eccezione della sottozona «Colli Senesi» dove la percentuale
massima di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon singolarmente
o congiuntamente e' fissata nel 10%.
Si riporta nell'allegato 1 l'elenco dei vitigni complementari
idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere
alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.
2.2 I vini della tipologia «Chianti» Rose' devono essere ottenuti
da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo
art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Sangiovese da un minimo 60%.
Possono concorrere alla composizione della base ampelografica
fino al 100% i seguenti vitigni a bacca bianca e/o a bacca nera
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana:
Cabernet franc n.
Cabernet sauvignon n.
Canaiolo n.
Chardonnay b.
Ciliegiolo n.
Colorino n.
Malvasia bianca lunga b.
Merlot n.
Montepulciano n.
Pinot grigio g.
Sauvignon B.
Syrah n.
Trebbiano toscano b.
Vermentino b.
Vernaccia di San Gimignano b.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 30 agosto 1967) e decreto ministeriale 31 luglio
1932 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932), cosi come
integrata con la delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui
al decreto ministeriale 8 settembre 1997.
3.2 Ai sensi dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, la zona di origine piu' antica e' disciplinata
esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa
prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare o
dichiarare allo schedario viticolo vigneti per la denominazione
«Chianti».
3.3 In particolare:
decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 30 agosto 1967:
Provincia di Arezzo
Territorio A
La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il
confine provinciale Firenze-Arezzo ed il torrente Resco, a nord-est
di Figline Valdarno. Da tale punto il limite segue, in direzione
nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota
399 si immette sulla mulattiera e poi sulla strada che per C.se
Treggiano, quota 512, Menzano e C.S. Donato giunge a Villa Casamora,
tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco, risale la
mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi per
la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387
e al bivio successivo ripiega ad est sulla carreggiabile per C.
Mocale. Alla curva di quota 485 che precede C. Mocale, il limite
prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al
ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle Faelle; risale questo
borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro Rigodi
fino a raggiungere quest'ultimo e seguirlo fino ad inserirsi, in
prossimita' di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota 699).
Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751
giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna che
segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino a
quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota 814
si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maesta' del
Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge Salci. Da Salci il
limite segue a sud la strada per C. Sagona, indi ad est segue la
strada per Trevane e Chiassaia e al bivio di quota 853 devia a
sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823). A questo punto il
limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero che costeggiano
poi il Fosso del Gattaio, indi segue questo fosso fino alla sua
confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T. Agna fino a quota
445.
Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire a C. la Costa
(quota 495), da dove, per una mulattiera e in direzione sud-est,
raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna fino a
quota 791. Da tale quota il limite segue verso nord il confine
comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi indi verso sud-est il
confine comunale Castiglion Fibocchi-Talla fino a quota 670 nei
pressi di Spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano;
volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci
e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la quale
s'identifica fino a quota 570.
Da questo punto il limite segue in direzione nord la
mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani, Migliarino ed
il Santo discende a Poggiaccio e da qui segue la strada verso sud e
si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino,
Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.
Il limite prosegue ancora verso est fino alla ferrovia, con
la quale s'identifica, in direzione sud fino alla strada
Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona
(quota 263) e da qui, seguendo la riva destra dell'Arno, giunge fino
a Felcaio, da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la
Posticca, quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano. Da qui
la linea segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio,
Casina, quote 231 e 251, le Campora e C. Beccafico da dove, per la
carrareccia che passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui,
seguendo la strada verso nord-ovest e per quota 250 e C. Poggiarello,
arriva alla fattoria Mansoglia (quota 267).
Da detto punto il limite si identifica con la strada per
Laterina e da questo centro abitato prosegue sulla strada che porta
direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino, G. Gavine, C.
Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote 220, 177, 155, 154,
giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di Terranuova
Bracciolini; indi s'identifica con la strada che, aggirando a nord lo
stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge
a quota 146. Da qui il limite segue verso nord la strada che passa
per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C. Macinarotta e
quota 287 e ad est di Podere Manuali si immette sulla strada che
verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada fino
al bivio di quota 137, dove incontra il confine comunale di S.
Giovanni Valdarno col quale s'identifica sino al suo incontro col
confine provinciale Firenze-Arezzo, al Podere Modello; segue a
nord-ovest il confine provinciale fino all'incontro del T. Resco,
punto di partenza della descrizione.
Territorio B
La linea di delimitazione inizia nel centro abitato di
Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume
Arno che passa per la Casina; 350 metri circa dopo questa localita'
volge ad est per la strada che conduce a quota 362, Benevento e
Podere Valbena. Da qui, seguendo la mulattiera verso sud, il limite
raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud di Caggiolo,
indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e
aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada
che passa per Pilli Grande e Roccolo; segue quindi detta strada fino
a giungere al quadrivio di quota 491. Da qui il limite risale verso
nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino
al Fosso Colli, fosso che segue fino al T. La Chiassa; discende lungo
questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota 298);
si identifica poi verso est e per breve tratto con il T. Chiassaccia
per piegare, ad ovest di Mt. Cipollino, sulla mulattiera che conduce,
verso sud, al Podere Pastina di Sotto e passando a sud-est di
Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia le Ciete; ancora
verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573, indi
ancora verso sud, segue la mulattiera che passa ad est del punto
trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642. A questo punto il
limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi ripiegare
a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est di
quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San Polo ed Arezzo a
quota 576; da qui si identifica verso sud con la strada per
Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad est lungo
la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire il sentiero
che verso sud in prossimita' di quota 576 si immette sulla strada
Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al
bivio per Pomaio. Da questo punto segue la strada per Pomaio (quota
544) ed a quota 553 segue la mulattiera che porta a il Palazzo e
giunge a San Marino (quota 526). Da qui il limite procede ancora
verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota 518 e ad
est di Crulliano prosegue sulla carreggiabile che, a quota 470, si
innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto
verso Teragnano e a sud di quota 514 procede sulla mulattiera che,
attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano,
tocca le quote 537, 513 e 458, attraversa il Fosso Castiglione e
raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo ad
ovest di Peneto (quota 520).
Il limite segue, da questo punto, la strada di Arezzo fino a
Peneto, si inserisce sulla mulattiera che conduce a C. Ontaneta
(quota 460), prosegue sul sentiero che passa ad ovest di Pescaia
(quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte di
sala dove si immette sulla S.S. n. 73 a nord di quota 386; si
identifica, verso sud, colla S.S. n. 73 fino a Lentignano, km 151.
Qui il limite devia ad ovest sulla strada che, dopo Gigiano,
costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza con F.
Loreto (quota 345).
Da questo punto il limite segue verso ovest il sentiero che
si innesta sulla strada di Poggio delle Torri, quindi direttamente si
innesta e segue la strada che passa da Querceto e porta a Gellaio,
attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso
ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiere
a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina Alta. Da qui il limite
segue la carreggiabile a nord ovest per Saccione, ridiscende a sud
lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e
per un sentiero raggiunge San Cosimo; qui si immette e segue verso
sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimita' di quota
783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590 si immette sulla
strada per il Poggiolo; segue questa strada per tutto il suo
percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge e segue il
fosso che per quote 563, 488, 415 giunge ai Molini poco dopo si
immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada si
identifica fino a Rigutino.
Da qui il limite segue verso nord la S.S. n. 71 fino a l'Olmo
(quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la S.S. n. 73
fino a quota 249 in prossimita' del km 138. Il limite procede poi
verso nord sulla strada per San Zeno e San Giuliano e dopo la quota
250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248, 246, 250 e,
passando a nord di Agazzi, raggiunge le Fosse, quota 252 e C.
Bagnaia; si innesta al km 145 della S.S. n. 73, strada che segue per
brevissimo tratto verso nord per poi inserirsi sulla strada che
attraversa la ferrovia a quota 264. Il limite segue verso sud-est
quest'ultima strada e al quadrivio in prossimita' di quota 263,
prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest di Gaville, il
fosso dell'Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la
strada per S. Firmina a quota 278. Da qui il limite risale a nord-est
sulla strada per S. Firmina fino al quadrivio a nord del centro
abitato; segue poi verso sud-est la strada che per Bagnoro, quote
280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267, a
nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada che per
Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi
in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini e,
attraversata la strada Bagnoro-Arezzo, raggiunge la Fossa della
Bicchieraia. Attraversata questa, il limite prosegue in direzione
nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota 273 piega
ad ovest seguendo la strada per Arezzo fino alla periferia della
citta' e precisamente fino al bivio tra le quote 268 e 281; segue
quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e Villa
Borghini fino a la Filandra.
A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada per
la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere
Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in
direzione ovest raggiunge la S.S. n. 71 a quota 254; attraversa
questa strada per immettersi sulla carrareccia che subito incontra la
ferrovia in prossimita' di quota 252. Il limite segue quindi la
ferrovia, verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue
quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio di Croce di
Patrignone ove ripiega a nord sulla strada per Pie' della Villa, le
Macchie, Patrignone, Collalegro, la Contea e a quota 250 si innesta
sulla strada per Campoluci; segue detta strada verso sud-ovest per
breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno,
raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F.
Arno fino al suo affluente la Chiassa, risale quest'ultimo fino al
Ponte alla Chiassa sulla S.S. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la
S.S. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.
Territorio C
La linea di delimitazione inizia nel punto in cui il confine
comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le Province di Arezzo e
Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale
fino in prossimita' di Poggio Torricella, un po' a nord-ovest di
quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano, Casa Campo
Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto
a nord di Monastero (quota 284). Il limite volge quindi a nord lungo
la strada per le Casacce e a quota 155, in localita' M. Malpasso,
volge a est per la Strada campestre che passa per quote 205, 231 e
nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote 180 e
170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta a C.
Castelvecchio (quota 240). Da qui ancora verso est, il limite
prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e a quota
148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al cimitero di
S. Giovanni Valdarno (quota 138). Dal cimitero il limite segue a sud
la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il
confine comunale in prossimita' di C. Renai; segue quindi in
direzione nord-est il confine comunale ed in corrispondenza della
fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est fino
a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per C.
Rotta giunge a Levane. Il limite segue poi tale strada verso sud-est
fino ad incontrare, a quota 227, la ferrovia con la quale si
identifica fino alla S.S. n. 69 (quota 249); segue questa S.S. per
breve tratto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia a quota 260;
riprende quindi a seguire la ferrovia fino al cavalcavia di quota
266, dove ritorna sulla S.S. n. 69 per percorrerla fino a Palazzone
(quota 253); da qui segue nuovamente la ferrovia fino a Indicatore.
Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per Levarino,
Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori, Badia Al Pino e stazione
ferroviaria di Badia Al Pino; da questo punto riprende a seguire la
ferrovia fino alla stazione di Monte San Savino (quota 265). A questo
punto il limite abbandona la ferrovia per seguire la strada per la
Gora, Rialto, I Confini, Podere della Madonna, C. S. Biagio e al
bivio di quota 259 ripiega a sud-ovest sulla strada per Pieve
Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud
fino alla localita' Pratomaggio. Da qui il limite segue il canale di
bonifica che passando per quote 253 e in prossimita' di C. Nuove, a
quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino a
quota 249 ove incontra il limite provinciale Arezzo-Siena; segue
detto confine provinciale verso nord-ovest fino a la Casella, qui
l'abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda I, quota
267, Montechiori; prosegue ancora a nord passando ad est di
Poggiarello e fino al quadrivio di quota 269 da dove piegano da
nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maesta' dei Mori e
fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col
quale si identifica in direzione nord fino a M. del Calcione. Da
questo punto il limite segue verso nord la S.S. n. 73 per Calcione,
Gorghe, Dreini, Palazzuolo, la Commenda, fino ad incontrare il
confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a Monte Maione,
punto di partenza della descrizione.
Provincia di Firenze e Provincia di Prato
Territorio A
La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il
confine comunale Cerreto Guidi-Vinci ed il confine provinciale
Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34). Il limite percorre
verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio
Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano,
indi segue verso nord-est la strada per Campiglioli e al primo
quadrivio ripiega a sud-est, sulla strada per Carmignano, fino a
Montecchio. Di qui il limite prosegue ad est sulla carreggiabile che
passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri, a ovest di
Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un affluente
di destra del F. Ombrone; poco dopo volge a sud sulla strada che per
le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota 51). Da questa
localita' il limite, lungo un sentiero, raggiunge il T. Ombrone in
corrispondenza di quota 30 e lo segue fino alla confluenza con il
fiume Arno, attraversa quest'ultimo per immettersi sulla S.S. n. 67
che segue fino a Lastra a Signa; indi, in prossimita' di quota 35, si
immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino a S. Ilario per
proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro Valimorta
con il quale il limite si identifica fino alla confluenza con T.
Vingone. Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al
Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume
Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo
la strada che passa per Galluzzo, S. Felice, Pian de' Giullari,
Piazza Calda, Cinque Vie e Moccoli, arriva a Bandino e Spedalluzzo;
piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave a Rovezzano
fino ad incontrare il confine comunale Bagno a Ripoli-Firenze che
segue verso nord-est fino alla ferrovia. Il limite segue poi in
direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola (quota 58),
col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73);
qui devia a ovest sulla strada che dopo Villa l'Arcolaio attraversa
il T. Affrico e al quadrivio di quota 65 risale a nord lungo la
strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove incontra il confine
tra i Comuni di Firenze e Fiesole; segue questo confine in direzione
nord-ovest fino a incontrare la strada per Caldine e l'Olmo e la
percorre fino a Indicatorio (quota 495), poi piega ad est sulla
strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a quota 376, devia a
nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario della
Madonna del Sasso; da qui per una mulattiera si immette sulla strada
che porta a le Lucole (quota 404), segue quindi la strada per S.
Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da questa
localita', seguendo la strada campestre che passa da Vignale (quota
455) e Pietramaggio, attraverso una mulattiera incontra e segue la
strada per Galiga. Da Galiga il limite segue verso est il fosso che
passa a nord di Campitroti e 250 metri circa prima di quota 211 si
immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi
e quota 829, raggiunge cosi, a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992
e 923), il confine comunale Vicchio-Pontassieve che segue fino a
Guardianelli ove incontra i confini comunali
Dicomano-Vicchio-Pontassieve; segue verso nord-est quello tra i
Comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cucco, in prossimita'
di quota 339. Da qui il limite segue verso nord-ovest il sentiero e
poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il bivio per San
Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla mulattiera, volge ad
est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota 220,
quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per Dicomano
(quota 160). Il limite segue poi verso sud-est la strada Dicomano
fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge sul T.
Sieve a sud-est di quota 151, lo attraversa raggiungendo, a quota
156, la strada che fiancheggia la ferrovia e segue questa strada
verso nord fino in localita' il Rupino, ad est di quota 162. Da
questo punto il limite segue in direzione est, la mulattiera che
porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in direzione nord-est la
strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la strada
che in direzione est passa per quota 312 e raggiunge poi, per un
borro, il Fosso di Rimaggio. Da qui il limite risale verso nord il
Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente che
segue fino in prossimita' di quota 608, indi segue, in direzione sud,
il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al bivio
poco a nord-est di quota 556 ove segue l'affluente che a quota 216
sfocia sul T. S. Godenzo. Da questo punto il limite si identifica
verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di Borghetto, risale a
sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e 322
fino a giungere, nei pressi del cimitero a sud-est di Frascole, a
toccare la strada per Dicomano; segue la suddetta strada per
brevissimo tratto verso sud-est, per poi risalire a est il tratto
iniziale di un affluente del F. Sieve ed immettersi quindi sulla
mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518); da Passatoio segue
il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove devia ad
est su un suo affluente fino alla mulattiera per il Palazzo (quota
574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera che segue fino a C.
Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a quota 567, il confine
comunale di Londa-Dicomano. Ad est di C. Fogna il limite prosegue
lungo il borro che nei pressi di quota 529 e a sud de i Gocci
attraversa la mulattiera che per quota 533 giunge a C. Petroio e
oltre la Lastra; percorre questa mulattiera fino ad incontrare e
seguire, nei pressi di Valpiana, l'affluente di destra del Borro di
Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei pressi
di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per brevissimo tratto
verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso
sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di Pietra.
Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud
per il sentiero che passa da quota 508, si immette sulla mulattiera
che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a ovest quota
613, attraversa il Fosso di Cornioleta per poi piegare ad ovest e a
quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente del
T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al torrente stesso.
Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima di
Londa piega ad ovest su un suo affluente che passa per quota 295,
indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra la mulattiera
per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a quota
513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue verso
ovest fino ad incontrare il confine comunale Dicomano-Londa; segue
questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la strada per
Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli. Da Borselli il
limite prosegue sulla S.S. n. 70 per Diacceto e al ponte del km 7
(quota 625) segue a sud l'affluente del Borro di Confico, poi risale
l'affluente di sinistra che per quote 360 e 524 giunge alla strada
per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo la strada che
passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e
a Paterno; si immette poi sulla strada per quota 331 e Pagiano;
risale per breve tratto il T. Vicano di S.Ellero, indi il suo
affluente che per i Macelli giunge a il Vignale. Da qui il limite
segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana fino al
km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a ovest di
quota 646; da qui attraverso un affluente di sinistra del T.
Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C.
Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero e un borro, giunge
sulla strada per Reggello ad est dell'abitato, attraversa detta
strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi la
mulattiera per quota 588, C. Stoppi e il cimitero di Forli, fino a
raggiungere, dopo C. Capanne (quota 595), il confine provinciale
Firenze-Arezzo. Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine
provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi verso nord
segue la S.S. n. 69 fino al bivio per Rignano sull'Arno; passa a nord
di Rignano e da quota 163 con linee rette successive che uniscono
Fornace, Villa Pepi, C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.
Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada
per Cellai fino a quota 143 e da qui con una linea retta arriva a
quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest la strada
per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge
per una strada campestre nel Fosso del Salceto, indi risale per breve
tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per quota 155 e
lungo la strada raggiunge Cancello. Da qui il limite segue verso sud
la strada per Palazzolo e Burchio e al ponte che precede Burchio
risale il corso di un affluente dell'Arno fino alla sua origine, a
nord di quota 254. Da questo punto il limite, per una strada
campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di
Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275, fino ad incontrare il limite
comunale Incisa in Val d'Arno-Figline Valdarno nei pressi di C.
Moriano. Il limite coincide verso sud-est con detto confine comunale
fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro fino
a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per quota 270
giunge a C. Macchie, C. Puccetto, a nord di C. Bagno e a quota 127;
piega quindi a sud e poi ad ovest sulla strada per il Palagetto e
fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128. Il limite discende
poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote
153 e 183 e fino a quota 202 da dove segue la mulattiera che dopo
quota 193 si allaccia alla strada per Case il Billo; segue questa
strada giungendo fino a Pavelli e poco dopo piega a sud sulla
carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugaione da dove
si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui
incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che segue verso
sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo; segue verso sud detto
confine fino ad incontrare quello tra le Province di Firenze e Siena
che segue fino al Podere Spadino (quota 93), a nord-ovest di
Poggibonsi. Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest
sulla strada per Certaldo e alla periferia dell'abitato volge a
nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per poi proseguire
sulla strada per il Paretaio, Scarpeto e Monsala, dopo Monsala a
quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e
a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti, strada che segue
fino a quota 168 ove incontra il confine comunale
Montespertoli-Certaldo.
Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale fino
a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si
inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano e
Castelfiorentino; segue questa strada fino all'incrocio di quota 70
per proseguire poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte
Molino, le Colmate e dopo aver attraversato il rio prosegue a ovest,
indi a sud sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso. Da
Podere il Caloso il limite, con una linea retta, raggiunge Villa
Malacoda e con un'altra linea retta in direzione sud-nord raggiunge
il torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia
diretta a Bagnolo e poi sulla strada per Ortimino passando per
Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Sodera, Ortimino, C.
Arzillo, C. Paolo, Gricciano e Palazzaccio.
A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per
quota 82, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quota 95 e dopo quota
73 si innesta sulla strada per il Casone, Borgo Vecchio, Fontanella,
S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per
Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Niccolai, quota 33, C.
Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa Comparini),
Podere Gattaia e Pianezzoli. Da Pianezzoli il limite ripiega verso
est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il
ponte sul torrente Pesa indi ripiega ad ovest sulla strada per
Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue
il corso dell'Arno fino a C. la Motta dove prende la strada che per
Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Marconcini.
Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo
quota 78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C.
Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il limite
comunale Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad
incontrare, a quota 99, ad est di Citernella, la strada che verso
nord-ovest porta a Villa Mattei; segue quindi verso nord detta strada
fino a Villa Mattei (quota 47) dove riprende a seguire il confine
comunale fino ad intersecare ad ovest di Podere Formica, la strada
per Ponte di Masino; segue questa strada fino al bivio di questa a
quota 20 poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla
strada che a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21,
dove si innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente
Vincio e la segue fine a quota 24 sul bivio di Lazzeretto. Da qui il
limite segue la strada per Lazzeretto e a quota 33 si immette, verso
nord-ovest, sulla strada che per quote 29, 25 e 27 raggiunge quota
20; da qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincerello, poi risale
il suo affluente che scorre ad est di C. Acquerata fino ad incontrare
il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine che il limite segue
verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34, il
punto di partenza della descrizione.
Territorio B
La delimitazione inizia in corrispondenza del punto di
incontro fra la strada S. Gimignano-Camporbiano ed il confine
provinciale Firenze-Siena, a quota 464. Il limite segue la strada per
Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per
Castagno (quota 459); da qui prosegue per le Lame fino a C. Ford ove
volge a nord-ovest lungo una campestre che raggiunge un ruscello,
risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in
direzione nord, nel Botro delle Penerine che risale fino ad
incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561,
arriva a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S.
Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la
abbandona per piegare a sud-ovest lungo la campestre che, passando a
monte di Redine, arriva al T. Carfalo; da qui per un sentiero si
immette sulla campestre che passa per Poggiali e arriva a Colombaia.
Da qui il limite segue la strada verso nord-ovest fino ai confini con
la Provincia di Pisa in prossimita' di Podere Strada; segue detto
confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve tratto,
incontra e risale il suo affluente di destra che scorre ad ovest di
Tonda e per una strada campestre giunge a Tonda; qui si immette sulla
strada che porta a Castellari e al bivio di podere Fornace, riprende
la strada verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a
Mura attraversando il T. Egola. Da Mura il limite risale verso nord
sulla strada per Collerucci fino ad arrivare a Beccucco da dove piega
a nord-est fino ad incontrare il rio Aia; risale questo rio verso sud
fino ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva
ad ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota
182. Da qui il limite si immette sulla strada campestre che va a la
Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°;
giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di
Tinti dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio
Pietroso e da qui lungo la strada per quote 53, 58, 62, le
Vecchiarelle, raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la
strada che costeggiando il T. Elsa porta a Casino d'Elsa, C. Del Buon
Riposo, Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena dopo di che,
a quota 67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue
in direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.
Territorio C
Il punto di partenza della delimitazione si trova in
localita' Stradone sul confine provinciale Firenze-Pisa, a nord-ovest
di Castelnuovo d'Elsa. Da questo punto il limite, segue, in direzione
sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere tale localita'
volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il corso del Rio
Vallese fino al Podere Vallese; da qui per una strada campestre che
passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a
quota 151 si immette sulla carreggiabile che si congiunge con la
strada che passa per Ovile d'Orlo; segue detta strada verso
nord-ovest ed a sud di Villa si immette sulla carreggiabile che
attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi, indi si immette
sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C. Gello
attraversando il Rio Orlo; prima di raggiungere C. Gello, in
corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si immette sul Rio
Cerreto che risale fino ad incontrare il confine provinciale; segue
quindi quest'ultimo per Campriano fino ad incontrare il punto di
partenza della descrizione.
Territorio D
La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265, nel
punto di incontro del T. Agna degli Acquiputoli col T. Agna delle
Banditelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze. Da tale punto il
limite segue in direzione est una carrareccia fino a quota 357 da
dove, seguendo la strada per quota 376, 418 e 448, giunge in
localita' Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per quota
425, C. Poggetto, C. Valiano si immette sul T. Bagnolo, in
prossimita' di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo. Da Bagnolo
il limite volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a
raggiungere, a quota 81, il confine provinciale che segue verso nord
fino al punto di partenza della descrizione.
Provincia di Pisa
La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la S.S.
n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in Comune
di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la S.S.
n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est per
la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38 e
31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C. Ribaldinga; prosegue ancora
verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del cimitero, indi
segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per C. Pozzo
(quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo. Da qui il
limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla
S.S. n. 67 poco prima del km 42, segue la S.S. n. 67 in direzione est
e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73 e
88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per C.
Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e
sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34; da qui, passando sulla
carrareccia che giunge a sud-est di quota 36, giunge per la
carreggiabile a Canneto, a nord-est di quota 88, prosegue poi sulla
strada per Vignaccia e C. Capo di Vacca e, verso sud, per C.
Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di Guazzino. Il
limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud, segue
il confine provinciale Pisa-Firenze fino a Paretaio, poi segue la
strada per Podere Gello, C. Collicino, C. della Guardia e fino a
quota 135; qui devia a nord-ovest sulla strada per le Caselle,
Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi, si immette sulla
strada per Sorrezzana, che segue verso sud per breve tratto; devia
quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a
Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada
per C. Fontine e C. Barbinaia, attraversa il R. Chiecina e prosegue
sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la
carreggiabile per Agliati a nord di Castiglione; qui volge a
nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e prima di giungere in
questa localita' devia a sud-ovest sulla carrareccia che si immette,
in prossimita' di quota 67 sulla strada per Podere del Molinaccio;
segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che
passa per Paretaio, la Pieve, S. Giorgio e la percorre verso est fino
al bivio immediatamente prima di la Casina. Da questo bivio il limite
percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63,
giunge ad una curva in prossimita' di T. Carfalo, quindi si
identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al suo affluente R.
Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di
Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua testata, procede
ancora verso sud su una carrareccia fino ad incontrare la croce
isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello. Il limite segue poi
verso sud la strada per S. Teodoro fino a il Molinaccio per
immettersi poco dopo sul R. Polonia fino al suo incontro con la
carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest fino
al suo inserimento sulla strada per Ghizzano, strada che percorre
fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per
C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un breve tratto
del T. Roglio, raggiunge S. Maria e prosegue fino al bivio di
Castagneto; qui devia a sud-ovest e poi a sud-est sulla strada per
Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul T.
Roglio in prossimita' di quota 55. Percorso verso nord-ovest il T.
Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud su un affluente del
Roglio fino ad intersecare e seguire la carrareccia che verso
sud-est, passando in prossimita' di quota 107, a quota 110 si immette
sulla strada per Guardiola, Poggettino, S. Martino, C. Cuccheri e
Fabbrica di Peccioli; giunge cosi a S. Giusto dove volge a nord-ovest
sulla carrareccia per la localita' Palaie e Colombaia; da Colombaia
con successive linee rette passa per Faeta, C. Piagge e raggiunge la
Colcinaia ed il F. Era. Da tale punto la linea prosegue a sud sul F.
Era e alla confluenza del T. Sterza ripiega a sud risalendo
quest'ultimo fino al Ponte della Sterza; segue poi verso est e
sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km 14,800 circa (quota
86) e qui prosegue ad ovest sulla strada per C.S. Salvatore fino al
bivio del km 3 (quota 120).
Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo tratto
la strada per Orciatico fino al Rio Torbido, col quale si identifica
verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in prossimita'
di quota 174 giunge a il Casino (quota 252); segue quest'ultima
strada e sorpassato il Casino piega a nord per Podere Trieste e per
quota 178, curvando a sud di Montacuto, giunge sul Rio Cecinella. Il
limite si identifica per breve tratto e verso ovest con il Rio
Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad incontrare e poi
seguire il sentiero che da quota 255 giunge sul T. Sterza; si
identifica verso sud col T. Sterza fino al punto di incontro dei
confini comunali di Chianni, CastelIina Marittima e Riparbella, nei
pressi di Podere delle Gusciane; segue poi verso nord i confini
comunali Chianni-Castellina Marittima e Chianni-S. Luce fino al
Poggio del Tiglio ove incontra, in prossimita' di quota 593, un
piccolo corso d'acqua che segue verso ovest fino ad incontrare la
strada per S. Luce a quota 427. Il limite prosegue quindi sulla
strada per S. Luce e Pastina e al km 30 piega ad ovest su un
affluente del Botro del Rotini fino a quota 88; da qui segue la
carrareccia che tra le quote 140 e 122 piega a nord-est giungendo
fino all'incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad
ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140 volge
a nord, attraversa il T. Sabbiena a quota 97 per congiungersi,
successivamente, alla strada per S. Luce in prossimita' di quota 126.
Il limite procede, verso nord-est e per breve tratto, sulla strada
per S. Luce e al bivio di quota 130 piega sulla carrareccia che,
attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio di quota 115 e,
toccate le quote 101 e 82, raggiunge quasi il Botro del Ricavo, col
quale il limite si identifica verso nord-est fino ad incontrare la
strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue questa verso
nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul F. Fine piega ad
ovest sulla carrareccia che per quote 303 e 320 giunge sul Botro
Torella. Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i
confini comunali Casciano Terme-S. Luce e Casciano Terme-Lorenzana
fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio alle
Talpe; percorre quest'ultima strada passando in prossimita' dei
Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue per Laura e C.
Pancanti.
Prima di giungere a Acciaiolo, il limite piega a sud sulla
carreggiabile che, costeggiando buona parte de il Rio, giunge a
Forcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona per seguire un
affluente del Fosso Cunella indi, attraversata la ferrovia segue
verso nord la carreggiabile che fiancheggia ad ovest la ferrovia
stessa fino al bivio per S. Regolo; segue quindi la strada che passa
da S. Regolo, Mezzastrada e C. di Larignano, attraversa il R.
Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e giunge a Torretta; da
qui, verso nord, segue il confine provinciale Pisa-Livorno fino a
Valico a Pisa. Da qui il limite segue ad est la carrareccia che,
passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi, giunge ad un
incrocio in prossimita' del F. Isola; si identifica col F. Isola
verso sud-est fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia
ad ovest di Ceppaiano, percorre questo confine verso nord fino ad
incontrare la strada per Ponsacco ad ovest di Migliano; percorre
questa strada passando da Cenaia, Perignano, Podere Poggino e
all'incrocio di quota 23, prima del km 1, l'abbandona per seguire ad
est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F.
Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e S. Sebastiano;
da qui segue a sud-est la strada Ponsacco-Strada, fino ad incontrare
il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nord-est fino
al F. Era.
Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i
confini comunali Peccioli-Capannoli e Peccioli-Terricciola, fino alla
carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi
quest'ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso
nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira a nord Villa
Antinori e, passando poi ad ovest di C. Bandonica e per S.
Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45. Il limite coincide verso
sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota 48
e verso nord-est si allaccia alla strada per Forcoli e Pontedera;
segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa devia ad est
sulla strada per Podere Valletta, indi, verso sud-est, segue la
strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a nord-est
sulla strada per Monte Castello. Da Monte Castello il limite segue ad
ovest e poi a nord la carreggiabile per S. Andrea e al bivio
successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa ad
ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R. Lama,
piega a sud-ovest per Podere di Vardallo; da qui prosegue sulla
carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a
giungere al Ponte Pollino; da qui percorre poi verso sud-est la
strada per Monte Castello e al bivio per C. Petriccio devia ad
est-fino all'incrocio del cimitero, segue poi la strada per C. Giani
e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino
a giungere sul R. Bonello. Da qui il limite si identifica verso nord
col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra fino
a C. S. Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e Marciana,
si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi all'origine, poi
segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su una
carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli tra le quote
167 e 181. Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio posto
a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il Piaggino
e da qui, lungo la carrareccia ad est, raggiunge il Botro della
Tosola che segue a sud per breve tratto fino ad incontrare il ponte
sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la strada che
passa a nord de il Casino e ad est di Larino risale un affluente di
sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia; da
qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158 e prosegue
sulla carrareccia per la Figuretta; raggiunta questa localita'
prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia
a nord sulla carrareccia che passando da Mucchieto arriva al Botro
della Tosola; segue questo botro fino a quota 47, ove imbocca la
carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli, giunge
a Montemari e per un sentiero si innesta sulla carrareccia per
Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraversa il R.
Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira a nord
C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto; da qui prosegue
sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge al confine comunale
Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo. Il limite si identifica col R.
Ricavo fino ad incontrare il quadrivio di quota 24, quindi segue
verso est la strada per S. Bartolomeo fino a Muscianello per poi
seguire la carrareccia, che attraverso quota 56, si immette sulla
strada per Palaia; segue quest'ultima strada fino ad incontrare il R.
Chiecinella, indi si identifica con il Rio fino al Podere del
Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio e, dopo
aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per
S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin, quota
69, quota 51 e fino all'innesto sulla strada per San Romano al km
30,200 circa. Il limite segue per brevissimo tratto la strada per S.
Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera; si identifica
con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue
la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio per
Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad est e poi a nord
sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui piega ad
est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.
Provincia di Pistoia
La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui il
confine provinciale Pistoia-Firenze e' attraversato dalla S.S. n. 436
Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del Comune di
Lamporecchio.
Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine
comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la
Colonna e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad
ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimuri
e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore volge a
nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino
al bivio posto ad est di Podere Galeotti; da qui devia a nord-ovest
sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46, 51, e 56;
dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a
quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord
sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge quota 36 e
Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna. Da Colonna il
limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia
fino a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle
Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso nord, si
identifica col confine comunale di Serravalle Pistoiese, fino in
prossimita' di quota 200 a sud-ovest di Le Case; da qui, per una
carrareccia, raggiunge il T. Vincio al ponte per la Vergine. Il
limite in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad
incontrare il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale si
identifica fino a Cupano (quota 449). Da questo punto il limite segue
la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona
la mulattiera per seguire l'affluente di destra del Rio Torbecchia
che discende fino a quota 202, risale poi sull'affluente di sinistra
corrispondente e, in direzione nord, si immette sulla carrareccia e
sui sentieri che per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C.
Spampani a sud di Sarripoli. Da qui, in direzione nord-est, il limite
prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi
a nord sulla carrareccia che incontra a sud di quota 312, un piccolo
affluente di destra del T. Vincio di Brandeglio, affluente che il
limite segue fino alla sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio. A
questo punto il limite attraversa la strada per Campiglio e per la
mulattiera che tocca la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue
poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada
Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno;
da qui, per la strada campestre che tocca quota 244 e proseguendo
verso sud-est, raggiunge un torrente seguendo il quale giunge sul T.
Ombrone ad ovest di quota 139. Il limite risale quindi verso nord e
per breve tratto il T. Ombrone per immettersi, a nord di C. Lulli,
sulla strada per S. Felice; segue verso nord detta strada fino a
quota 170, poco a sud di Campo a' Gelsi, e da qui segue, in direzione
sud-est, la carreggiabile che giunge alla ferrovia per Pistoia;
attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord
di quota 242, attraversa la strada per C. Gremignani per congiungersi
successivamente alla ferrovia. Il limite segue verso est per breve
tratto la ferrovia fino in corrispondenza della S.S. Porrettana e
prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso
affluente del F.so Torbida fino ad incontrare, per poi seguire, il
sentiero per Fiano e quindi la carrareccia per Petrucci, quote 247 e
286 e Germinaia. Da Germinaia il limite si dirige verso est lungo la
carrareccia e successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure di
Baggio che confluisce in quest'ultimo a nord di quota 163; indi segue
verso sud il T. Bure di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163,
ove si immette sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimita' di
quota 329 segue la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da qui per
una mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, piu' ad est, quota 331 da
dove, con una linea retta, scende direttamente a S. Moro. Da qui il
limite segue il corso del T. Bure fino al Molino Morganti; qui si
immette sulla carrareccia che passa da Castel de' Gai e, proseguendo
sulla stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina; risale poi a
nord-est su un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che
passa da quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a
quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a nord di
quota 422, si immette sulla carreggiabile che tocca le quote 426, 445
e 474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro; da qui per una
carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue
sulla mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa
un torrente a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire
la carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge
quote 283 e 296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su
un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimita'
di Scali; risale quindi verso nord-est il fosso che attraversa la
mulattiera per Casellina e successivamente si immette sulla
mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case
Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimita' di quota 265
ad est di Tobbiana, il confine provinciale Pistoia-Firenze.
Il limite segue quindi verso sud-ovest il confine provinciale
fino a Villa Ravallane per proseguire poi sulla strada che per quote
93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al bivio di quota
86; segue per breve tratto verso ovest la strada per Fornace e al
bivio di quota 78 devia a sud-ovest sulla strada per Dore, C.
Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge a sud
per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C.
Tesi e fino al Ponte alla Chiesina; da qui risale il T. Bure fino a
quota 115. Da questo punto il limite segue la strada per Pistoia
passando da quote 109 a 99, fino a Villa Landini; indi piega a ovest
sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di Villa S.
Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto verso sud la
strada per Pistoia, raggiunge, in direzione ovest, la strada per
Villa Sbertoli poco a sud di quota 109; segue per breve tratto questa
strada verso sud e a quota 92 segue la carreggiabile che giunge a
quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana. Da
qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana fino a Burgianico
(quota 99), per seguire poi la strada che per quote 118 e 114
raggiunge, in direzione ovest, la S.S. n. 66; risale detta S.S. fino
al Ponte Calcaiola, attraversa l'Ombrone ed in prossimita' del km 41
segue verso sud la carrareccia per Forretta, indi la strada per
Gello, C. Gelli, Villa Gonfiantini, quota 100, S. Giorgio e,
raggiunti la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve tratto
verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto punto
il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e subito dopo C.
Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e 83 si
allaccia, a quota 90, sulla strada per S. Pietro in Vincio; segue per
brevissimo tratto questa strada verso sud-est per poi seguire la
carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota 78; indi segue
il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Pietro
in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud
dell'abitato, in prossimita' del T. Vincio. Qui il limite attraversa
il T. Vincio, segue poi la strada che per quota 72 si innesta, a
quota 68, sulla strada Pistoia-Serravalle con la quale si identifica
fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud la strada che a
quota 69 attraversa l'autostrada Firenze-Mare e il T. Stella. Da
questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con T.
Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico, ove si immette, in
direzione sud e per breve tratto, su un affluente del Fosso Stella;
indi dall'incrocio sul Fosso Colecchio segue quest'ultimo fino a
raggiungere il confine provinciale Firenze-Pistoia; si identifica
quindi, in direzione sud-ovest, col confine provinciale fino a
raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.
Provincia di Siena
Territorio A
La linea che delimita la zona di produzione ha inizio nel
punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena e Arezzo,
in prossimita' di Badiaccia in Comune di Radda in Chianti.
La linea suddetta si identifica, verso sud-est con il confine
provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra il confine
comunale di Castelnuovo Berardenga che segue prima in direzione
sud-ovest, indi in direzione ovest fino al T. Arbia ed ancora verso
nord sul T. Arbia fino a quota 198. Da qui la linea volge a ovest
sulla strada per Vico d'Arbia, C. Bianca, Pieve Bozzone e,
attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla carreggiabile per il
Tinaio, C. il Colle fino all'innesto con la S.S. n. 73; segue
quest'ultima S.S. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo piega a
sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio
piega ad ovest e a nord sulla strada di S. Pietro a Paterno e
Bucciano. Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada
per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per una strada campestre,
raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest, la
strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla
S.S. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi
volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa
nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue verso sud per breve
tratto il corso del T. Tressa, indi si immette sulla Strada per
Doglia e il Sorbo (quota 258). Raggiunto il Sorbo, la linea prosegue
a sud sulla strada per C. Vannini, C. Colombaio, attraversa il T.
Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l'Olmo, si immette
e segue la strada per Podere S. Croce, La Pace, C. il Pino, S.
Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla S.S. n.
223 che segue verso nord fino al Km 11; qui devia verso ovest lungo
la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve tratto la
strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad ovest sulla strada che
passando per C. S. Mattia e ad ovest di Casalvento raggiunge C. S.
Anna, prosegue ancora fino alla strada per Poggio alle Lame ed
Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227). A questo punto
la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile per C.
Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che partendo da quota
187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200, sulla S.S. n.
73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada per C.
Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il F.
Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone; segue ancora
per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro che
sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C. Martellino. La
linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all'ansa posta a
sud del Podere Montestigliano da dove prosegue lungo la mulattiera
che passa ad est di Poggio l'Alberino, tocca il punto trigonometrico
di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402) ripiega
a sud passando ad est di C. Laiole e a quota 443; da qui la linea si
identifica, verso nord, col confine comunale Sovicille-Chiusdino e
successivamente con quello Sovicille-Casole d'Elsa fino ad incontrare
la S.S. n. 73 a quota 303. Da detto punto la linea si identifica con
la S.S. n. 73 fino al km 17,700 circa ove devia a sud-ovest sulla
strada che, passando da Osteria delle Macchie e da Podere Cetina
Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue questa strada
in direzione ovest fino al km 25,250 circa per poi deviare a
nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale. Il limite segue
quest'ultima strada fino al bivio di quota 399, ove ripiega a nord
sulla strada per C. S. Maria fino a quota 367; qui abbandona la
strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota 284,
C. Monterotondo, quote 229 e 252 e a quota 220 si immette sulla
strada per Casole d'Elsa; la linea segue questa strada verso ovest
fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa per
C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C. Rondinicchio (quota
289). Qui la linea volge ad ovest lungo il sentiero che passa per
quota 232 dove si immette sulla campestre per quota 227 e fino a
quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da Casole
d'Elsa; segue quest'ultima strada verso sud-ovest fino a quota 200,
dove incontra il T. Sellate; segue il torrente verso nord risalendo
fino ad incontrare, nei pressi del Podere Baracca, il confine
provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto fino
ad immettersi, ad est del Podere Scopicciolo, sulla carrareccia che
verso nord-est incontra a quota 327 la strada per Cavallano. La linea
di delimitazione segue detta strada fino al quadrivio di quota 255 e
poi la strada per Lucciana fino ad incontrare, a quota 302, il
confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; segue questo verso
ovest fino al confine provinciale Siena-Pisa col quale si identifica
verso nord per proseguire poi con quello Siena-Firenze fino alla
localita' Baldaccia, punto di partenza della descrizione.
Territorio B
La delimitazione ha inizio in localita' Filetta nei pressi di
Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223. Da qui il limite volge
a nord-est lungo il confine di comune che segue fino ad incontrare la
strada Bagnaia-Grotti; segue verso est detta strada fino a Casa
Succhiello (quota 375), qui l'abbandona per immettersi sulla
campestre che volge a nord fino al podere Noceto e da qui sulla
carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.
Da questo punto il limite volge ad est, e con due linee rette
successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano; volge quindi a
nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi poi sulla
campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace. Da questo
punto con una linea retta il limite raggiunge l'incrocio stradale di
quota 231 dove si immette sulla strada che in direzione sud-est
giunge a quota 253. Qui il limite volge a sud lungo la strada per
Casa S. Lucia (quota 306) e passando per quota 314 giunge a
Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il limite, in direzione
sud-est, sempre lungo la strada, raggiunge a quota 327 il confine
comunale di Murlo che segue fino ad incontrare la confluenza del
Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befa (quota 121).
Qui il limite volge ad est seguendo l'Ombrone ed il confine
comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia a quota 251,
oltrepassa la ferrovia e, seguendo sempre il medesimo confine
comunale, giunge a quota 260; qui volge a sud-est e, sempre sullo
stesso confine comunale, passa in prossimita' di Celamonti ed arriva
al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino alla confluenza
con il Fiume Orcia (quota 185). Da qui segue ancora verso sud il
confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a quota 154, il
confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia
fino alla confluenza con il Fiume Ombrone. Da questo punto il limite
volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118, dove
il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse; da qui il limite
volge a nord seguendo il confine comunale di Murlo fino alla
localita' Filetta, punto di partenza della descrizione.
Territorio C
La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Monteluco
(quota 576) a sud di P.gio Capanne, in Comune di Rapolano Terme. Da
qui il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535
e 530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di
mulattiera che arriva a nord-est di Le Bandite, si inserisce sulla
strada che passa per quote 449 e 439 fino a giungere al Podere La
Montagna ed al bivio per l'Osteria, dove risale a nord-est fino al
Molino del Calcione; volge quindi ad est lungo il confine provinciale
Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota
280. Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada per Rigomagno
fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue verso sud la
ferrovia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Chiusi,
circa 400 metri prima della stazione di Chianciano. Da questo punto
il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a giungere sul
Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla strada campestre
che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C. Palazzo,
C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261, la strada per
Chiusi. Il limite percorre verso sud detta strada fino al bivio per
Dolciano; ripiega sulla strada per Dolciano, C. Garella, Podere
Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia
che segue per breve tratto fino a quota 261; qui si immette sulla
strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota 40;
segue poi la mulattiera per il Podere S. Felice, Podere Bagnolo
(quota 288) indi segue la strada per Poggio Gallina, stazione di
Chiusi, Villa Maccari, S. Fiora, Molino dell'Oppio, e fino ad
incontrare il confine comunale che segue fino al T. Astrone (quota
267). Da qui il limite segue in direzione sud, il T. Astrone fino ad
incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si identifica
verso sud fino al Fosso Stabbiano; segue quindi verso ovest detto
fosso fino alla strada per S.M. Assunta; segue quindi questa strada
per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A Croce
di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest sul sentiero e
sulla mulattiera che passando dal Podere Vetricchina di Sotto, si
inserisce sulla strada S. Casciano dei Bagni-Camposervoli; segue
detta strada in direzione nord fino ad incontrare, dopo quota 443
prima di Podere Ulivi, un sentiero, che a C. Belichi (quota 529) si
ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a C.
Ferretti (quota 492). Da qui il limite prosegue sulla mulattiera per
C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole III
(quota 407), C. S. Rocco (quota 23), del Soldato (quota 338), il
Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340), Poggio Olivo (quota
434) e Valle d'Oro II ove segue la carrareccia che dopo S. Stefano
(quota 540) si immette sulla strada per Sarteano a quota 565. Da
questo punto il limite segue a nord la strada fino a Sarteano
passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da Sarteano
prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra
la S.S. n. 146. Il limite coincide con la S.S. n. 146 fino a
Chianciano Bagni; da qui segue poi la strada che per quote 548 e 457
giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato di
la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine
comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione sud-ovest fino
al T. Miglia. Qui il limite risale a nord il T. Miglia fino ad
incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi si
identifica fino al suo incontro con la strada per Monticchiello;
segue tale strada fino a sorpassare Monticchiello e al quadrivio di
quota 477 ripiega a nord-ovest sulla strada che passando alla
periferia sud di Pienza, in localita' Boccaceroello, si immette sulla
S.S. n. 146; segue questa verso nord fino al bivio di Pietrafitta;
procede poi verso nord lungo la strada per Castelmuzio fino al
confine comunale che coincide con il T. Toma, lo segue, poi verso
nord segue ancora il confine comunale Torrita-Trequanda e
Sinalunga-Trequanda fino ad incontrare la strada Miciano-Novolo.
Lungo quest'ultima strada, il limite raggiunge Trequanda dove si
immette sulla strada campestre per Colle; raggiunge Petrera e
proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo
Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine
comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica fino al
Borro della Puzzola (quota 282); prosegue poi sulla strada per S.
Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada
per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino alla
ferrovia con la quale poi si identifica fino all'incrocio con la
strada che per Vignaccio, Podere Curtone e Podere Sodo, aggira ad
ovest l'abitato di Poggio S. Cecilia e a quota 394 procede a nord
sulla strada per Podere Palazzetta e S. Maria in Ferrata fino in
prossimita' del Podere Monteluco, punto di partenza della
descrizione.
Territorio D
Il limite inizia al ponte sul T. Foenna in prossimita' di
Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada per Fornaci,
Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l'abbandona per
seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine tra
le Province di Siena e Arezzo; il limite segue questo confine verso
est e verso sud-est fino a quota 249 ove incontra la strada per
Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da qui per
un sentiero e una strada raggiunge direttamente, a quota 252, la
strada per Bettolle e con una linea retta raggiunge le Case di
Poggio.
Da questo punto il limite segue la strada per il Casato ove
risale poi la strada per Bettolle fino alla periferia dell'abitato;
poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino e Pieve; abbandona
detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265) e, risalendo verso
nord detto Torrente, giunge a Poggiolo, punto di partenza della
descrizione.
Decreto ministeriale 31 luglio 1932 Gazzetta Ufficiale n. 209
del 9 settembre 1932
Zona di produzione del Montalbano
Anche questa zona amministrativamente e' compresa in parte
nella Provincia di Pistoia ed in parte in quella di Firenze.
Incominciando dalla descrizione dei confini dalla parte appartenente
alla Provincia di Pistoia, si prende come punto di partenza l'estremo
limite orientale rappresentato dal punto che corrisponde al
crocicchio del Fosso di Colecchio con il limite provinciale tra la
Provincia di Pistoia e la Provincia di Firenze. La linea di confine
fra le due zone del Montalbano segue il confine tra le due province,
fino al punto che corrisponde all'intersezione di tale limite
provinciale con la strada provinciale che da Lamporecchio conduce a
Cerreto Guidi.
Da questo punto il confine risale la strada provinciale
accennata, verso Lamporecchio, fino all'incrocio, sulla sua sinistra,
con la strada che conduce alla frazione di Castel Martini in Comune
di Larciano. Il confine su tale strada corre fino al crocicchio, ove
esiste un indicatore stradale in pietra, con la strada denominata
«Via della Colonna» e che conduce a S. Rocco di Larciano.
Da S. Rocco il confine prosegue per la strada denominata «Via
Biccimurri» fino al punto che corrisponde al crocicchio con la strada
che da Cecina in Comune di Larciano, va al Castel Martini pure di
Larciano.
Dal crocicchio indicato, il confine piega a destra e prosegue
sulla strada denominata «Cecinese» fino al crocicchio con la strada
che conduce alla localita' «Pozzarello» frazione del Comune di
Monsummano; taglia la strada che da Montevettolini conduce a
Cintolese, frazione del Comune di Monsummano, e prosegue fino al
luogo detto «Vergine del Pino», che indica il crocicchio con la
strada provinciale di Monsummano.
Da questo punto, la linea di confine volge verso nord-est
seguendo da prima il corso del Rio della Grotta, fino alla Grotta di
Monsummano. Di qui risale il rio fino a quota 227, dove incontra la
carrareccia che per quota 382 porta a quota 493 (Ca' Belvedere); di
qui per una linea virtuale passante per la Villa delle Grazie tocca
quota 304, dove incontra una carrozzabile, che passa da quota 226 e,
per Villa Montegattoli (quota 228), incontra il confine
amministrativo fra il Comune di Serravalle e quello di Pistoia.
Seguendo sempre detto confine nonche' il torrente Stella, si giunge
alla localita' detta «Ponte sul torrente Stella a Valenzatico». Poi,
dal Ponte di Valenzatico, il confine prosegue per la via denominata
«Vecchia Fiorentino» fino al «Ponte sul rio di Campano». Quindi
prosegue ancora per il rio di Campano e per il fosso di Colecchio
fino al confine della provincia alla localita' denominata «Botte
sotto il rio Barberoni», ossia al punto est in principio citato e che
chiude il perimetro della zona del Montalbano appartenente alla
Provincia di Pistoia.
Procedendo alla descrizione del confine della parte compresa
in Provincia di Firenze, si prende come punto di partenza l'estremo
limite meridionale costituito dall'abitato di Capraia. Di qui il
confine segue la strada carrozzabile per Limite fino a questo paese,
passando per Osteria Morona, Castellina, La Pieve.
Dal limite lungo la carreggiabile si passa da S. Martino, «Il
Colle» (quota 84), Carboncino, incontrando in quota 87 e nei pressi
del cimitero, la carrozzabile che proviene da Collegonzi. Lungo
quest'ultima passando per «Le Piagge» (quota 82) si giunge sotto
Villa degli Inglesi e s'incontra la carreggiabile che attraverso il
rio d'Ansano immette nella carrozzabile che conduce a S. Ansano. Si
prende quindi questa rotabile e passando per Casa Fabbrica, Casa
Lucardi, sotto Villa Martelli, si giunge all'altra carrozzabile che
porta a Vinci. Percorrendo quindi la carreggiabile che passa per
quota 72, per Casa Mazzantina, s'incontra il confine provinciale fra
Firenze e Pistoia nei pressi di Casa Barzi.
Si segue il confine fra le due Provincie da Ca' Barzi a Ca'
Barberoni. Di qui la carreggiabile si immette nella carrozzabile
presso Casa Vannucci, e seguendo questa passando per la «Palazzina»,
si giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio, Podere
di Casale di Sopra, «Le Croci», Petraia (quota 105) e al tabernacolo
posto sul bivio di Villamagna. Seguendo la diramazione di destra, e
passando sotto il Castellaccio s'attraversa Borro di Montiloni, si
passa da Casa Attucci, Calcinaia, Torre di Calcinaia, Podere La
Consuma, «Le Corti», Comeana e calando quindi nel torrente Ombrone.
Si discende il corso del torrente giungendo al suo sbocco nel fiume
Arno.
Il confine sud-est della zona e' segnato dal corso dell'Arno,
che seguendo la Chiusa della Gonfolina, giunge Capraia, chiudendo
quivi il perimetro della zona stessa.
Zona di produzione della Rufina
Si prende come punto di partenza della descrizione dei
confini di questa zona, la confluenza del fiume S. Godenzo con un
affluente di destra proveniente da Poggio S. Croce (quota 584), in
prossimita' della pietra miliare M. 22 posta nella via maestra S.
Godenzo-Dicomano.
Si discende lungo il fiume suddetto, si passa sotto il ponte
della rotabile S. Godenzo-Dicomano, si costeggia il mulino Vicolagna
fino ad arrivare alla mulattiera di Frascole, che si risale fino nei
pressi di Casa Cansana. Qui giunti si abbandona la mulattiera e si
prende il sentiero che passando a sinistra di quota 470, incontra la
mulattiera che porta a Casa del Poggio nel punto in cui sorge la
croce. Dalla croce, per un ruscello si scende nel fosso della Fornace
e per un altro suo affluente si risale fino nei pressi di Casa
Petrognano (quota 593), incontrando il sentiero che portera',
passando sotto «Il Casone» ed attraverso la carrozzabile che porta a
Londa, nel fosso di Cornia nei pressi di quota 246. Si risale quindi
il torrente e costeggiando prima il Mulino di Gorazzaio e quindi il
Mulino del Piano, si sottopassa la carrozzabile di Londa e si giunge
fino sotto Petroio. Qui si abbandona il fosso di Cornia e a mezzo di
un sentiero ci si porta di casolare in casolare fino a «Il Palazzo» e
a Vallepiano. Da Vallepiano, prendendo il ruscello sottostante si
cala nel fosso di Rincine, se ne discende il corso per circa 200
metri e quindi si risale per un suo affluente di sinistra fino al
cimitero di Caiano. A Caiano si prende la mulattiera che per Casa
Nuova porta al «Tiglio» dove, a mezzo di un ruscelletto si arriva nel
sottostante fosso di Uccione, che si discende per circa metri 250 e
cioe' fino alla sua confluenza con il torrente che viene giu' da
Castello. Si risale quest'ultimo fin sotto al Castello (quota 595) e
quivi si abbandona, prendendo un piccolo fosso che si risale per la
lunghezza del suo corso fino a ridiscendere nuovamente per mezzo di
un altro ruscello e passando sotto Casa Scassi, nel torrente Moscio.
Si percorre il letto del torrente fino a circa metri 200 dall'abitato
di Londa e quindi si abbandona per seguire un suo affluente di
sinistra che si risale fino a giungere nei pressi di un casolare
isolato da dove, a mezzo di un sentiero e quindi di una mulattiera,
si giunge a Casa Rocca Secca. Da Casa Rocca Secca seguendo la
mulattiera si passa da Sassineta, Caselle, incontrando la
carreggiabile Turicchi-Rata in prossimita' di quest'ultima. Si prende
la suddetta carreggiabile e in direzione di Turicchi si percorrono su
di essa circa metri 400 dopo i quali si abbandona prendendo il
sentiero che ci porta giu' nel rio Querceto. Si discende il rio fino
ad incontrare il confine comunale fra i Comuni di Rufina e Londa. Si
segue il suddetto confine e passando vicino all'Oratorio di Rugiano
si arriva fin sopra a Casa Monte, dove si abbandona per scendere
normalmente nel sottostante rio Casini.
Si segue il torrente fino ad incontrare la mulattiera
proveniente dall'Oratorio di Rugiano che ci porta a Castiglioni. Da
Castiglioni, sempre lungo la carrozzabile passando da Petrognano,
Fonte Doccia, Villa Baldini, Pinzano, Pomino, Fattoria del Palagio,
Casa Querce Grossa (quota 615), Vallilunga, Tosina, si giunge fino a
circa metri 200 da Borselli, dove si prende la mulattiera che porta a
Casa Valle e girando attorno a Poggio Boscone, si entra nella strada
maestra della Consuma nei pressi di quota 587.
Si prosegue fino a Diacceto sulla via maestra e quivi giunti
si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Villa Pozzo
ci porta a Pelago. Qui, anziche' entrare nell'abitato, vi si gira
sopra prendendo la carreggiabile che attraverso il torrente Vicano di
Pelago passa per Podere Ceti e ci porta nella carrozzabile
proveniente da Pelago.
Di qui costeggiando a nord l'abitato di Pelago, e scendendo
il corso del torrente Vicano di Pelago, si incontra la strada maestra
Rignano-Pontassieve. Seguendo questa strada, si incontra Casa Podere
Arno (quota 130), arrivando alle Fabbriche di cemento, dove si
abbandona la provinciale che per Dicomano-S. Godenzo porta a Forli,
ai Frati, passa sul Ponte Vecchio sopra la Sieve e girando a nord
dell'abitato di Pontassieve rientra nella via maestra che porta a
Firenze nei pressi di un cimitero (localita' «Il Gobbo»). Si prosegue
sulla medesima strada fino ad arrivare al sottopassaggio con la
strada ferrata. Quivi giunti, si abbandona la via maestra, e si segue
la linea ferroviaria, fino all'incrocio del Borro delle Sieci (quota
80), nei pressi dell'abitato omonimo, e risalendo il corso d'acqua
per Torricella, Fornace, Molino Laura (quota 81) si giunge a Mulino
del Piano ed alla sua confluenza con il fosso di Rimaggio. Si risale
quest'ultimo e passando per Casa Montebello (quota 155), punto in cui
si sottopassa la carrozzabile Mulino del Piano-Doccia, girando ad
ovest di Strombaccia e di Paroga, si giunge alla sua confluenza con
un suo affluente di destra. Si risale lungo quest'ultimo e
sottopassando la carrozzabile Fornello-Mulino del Piano si giunge,
nei pressi di Sortigallo, ad incontrare la mulattiera che conduce a
Pietrimaggio (quota 506). Di qui si prosegue sino ad incontrare la
carrozzabile che proviene da Galiga, sotto quota 534. Si segue per
breve tratto quest'ultima (circa metri 400) e giunti a quota 520 si
abbandona per seguire la mulattiera che passa per le Casacce (quota
435), «La Sturaia» (quota 339), dopo circa metri 100 dalla quale si
prende il sentiero che scende a un affluente del torrente Argomenna.
Si giunge quindi in quest'ultimo torrente e lo si risale fino ad un
mulino ove si prende il corso di un suo affluente che porta fino a
Casa Giardino. Qui si prende la carreggiabile che porta ad Acone e la
si abbandona circa 200 metri sotto il cimitero omonimo per prendere
la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Morra (quota 470),
e dopo poco, anziche' seguire per Casa Brucoli, si prende il sentiero
che cambiandosi presto in mulattiera porta giu' nel torrente Uscioli.
A mezzo di un piccolo ruscello si risale a Barberino dove prendendo
la mulattiera si intersica in quota 597 il confine comunale fra
Dicomano e Rufina. Si risale il suddetto confine per proseguire poco
oltre sul confine comunale fra Vicchio e Dicomano sul quale si giunge
ad incontrare la carrozzabile che da Dicomano porta a S. Martino a
Scopeto (quota 340). Si segue quindi la carrozzabile in direzione di
Dicomano, giungendo al fiume Sieve in corrispondenza del traghetto.
Si attraversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio
che si segue fino al ponte del Fosso Cantalupo (quota 160). Qui si
prende a risalire il sunnominato fosso e passando sotto a Vigna alla
Corte, quota 301, Casolare di quota 291, si giunge sotto Orticaia e
ad un suo affluente di sinistra che si risale fino ad incontrare la
mulattiera che da Frusinaia porta a «La Villa». Si segue la suddetta
mulattiera e giunti a metri 100 da Casa il Lago si prende il sentiero
che passando vicino all'Oratorio di quota 442 ci porta fin su Poggio
Santa Croce (quota 584) dal quale si scende giu' per il sottostante
torrente nel fiume S. Godenzo nel punto d'inizio della descrizione
dei confini di questa zona.
Zona di produzione dei Colli Fiorentini
Si prende come punto di partenza della descrizione dei
confini di questa zona, l'incontro dei tre Comuni di Carmignano,
Signa e Lastra a Signa sulla sinistra dell'Arno in prossimita' della
stazione ferroviaria di Carmignano. Di qui si prende la via Pisana
fino al ponte Macinaia, seguendo quindi la carrozzabile che passa per
le Corti, Granchio, Bellosguardo (quota 180), dove prendendo la
carreggiabile si passa sotto Poggio Fantoni e si giunge a Villa
d'Avanzo. Si segue quindi la carrozzabile che passando dai Macelli,
Lastra a Signa, Santa Maria a Castagnolo, Fornaci, S. Ilario, Villa
Tassinari entra nel borro Vallimonte che si segue fino al suo sbocco
nel torrente Vingone.
Si risale quest'ultimo passando da Ponte Riccardi, Ponte del
Moretto, Casa Pastacardi, Casa Laschina, «La Mantellina», Casa
Vingone, giungendo a Ponte Vingone (quota 56) dove si prende la via
maestra che per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra il
fiume Greve. Si risale il corso del medesimo passando da Ponte
all'Asse (quota 54), «La Gora», e giunti alla sua confluenza col
torrente Ema, si abbandona per quest'ultimo arrivando alla sua
confluenza col torrente di Certosa nei pressi di Galluzzo. Sempre
lungo il torrente Ema si prosegue incontrando Ponte Nuovo (quota 63)
Ponte a Tozzi e «Le Cascine del Riccio» (quota 70), Ponte Rosso
(quota 79) e giungendo a Ponte Ema (quota 78). Qui si abbandona il
torrente e dopo aver seguito per circa m. 500 la strada che conduce a
Grassina, si prende la carrozzabile che passa per Bagno a Ripoli
(quota 77), Villa Giovannoni, Quarto (quota 86), «l'Olmino» (quota
113), Villa Brogi, Rimaggio, Villa Gerini (quota 105), Badia e
Candeli (quota 89). Da questo punto il confine segue breve tratto
quello amministrativo fra i Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, fino
a incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze. Corre lungo di essa
fino all'incrocio col torrente Mensola (quota 59). Si risale il corso
del torrente Mensola fino ad arrivare a Ponte a Mensola, dove si
prende la strada maestra che porta a Firenze fino ad arrivare a
Coverciano. Qui si abbandona per seguire il confine comunale fra i
Comuni di Firenze e di Fiesole, che passando a monte di «Maiano di
Sotto» a valle del «Giardino» (quota 117), e da S. Domenico, scende
giu' nel torrente Mugnone.
Si risale il corso del torrente fino a giungere a Ponte alla
Badia, si entra nella via Faentina, sempre lungo la quale si passa da
Pian di Mugnone, «Le Caldine», la «Querciola», Bottega dell'Olmo,
fino a giungere a quota 503 all'incontro cioe' con la carrozzabile
proveniente da Bivigliano e con l'altra che porta a Mulin del Piano e
a Santa Brigida. Si prende quest'ultima passando da Casa Alberaccio
(quota 546), Colonne, Massetto, Roncolino, «Le Lucole», Santa
Brigida, Doccio, Villa Neri a Fornello, dopo il quale si prosegue
ancora per circa metri 600 per poi abbandonare la carrozzabile e
seguire, piu' a monte, prima la carreggiabile, e poi la mulattiera
che passa per Sportigallo, Pietrimaggio (quota 506).
Da questo punto il confine s'identifica con quello della zona
della Rufina, gia' descritto, fino nella prossimita' di Pelago.
Seguendo la carrozzabile proveniente da Pelago, si passa da
Paterno (quota 393) e si arriva a Ponte Pagiano, dove si discende per
il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto d'incontro
con un affluente di sinistra che viene risalito, fino ad arrivare
nuovamente alla carrozzabile di Pelago. Su di essa, passando per la
Fattoria di Pitiana, si giunge a Donnini, dove si prende la
carrozzabile che porta a Reggello e sempre lungo la stessa si passa
per Pitiana, Villa Albero, Mulin dell'Albero, Casa Riva, S. Donato,
Mulino della Romola, Villa Graffi, Pietrapiana e Caselli. Qui giunti
ci si porta sopra la strada seguendo la mulattiera, fino ad
incontrare il primo affluente di destra del borro Rota, lungo il
quale si scendera' nella carreggiabile che ci porta a Reggello.
Da Reggello, seguendo la carrozzabile posta a sinistra del
borro Cascese e passando presso Camprenna si arriva a quota 342 nei
pressi di Tallini, dove riprende la carrozzabile che porta a Pian di
Sco'. Si segue quest'ultima attraversando il borro Rifontolano fino
ad incontrare il confine provinciale fra Firenze ed Arezzo a quota
340.
Si segue quindi il suddetto confine sino a Vaggio; di qui si
prosegue sulla strada carrozzabile proveniente da Figline Val d'Arno
per circa metri 250 (quota 174), e quindi si prende la carrozzabile
che porta ad Ostina. Da Ostina si scende nel sottostante torrente
Rediluco e si risale lungo la carreggiabile che porta a Sant'Andrea a
Cascia. Giunti nei pressi del podere Renzi, si abbandona la
carreggiabile e passando sotto quota 267 si arriva alla carrozzabile
che da Ponte Olivo porta a Sant'Andrea, giungendo fin quasi a
quest'ultimo (quota 300). Quivi a mezzo di un sentiero, si cala nel
borro Soccini, e lo si discende fino ad arrivare alla carrozzabile
che da Ponte Olivo porta a Cancelli, lungo la quale si giunge fino a
Castellina Vecchia. Si lascia Castellina Vecchia, si discende nel
fosso della Tornia per quindi risalire immediatamente, nella
carreggiabile che per Fondoli e quindi per una strada poderale ci
porta nella carrozzabile che da Cancelli conduce a Rignano. Si segue
questa ultima girando attorno a Casa Costa (quota 267) e passando per
quota 201, quota 155, Casa Leone, Palazzetto, si arriva fino alla
diramazione (quota 127) che porta a S. Donato, passando per Carraia e
Vallilunga. Si segue quest'ultima fin sotto il Roncicatoio, quivi la
si abbandona per risalire al medesimo e quindi ridiscendere nella
carreggiabile che passando sotto a quota 226, giunge alla
carrozzabile che unisce le frazioni di Leccio e Sanmezzano a S.
Ellero. Si prende quest'ultima e passando presso quota 125, Casino,
Podere Marnia e mantenendosi paralleli al corso del torrente Marnia
si giunge ad incontrare (quota 110) la via maestra che da Rignano per
Pontassieve porta a Firenze.
Si segue la suddetta strada e mantenendosi spesso in
vicinanza della riva destra dell'Arno, si passa da S. Ellero e dalla
sua stazione ferroviaria, da Casa Buonriposo, Canicuccioli, Casellina
e s'attraversa l'Arno in corrispondenza del Mulino Massolina. Qui si
prende la carrozzabile che passando sul ponticello di quota 123
giunge alla fattoria Casolari dove, seguendo una strada campestre e
quindi un sentiero, si passa girando sotto «La Torre», dai casolari
di quota 180 giunge ad una carreggiabile che ci porta a Cogranuzzo
(quota 231) e Casa Colle (quota 251). Da Casa Colle lungo una strada
campestre che poi si cambia in sentiero, si scende giu' nel fosso di
Pagnano per risalire immediatamente con una strada campestre a Casa
Riciosani (quota 196) e proseguire, passando da casa di quota 261, e
a valle della Fattoria di Pagnano e di Bombone, per Case Fantoni
(quota 264), case di quota 240, arrivando cosi fino a «Sezzano di
Sopra» e alla carrozzabile che porta a Rignano. Da questo punto si
scende nel sottostante fosso per risalire poco dopo lungo un suo
piccolo affluente di destra ed arrivando cosi fino alla strada
campestre che porta al casolare di quota 239 e quindi nel sottostante
fosso, il cui corso si discende fino alla sua prima confluenza per
risalire per l'altro affluente, fino ad incontrare la strada poderale
che passando dalla casa di quota 240 (metri 500 circa a valle di
Santa Maria), giunge a casa Verazzano e a casa quota 207. Si discende
poi nel fosso della Mollaia e si risale sempre lungo la strada
campestre a Casa Albiera, Corsignano, casa di quota 225, s'intersica
la carrozzabile che dalla Chiocciola porta a Rignano, si passa per
Casa l'Olmo, si giunge cosi all'Oratorio posto sulla carrozzabile,
diramazione della sunnominata.
Si risale lungo questa strada fino ad arrivare sotto le Case
di Poggio Francoli; qui si abbandona per prendere la carreggiabile
che scende nel fosso delle Formiche e quindi cambiatasi in
carrozzabile prosegue passando sotto Case le Lame (quota 191) fino a
Rimaggio (quota 177), dove si abbandona per risalire il corso del
fosso del Massone per circa metri 500, prendendo quindi la mulattiera
che passa dal cimitero di Olmeto. Al cimitero suddetto si lascia la
mulattiera e si scende nel rio dei Bagnani lungo un affluente del
medesimo, e dopo averne disceso il corso per un 200 metri per mezzo
di una strada campestre passando da «La Colombaia», si arriva a S.
Lorenzo a Cappiano, da cui si discende lungo il fosso di Cappiano
fino alla confluenza col fosso dell'Entrata. Si risale quest'ultimo
fino a giungere alla carrozzabile proveniente dalla Villa Entrata, e
si segue la medesima passando da «La Spagna» (quota 269), La Taverna,
Casa Torricella, Fattoria di Loppiano, incontrando la carrozzabile
che viene giu' da Brollo e da S. Pietro al terreno nei pressi di S.
Vito. Si risale quest'ultimo passando dal cimitero di S. Vito, e
arrivando al borro di Rimaggio, che si segue per circa metri 300,
dove prendendo la mulattiera e quindi la strada campestre, si passa
per Casa Bonallo (quota 324), Casa Bonaluzzo, incontrando quindi un
affluente di borro di Rimaggio nei pressi di un mulino, ed arrivando
alla carrozzabile che da Brollo conduce a Figline Val d'Arno. Si
segue questa carrozzabile passando da Casa Borre, Casa Bellosguardo,
Casa Puccetto e prendendo quindi la strada campestre che porta a Casa
il Bagno e al borro di S. Biagio. Qui giunti si risale per un
affluente di quest'ultimo e dopo circa metri 500 si prende la
campereccia che passa da Casa Cavalupi, Villa Pescialunga e incontra
la carrozzabile che viene giu' da S. Martino. Si abbandona la strada
e si scende lungo un suo affluente nel borro delle Granchie per
risalire immediatamente dall'altra sponda lungo una costa e
ridiscendere per un fosso nel borro di S. Anna. Si risale il torrente
e sotto Villa Norcenni lo si abbandona per risalire alla medesima. Da
questa Villa lungo la carrozzabile si attraversa il borro di Ponte
Rosso e si giunge ad un casolare isolato, dove lasciata la strada si
scende nel sottostante fosso e si risale a Casa Golfonaia. Da Casa
Golfonaia lungo la carrozzabile che passa sotto quota 270 si arriva a
Pavelli (quota 274). Questa strada e' recente e sulla carta
topografica non figura; corrisponde pero' pressapoco alla mulattiera
ivi segnata. Da Pavelli dopo circa 100 metri percorsi sulla
carrozzabile che porta a Ponte agli Stolli, si prende la campereccia
e quindi il sentiero che porta a Mulino Mugnaione ed al borro Cesto
che viene risalito passando per Molino Varichieri fino al Ponte agli
Stolli. Si prosegue per il borro del Valico fino ad abbandonarlo per
risalire il corso di un suo affluente che ci porta alla Fattoria di
S. Leo e di qui lungo la carrozzabile, si arriva a Celle.
Da Celle percorrendo la carreggiabile, si passa da Casa
Mosca, si giunge nel borro di Buco Querceto e lo si discende fin
sotto le Case allo Stecchi ove s'incontra con borro delle Scale. Si
risale quest'ultimo, e prendendo poi un suo affluente di sinistra si
giunge a Santa Lucia (quota 505), e proseguendo per la mulattiera si
arriva a Casa Carpignano (quota 521) da dove si cala per il
sottostante ruscello nel borro di S. Biagio discendendone il corso
fin sotto Casa il Vento (quota 434), alla quale si risale
abbandonando il torrente, da Cafagio seguendo la mulattiera prosegue
fino ad arrivare ad un fosso che si discende fino alla sua confluenza
con un altro ruscello che si risale incontrando la mulattiera sotto
Casa Querceto. Si prende questa mulattiera che cambiandosi in
campereccia passa da Casa Pian di Abeto e incontra la carrozzabile
che proviene da Brollo. Si segue quest'ultima passando per l'Oratorio
sotto Casa Masetto, e poco dopo la fonte sotto Poggio alla Croce, si
trova il punto d'incontro dei confini amministrativi fra i tre Comuni
di Incisa Valdarno, Figline Valdarno e Greve. Da questo punto il
confine della zona coincide con quello gia' descritto del Chianti
Classico (fiorentino), fino ad incontrare il confine della Provincia
di Siena (in Comune di Barberino), in corrispondenza del torrente
Drove.
Di qui, dopo aver per breve tratto seguito il confine
provinciale, lo si abbandona sotto Ponzano, per risalire lungo un
fosso fino a Ponzano (quota 302), e quindi lungo la carreggiabile si
passa da «Le Cave», entrando nella via maestra Firenze-Siena in
prossimita' di un cimitero. Si segue la medesima passando per Pian di
Ponzano, «La Prataccia», quota 312, Monte Petri, e giungendo alla
diramazione che porta a Pastine (quota 333), a circa metri 500 da
Barberino d'Elsa. Qui lungo un fosso che passa sotto Casa Santa
Lucia, si giunge sotto Casa Scheto ad incontrare il borro Agliena, e
lungo quest'ultimo si prosegue passando a nord di Santa Maria a
Bagnano, e giungendo alla confluenza con «Il Rio». Si risale «Il Rio»
per circa metri 200, fino cioe' ad incontrare la carrozzabile che
conduce a Nebbiano e a Marcialla e si discende la medesima fino ad
incontrare la carreggiabile che passando per il «Sodo», Montigliano
(quota 174), Strada (quota 196), incontra la carrozzabile sotto S.
Lazzaro. Lungo la medesima e passando per il cimitero di S. Lazzaro,
«Il Pozzo», Betto, Rogai (quota 242), Fiano, Villa Palchetto, S.
Donato, Podere della Chiesa (quota 370), Casa Pini (quota 369),
Podere Ghiole, «Il Quercione», Casanova (quota 236), «Le Fornacette»,
si giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo
torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La
Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, si
giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si
mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finche' ad un
certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il torrente per
seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni
fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, la si abbandona, per
ridiscendere nel torrente e seguire cosi il confine amministrativo
fra i Comuni di Montelupo e Montespertoli, per quello tra i Comuni di
Montelupo e Lastra a Signa, indi il corso del torrente Pesa fino
all'abitato di Montelupo.
Da Montelupo, il confine della zona e' segnato dalla riva
sinistra dell'Arno fino al punto di partenza della descrizione della
zona.
Zona di produzione dei Colli Senesi
Questa zona viene distinta in tre comprensori i cui confini
sono i seguenti:
a) Colline Senesi - Partendo dal punto in cui la strada da
Certaldo a S. Gimignano (a circa 1 km da Certaldo) incontra il
confine comunale, il limite di questo comprensorio segue il confine
comunale di S. Gimignano fino al punto- presso la localita' Castel S.
Gimignano - in cui incontra il confine comunale di Colle d'Elsa.
Da qui il limite della zona segue il confine di
quest'ultimo comune fino al punto (a circa 1 km dalla localita' di
Mulino d'Elsa) in cui il confine comunale incontra la strada, che da
Colle d'Elsa conduce alla colonna di Montarrenti. Il limite di zona
segue ora tale strada fino all'incontro del confine comunale di
Sovicille; da qui segue il confine di quest'ultimo comune fino alla
localita' Monte Acuto; segue ora la strada vicinale che conduce alla
Fattoria di Torri e da qui la comunale fino alla frazione di Rosia;
da qui segue la strada vicinale che conduce alla fattoria di
Ampugnano, poi quella, prima vicinale e poi comunale, per Carpineto e
Barontoli, fino ad incontrare il confine comunale di Siena. Segue ora
questo confine per breve tratto fino alla localita' Montecchio; segue
poi la strada vicinale per Costalpino, ove attraversa la strada
comunale Siena-Ginestreto e prosegue lungo la strada vicinale di
Doglia fino all'incontro della statale Siena-Roma, che segue per
brevissimo tratto.
Prosegue poi per la strada vicinale di Bucciano; quindi,
lungo un piccolo fosso, raggiunge la strada comunale
Certosa-Renaccio. Con una linea retta virtuale in breve tratto
attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale arrivando
fino alla localita' di Val di Pugna. Sempre con una linea virtuale,
passa prima da Villa Colombaio, poi da S. Regina ed infine a Pieve a
Bozzone. Segue ora la strada che dalla localita' Due Ponti, conduce a
Monteaperti fino ad incontrare prima di quest'ultima localita', il
confine comunale di Castelnuovo Berardenga. Segue ora il confine di
questo comune prima procedendo a sud fino a Taverne d'Arbia, poi ad
est e a nord-ovest fino a incontrare il confine della provincia a
Monte Largo. Segue detto confine fino all'incrocio del borro Ambrella
della Vena presso «Le Pancole».
Da questo punto il confine della zona s'identifica con
quello del Chianti classico fino ad incontrare il confine fra la
Provincia di Firenze e di Siena in corrispondenza della strada che da
S. Giorgio porta a Barberino Val d'Elsa. Di qui continua lungo il
confine provinciale fino al punto di partenza della zona presso
Certaldo.
b) Colline di Montalcino - Il limite di questo comprensorio
e' costituito dai confini comunali dei due Comuni contermini di
Montalcino e di Murlo.
c) Colline di Montepulciano - Questo comprensorio partendo
dal punto, nel Pian di Sentino, in cui il confine comunale di
Sinalunga attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale
Rapolano-Sinalunga, il limite di zona segue il confine comunale di
Sinalunga fino presso il podere S. Biagio; di qui segue il confine
comunale di Torrita di Siena fino alla localita' Poderaccio, e poi il
confine di Pienza fino alla localita' Cacchini. Da questo punto
procede fino a Pienza lungo la strada Castelmuzio-Pienza; dopo
Pienza, continua lungo la strada Pienza-Montepulciano, fino al punto
in cui questa incontra il confine comunale di Montepulciano. Segue
allora questo confine comunale fino alla localita' «la Villona». Di
qui con una linea virtuale, giunge fino alla localita' «il Bagno» nel
Comune di Chianciano. Segue ora la strada Chianciano-Chiusi, fino
all'incontro, presso il podere S. Giusto, col confine comunale di
Chiusi. Segue poi questo confine fino alla localita' Palazzo Tosoni;
di qui con una linea virtuale raggiunge la localita' Melegnano e con
altra linea la strada Chiusi città-Chiusi stazione, a circa un
chilometro dalla citta', al bivio di una strada vicinale. Da qui
procede lungo la strada fino a Chiusi citta', poi con una linea
virtuale raggiunge la vicina strada Dolciano-Chiusi, che segue per
breve tratto. Poi procede lungo la strada vicinale che passa per la
localita' «Francaville» e «il Boncio» fino ad incontrare il confine
comunale di Chianciano, che segue fino all'incontro del confine
comunale di Montepulciano; segue poi questo fino all'incontro della
linea ferroviaria Siena-Chiusi.
Da questo punto il limite di zona segue ininterrottamente la
linea ferroviaria Siena-Chiusi, fino al punto indicato in principio
della descrizione.
Zona di produzione dei Colli Aretini.
La bassa valle dell'Arno, e quella del suo affluente «Ambra»,
divide questa zona in tre comprensori, rispettivamente: quello di
destra Arno, sinistra Arno-sinistra Ambra, sinistra Arno-destra
Ambra.
Di ciascuno d'essi si da' la descrizione dei confini:
Comprensorio destra Arno - Si parte da un punto
corrispondente al confine della Provincia di Arezzo con quella di
Firenze in localita' «Ponte del Matassino» sulla strada Figline
Valdarno-Piandisco', e seguendo la strada denominata degli «Orbini»,
si raggiunge la fattoria di Renacci. In localita' Santa Maria il
confine piega decisamente a nord-est, s'inoltra nella stretta
vallatella delle «Cave» lungo l'omonima strada e raggiunge l'abitato
della «Penna» in Comune di Terranova Bracciolini. Da tale localita'
il confine segue la via campestre che porta a Montelungo e di poi
lungo la via comunale della «Cicogna», «Sergine» e «Viterata»,
raggiunge l'abitato di Laterina capoluogo dell'omonimo comune. Si
segue ancora la strada per «Castiglion Fibocchi» sino al paese, poi
lungo la strada di Meliciano si raggiunge la Badia di Capolona e il
Castelluccio.
Dal Castelluccio si giunge a Giovi paese; da questo lungo
la sponda destra del fiume Arno si arriva sino alla fattoria «La
Nussa». Qui si attraversa l'Arno al Ponte Caliano, e si scende per
Marcena, seguendo la base delle colline sino al Ponte alla Chiassa.
Dal Ponte alla Chiassa il confine passa lungo le prime pendici
collinari alla quota di m. 300, toccando Tregozzano, Antria, S. Polo,
Staggiano, Bagnoro, S. Marco, fino a incontrare la ferrovia
Arezzo-Roma alla localita' «Olmo» e di la' segue la strada nazionale
romana fino a Rigutino. Quivi termina verso sud il primo comprensorio
ed infatti il confine da questo punto volge verso nord-est s'inoltra
lungo il crinale del Monte Lignano, lo circuisce alla quota di
livello 600 e raggiunge S. Cosimo. Sulle colline che stanno ad est di
Arezzo si raggiunge Saccione, poi, lungo la linea ferroviaria per
Sansepolcro, Gragnone, Bossi e Querceto, dalla cui localita' volgendo
verso nord si arriva a S. Firenze, frazione del Comune di Arezzo. Da
S. Firenze lungo la quota di livello 450-500 ed attraverso Peneto,
Staggiano e Pomaio si perviene a Gello, altra piccola frazione del
Comune di Arezzo. Si continua ancora verso nord, si tocca Capriano e
il Chiavaretto per raggiungere il Molino del Buco, alla quota di
livello 353. Fatto un angolo acuto, il confine piega decisamente
verso sud-ovest, gira attorno a Montegiovi, raggiunge la via di
Subbiano e per essa perviene a Ponte Caliano. Non piu' strade o fiumi
limitano ora il confine del comprensorio, ma quote di livello
varianti da 400 ai 450 metri. Lungo le colline di Capolona prima,
fino a Casa Vecchia, poi, per Pieve S. Giovanni e attorno al Poggio
Macchione, si arriva in prossimita' di Gello Biscardo in Comune di
Castiglion Fibocchi.
Da Gello Biscardo, sempre lungo la curva di livello 450, si
raggiunge il «Molinaccio», si ridiscende a Case Corsucci per
pervenire al Poggio di Sarno sino a sud di Faeto in Comune di Loro
Ciuffenna. Adesso il confine si incunea nella valle del «Ciuffenna»
fino a Poggio di Loro, ridiscende per circoscrivere il Monte Cocollo
alla quota di 550 metri, raggiunge Querceto, Caspri e Mandri e di poi
per Quercioli, Puliciano e Villa Mora, perviene al limite estremo del
confine della Provincia di Arezzo con quella di Firenze. Girando a
nord-est seguendo il confine della provincia si raggiunge il punto di
partenza alla localita' «Ponte del Matassino».
Comprensorio sinistra Arno-sinistra Ambra. - Si parte dalla
localita' «Pettini» e lungo la ferrovia Arezzo-Roma si raggiunge
Bucine capoluogo dell'omonimo comune. Da tale punto il confine entra
decisamente nella valle dell'Ambra, in un primo tempo non seguendo
alcuna strada ma raggiungendola ben presto a Panzano. Lungo la via
senese per Cennina, Duddova, S. Marino e Pietraviva si perviene al
punto corrispondente al confine della Provincia di Arezzo con Siena
alla localita' «Ciglio». Fatto un angolo acuto rivolto a nord, il
confine del comprensorio si identifica nel confine del territorio
provinciale fino a raggiungere la Casa Lavatoio. Di qui, seguendo
dapprima un torrentello, poco dopo quota 360, incontra la strada di
Monastero, e la segue scendendo fin presso Casa Santa Lucia a quota
268. Con un deviamento del confine verso sud-ovest, per il
«Casalone», risale il borro Frati fino ad incontrare la strada
Cavriglia-Montevarchi per poi discendere lungo il borro Quercio alla
localita' «Pettini» da cui siamo partiti.
Comprensorio sinistra Arno-destra Ambra - Dalla Villa
Migliarina a nord di Bucine, presa come punto di partenza del terzo
comprensorio, si segue la strada nazionale Valdarnese che per
Malafrasca, Caggiolo e Ponticino conduce in prossimita' del Ponte del
Palazzone. Si abbandona la via nazionale per inoltrarsi, lungo le
strade camperecce, alle pendici di Montalfiore e di S. Martino in
Poggio fino a raggiungere la via consorziale che da Viciomaggio
conduce a Civitella in Val di Chiana, si segue tale via fino a
Civitella, ed oltre; e si incontra il bivio della strada per Monte S.
Savino e lo si supera; si tocca Verniana e si incontra la strada di
Gargonza per Palazzolo e di poi lungo la via senese, si perviene al
confine della Provincia di Siena che si segue fino sotto Monte Longo.
Si abbandona nuovamente il confine della provincia per
inoltrarsi nella Val d'Ambra, dove il confine del comprensorio, non
ben delimitato da strade, fiumi od altro, ma dagli stessi confini
delle proprieta', perviene alla strada senese in prossimita'
dell'abitato di Sogna. Si segue tale strada per 3 chilometri circa e
a Casa Caroni la si abbandona. Il confine ora non ha limiti bene
precisati sulla carta, ma in effetti esso segue le sinuosita' delle
curve di livello, esclude la parte pianeggiante della valle, si fissa
ai confini delle proprieta' private, ed attraversato Capannole,
Castiglione Alberti, Ca' Stracca, Pianacci, raggiunge nuovamente il
punto di partenza alla Villa di Migliarina.
Zona di produzione delle Colline Pisane
L'estremo est del confine della zona delle Colline Pisane, e'
rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio della strada
della Val d'Era con la strada denominata «Via delle Saline», presso
il km 21, situato nel Comune di Terricciola.
La linea di confine prosegue verso nord, segnata dal torrente
Sterza, fino alla sua confluenza col fiume Era. Corre poi lungo
questo fiume fino a nord di Capannoli, nel punto cioe' dove si
diparte la carrareccia che passando per Case Roglio, conduce a
Montacchita. Poi la delimitazione del percorso del confine e'
rappresentata dal botro del Marchesato e dalla strada che conduce a
Camugliano e a Casa Terrabianca estremo confine nord, e si trova al
crocicchio che la strada Ponsacco-Lari fa con la Fossa Nuova e
trovasi nel Comune di Lari, presso la localita' denominata «Il
Poggino». Ora il confine e' delimitato dalla strada
Ponsacco-Perignano fino al punto in cui la strada s'incrocia con
quella Lavaiano-Crespina. Prosegue in direzione sud per la strada
Lavaiano-Crespina fino all'incrocio con la strada che conduce alla
localita' denominata «Ceppaiano» e da qui a casa Piccioli, Villa
d'Achiardi, fino all'incontro con il rio Tavola. La linea di confine
prosegue verso ovest, seguendo il rio Tavola e giunta all'incontro
con la strada che conduce a Collesalvetti e la lascia per proseguire
per questa fino all'incontro con la via Aurelia.
E' questo l'estremo confine ovest ed il punto e' precisato
dal casello ferroviario, che si trova all'incrocio della via Aurelia
con la ferrovia ed il torrente Tora ad un chilometro e mezzo circa
dalla stazione di Collesalvetti, in Comune di Fauglia.
Segue per la via Aurelia fino alla localita' denominata
«Torretta Vecchia» e da qui il confine e' delimitato dalla via «Piano
della Tora», che passa per la frazione di Acciaiolo, in Comune di
Fauglia, fino presso la localita' denominata «Casetta». Da questa
localita', che rappresenta il limite dei Comuni di Fauglia, Crespina
e Lorenzana, il confine percorre per la localita' denominata il
«Podere Nuovo», Casa al Fico, proseguendo poi per il rio Galiano. Poi
la delimitazione prosegue per la strada che conduce alla localita'
denominata «Casa Capoluogo» e da qui passa per il Poggio alle Talpe,
seguendo la linea di confine del comune; segue il torrente Forra fino
presso la localita' denominata «Ville Pisane», passa a valle di Monte
Alto, Poggio alla Nebbia, Poggio Biancanelle, Poggio Prunicci.
La delimitazione prosegue a valle di Poggio Roccacce, Poggio
Canfore, Poggio Sughera e segue per un tratto il torrente delle Donne
fino presso il Molino delle Gusciane, rappresentando questo punto
l'estremo confine sud in Comune di Chianni.
Poi il confine e' delimitato dal torrente Sterza e si
ricongiunge all'estremo est da cui s'e' iniziata la descrizione della
zona.
Decreto ministeriale 8 settembre 1997
Zona di produzione di Montespertoli
Il limite inizia all'incrocio del confine comunale di
Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per casa
Pini (quota 369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236),
Le Fornacette, giunge al torrente Virginio.
Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto
il molino Baron del Nero, molino La Barbara, molino dell'Albero,
molino Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano
dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e
vicinissimo alla carrozzabile finche' ad un certo punto, sotto podere
Barucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in
fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza
di rio Rigonzi, si volge a ovest seguendo il confine comunale.
Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla
strada per quota 82 a Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est
sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C.Paolo, C.Arzillo,
Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con
la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il
confine comunale.
Il limite incontra la strada per Voltigiano e
Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per
Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il
cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale,
che segue fino alla carrozzabile Fiano-Lucardo a quota 369.
Zona di produzione delle «Terre di Vinci»
Iniziamo la individuazione territoriale dal territorio
ricadente nel Comune di Lamporecchio, che costituisce l'estremo
limite a nord-est dell'area che andremo a circoscrivere, e
percorreremo il confine del territorio che potra' fregiarsi della
denominazione Chianti, con sottozona «TERRE di VINCI», in senso
orario seguendo i confini indicati sulla cartografia allegata alla
richiesta di modifica del disciplinare vino Chianti DOCG.
Partiamo quindi dall'incrocio stradale, nell'abitato di
Lamporecchio, in localita' «Bivio Tesi» a quota 54.6 m.l.m.,
all'altezza dell'incrocio fra Via G. Giusti, Via Martiri del Padule
e, Via Firenze, percorrendo quest'ultima, in direzione sud-ovest,
dove poi assume il nome di Via Palmiro Togliatti, fino ad
intersecarsi con la linea del confine amministrativo della Provincia
di Firenze e Pistoia, e dei Comuni di Cerreto Guidi e Lamporecchio,
che viene percorso in direzione est, fino ad incrociare Via Martello.
Da qui si prosegue, in direzione est, sempre seguendo la linea del
confine amministrativo fra le Province di Firenze e Pistoia, fino a
incrociare il ponte sul Fosso dei Barzi, e raggiungere Casa Barzi,
dove si abbandona il confine fra le due province e, si svolta, in
direzione sud, nel territorio comunale di Vinci, prendendo Via
Leonardo da Vinci, a quota 45.9 m.l.m.
A seguire, in direzione sud, dopo aver percorso per breve
tratto Via Leonardo da Vinci, fino ad oltrepassare il bivio per Casa
Ciappi, ci si immette sulla Strada provinciale Lamporecchio-Vinci
S.P. n. 39, fino a raggiungere l'ulteriore bivio dove si origina Via
Lamporecchiana. Una volta presa Via Lamporecchiana, sempre in
direzione sud-est, la si segue fino a raggiungere l'incrocio,
nell'abitato di Vinci, con Via Giovanni XXIII, a quota 67.5 m.l.m.,
per poi procedere, in direzione sud-est, percorrendo Via Giacomo
Matteotti fino a quota 67.6 m.l.m. e, poi, passando per Villa
Martelli, proseguiamo per Via Girolamo Calvi, fino a raggiungere il
Torrente Streda a quota 44.7 m.l.m. Dal Torrente Streda, si procede,
in direzione sud, per Via di Ripalta. Percorrendo Via di Ripalta, in
direzione sud, oltrepassando Casa Valinardi II, poi il bivio per
localita' Poggio Secco quota 86.2 m.l.m., per Casa Fabbrica, per il
bivio per Casa Nuova a quota 88.1 m.l.m., svoltiamo, continuando a
percorrerla, in direzione est, fino ad immettersi in Via S. Ansano,
che viene seguita fino ad arrivare nella frazione omonima,
all'altezza dell'incrocio con Via Pietramarina a quota 83.10 m.l.m.
Si prosegue, in direzione nord, percorrendo Via Pietramarina fino a
raggiungere, sulla medesima strada, quota 91.0 m.l.m., per tagliare
ad est, oltrepassando il Rio D'Ansano, e raggiungere sulla viabilita'
il bivio che porta a Podere Fornace e, sempre in direzione sud si
raggiunge il bivio per localita' Villa Calappiano (ex Villa Inglesi)
a quota 91.30 m.l.m.. Dal bivio, si inizia a percorrere Via
Collegonzi, passando prima per localita' Le Piagge di Sopra a quota
91.2 m.l.m., poi per localita' Le Piagge di Sotto a quota 96.1
m.l.m., Casa Nova a quota 98.6 m.l.m., fino ad arrivare al bivio in
localita' La Croce, a quota 101.4 m.l.m.. Da localita' La Croce, in
corrispondenza del bivio fra Via Collegonzi e Via Luggiano, si devia
in direzione sud-est percorrendo Via Luggiano, e, dopo aver
oltrepassato l'incrocio per Casa Gabina, a quota 38,1 m.l.m., dopo un
breve tratto andiamo ad intersecare e superare il Rio Morticini, che
segna la linea di confine fra il Comune di Vinci e Capraia e Limite.
Dall'incrocio di Via di Luggiano, con il Rio Morticini ed il
confine dei territori comunali di Vinci e Capraia e Limite, sempre
percorrendo la medesima Via Luggiano, si prosegue, in direzione
sud-est, fino a raggiungere l'incrocio con Via Gene', in localita' Il
Colle, a quota 83.7 m.l.m. Percorriamo, in direzione sud, Via Gene',
che confluisce in Via Giuseppe Larini, e proseguiamo fino al bivio,
con Viale Ivo Montagni, nell'abitato di Limite. Da qui, proseguendo,
sempre in direzione ovest, parallelamente e secondo il corso e la
corrente del fiume Arno, percorriamo Via Limitese, fino a che essa
non interseca il confine fra i Comuni di Capraia e Limite e Vinci,
fino a diventare, percorrendola, Via Antonio Gramsci, ed infine
raggiungere l'altezza del ponte sull'Arno Palmiro Togliatti. Dal
ponte Palmiro Togliatti, si prosegue ancora parallelamente al fiume
Arno, per Lungarno Cesare Battisti, percorrendo poi Via Empolese,
fino all'incrocio con Via della Costituente, nella frazione di
Sovigliana. All'incrocio stradale fra Via della Costituente, con Via
Filippo Turati, si prosegue in direzione nord, fino all'incrocio con
Via Leonardo da Vinci, che viene percorsa fino dal suo innesco, in
continuita', nella Strada provinciale n. 13 Via Montalbano, ed
oltrepassato il Ponte di Marcarro sul Rio della valle di Marcarro, si
giunge all'altezza della attuale rotatoria, si svolta verso sinistra,
sulla Strada provinciale n. 112 della Motta, dove, dopo un breve
tratto, essa si va ad intersecare, con il Torrente Streda, punto che
segna il confine amministrativo fra i Comuni di Vinci e Cerreto
Guidi.
Dall'intersecazione fra la Strada provinciale n. 112 della
Motta ed il Torrente Streda si prosegue, sempre in direzione
sud-ovest, parallelamente al corso del fiume Arno, passando per Casa
la Motta e, dopo aver passato Casa Giannini, si devia per Via
Soldaini, passando a nord di Casa Soldaini e Fattoria Le Buche, fino
a raggiungere il crocevia, fra la stessa Via Soldaini e Via Filicaia,
da cui ha inizio Via XXVI Giugno, su cui si prosegue fino al suo
termine, in direzione ovest, oltrepassando l'abitato di Bassa, per
poi immettersi sulla Strada provinciale n. 11, Via Pisana per
Fucecchio, dove all'altezza di Casa Marconcini, a quota 24.4 m.l.m.,
si volta a destra verso nord per Via di Corliano. Si segue Via di
Corliano, sempre in direzione nord, passando prima per localita'
Madonnino a quota 31.00 m.l.m., per poi raggiungere il bivio per Casa
Bellavista, posta a quota 103.0 m.l.m., piegando poi, in direzione
ovest, fino a raggiungere ed oltrepassare il bivio per Podere
Belvedere e poi il bivio per Casaccia a quota 89.7 m.l.m.
Oltrepassato il bivio per Casaccia, si prosegue sulla viabilita' fino
a raggiungere il bivio in localita' casino (ex Casa Rossetti) a quota
31.0 m.l.m., per poi proseguire in direzione sud-ovest, oltrepassando
il Rio di Barbugiano, su Via Barbugiana, fino a raggiungere la linea
di confine che divide i territori amministrativi fra il Comune di
Cerreto Guidi e Fucecchio prima di giungere in localita' Casa
Belvedere. Da qui, si prosegue, seguendo la linea di confine fra i
territori comunali di Cerreto Guidi e Fucecchio, in direzione nord,
fino a raggiungere, passando per localita' Poggio Volpaia a quota
96.7 m.l.m., Casa Mezzacosta a quota 86.7 m.l.m., per poi piegare a
sinistra, lasciando con la viabilita', il confine amministrativo fra
i due comuni, nei pressi del bivio per Casa Citernella. Seguendo la
viabilita' si raggiunge l'incrocio stradale a quota 71.0 m.l.m., per
poi proseguire, percorrendo la viabilita' presente fino a localita'
Poggio Allegro (ex Villa Mattei), a quota 47.0 m.l.m. Da localita'
Poggio Allegro, a quota 47.0 m.l.m., con linea obliqua in direzione
nord-est, si va ad intersecare nuovamente la linea del confine
amministrativo fra i territori comunali di Cerreto Guidi e Fucecchio
e, seguendone il percorso, fino alla sua intersecazione ad ovest con
la Strada statale n. 446, Via Francesca Sud, a quota 18.9 m.l.m.
Dall'intersezione fra il confine amministrativo dei Comuni di
Cerreto Guidi e Fucecchio, all'inizio della Strada statale Francesca
Sud a quota 18.9 m.l.m., la si percorre, in direzione nord,
oltrepassando Casa Rugiati sul lato est, cosi come il borgo
Maccanti-Palagina, fino all'incrocio a destra della medesima via, con
Via del Lupo, a quota 18.3 m.l.m., che al suo termine prosegue con
Via dei Baronti. Percorsa Via dei Baronti, fino a localita'
Castelvecchio, si piega a destra e poi a nord, fino a incrociare il
torrente Vincio a quota 21.0 m.l.m., oltrepassato il quale, si prende
ancora a destra e si percorre per tutta la sua lunghezza Via sul
Vincio, in direzione est, sud-est, fino al Ponte di Lazzeretto, a
quota 24.2 m.l.m.
Dal Ponte di Lazzeretto, in direzione nord-ovest, si percorre
Via Settembre, all'interno dell'abitato di Lazzeretto, fino a
raggiungere ad uno slargo a quota 31.5 m.l.m., da cui, andando
sempre, in direzione nord-ovest, si procede per Via Tozzini, che si
percorre, oltrepassando localita' Tozzini, fino ad andare ad
incrociare Via di Poggioni a quota 22.1 m.l.m., e dopo breve tratto
si oltrepassa il Rio della Stella. Dal bivio, prendendo per Via
dell'Acquerata, la si percorre fino al successivo incrocio, prendendo
direzione nord, con la strada Vicinale di Poggioni, fino ad arrivare
ad incrociare il corso del Rio Vinciarello, il quale viene percorso
controcorrente fino alla ricezione del suo affluente che corre ad est
di C. Acquerata, che viene a sua volta risalito, fino ad incontrare
la linea di confine del territorio amministrativo fra i Comuni di
Cerreto Guidi e Vinci, all'intersecazione con Via degli Olivi a quota
21.5 m.l.m., che viene percorsa fino a raggiungere il punto di
intersecazione dei confini amministrativi dei territori comunali di
Cerreto Guidi, Vinci e Lamporecchio, nella frazione di Cerbaia. Dal
quadrivio si origina, in Comune di Lamporecchio, in direzione nord-
ovest, Via della Resistenza, che viene percorsa fino al bivio con Via
Cerbaia, per poi piegare a ovest, fino a raggiungere localita' Ponte
di Feroce, a quota 19.1 m.l.m., sul Rio Bagnolo, in coincidenza della
linea di confine fra i territori delle amministrazioni comunali di
Lamporecchio e Larciano. Da li in direzione nord-est si prosegue
lungo il confine amministrativo fra i Comuni di Larciano e
Lamporecchio, fino a raggiungere l'incrocio fra Via Lamporecchio e
Via Varignano a quota 25.1 m.l.m., nelle vicinanze di localita'
Vivaio Vecchio II a quota 25.4 m.l.m.
Dall'incrocio posto nelle immediate vicinanze di localita'
Vivaio Vecchio II, a quota 25.4 m.l.m., si prende a destra in
direzione sud-est, per Via di Varignano, percorrendola fino a
raggiungere ed intersecare il torrente Fosso di Mezzo, a quota 36.6
m.l.m., per poi proseguire per Via Giuseppe Giusti, fino all'incrocio
con Via Firenze e Via Martiri del Padule, a quota 54.6 m.l.m.,
chiudendo la delimitazione dell'area della sottozona.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle
uve

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione
allo schedario vinicolo - unicamente i vigneti collinari di giacitura
ed orientamento adatti.
4.2 Densita' di impianto
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi
per ettaro.
Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere
realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro. Per gli impianti
antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare si
applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti
al momento dell'impianto del vigneto.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali
da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto
orizzontale tipo tendone.
4.4 Sistemi di potatura
I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.5 Irrigazione di soccorso
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro, per gli impianti con
densita' superiore ai 4.000 ceppi/ettaro, e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| | Produzione uva | volumico naturale |
| tipologia o sottozona | t/ha | minimo % vol. |
+========================+==================+=======================+
|Chianti | 11 | 10,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Colli Aretini | 9,5 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Colli Fiorentini| 9 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Colli Senesi | 9 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Colline Pisane | 9,5 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Montalbano | 9,5 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Montespertoli | 9,5 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Rufina | 9,5 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Superiore | 9,5 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Terre di Vinci | 9 | 11,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Chianti Rose' | 11 | 10,50 |
+------------------------+------------------+-----------------------+

Per i soli impianti su cui si rivendicano le uve come atte a
«Chianti» e «Chianti» Rose' con densita' inferiore ai 4.000
ceppi/ettaro la produzione di uva non potra' superare 9 t/ha per la
denominazione «Chianti», 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il
«Chianti» con menzione Superiore. In ogni caso la resa media di uva a
ceppo non potra' essere superiore a 3 kg/ceppo.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del
Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della
regione, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un
limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra' data
comunicazione immediata al competente organismo di controllo.
4.7 Entrata in produzione
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ammessa ad ettaro e' la seguente:
terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;
quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.

Art. 5.

Norme per la vinificazione, imbottigliamento in zona delimitata,
invecchiamento ed affinamento

5.1 Zona di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed
affinamento
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento
e affinamento ove previsto, per i vini di cui all'art. 1, devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tali operazioni sono, altresi, consentite nell'intero territorio
amministrativo delle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena, nonche' nelle province ad esse confinanti di Grosseto,
Livorno e Lucca.
Il riferimento alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini,
Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Rufina, Montespertoli e
Terre di Vinci, in aggiunta alla denominazione di origine controllata
e garantita «Chianti», «Chianti» Rose' e' consentito in via esclusiva
al vino prodotto e invecchiato, imbottigliato ed affinato ove
previsto nei territori delle relative sottozone delimitate dall'art.
3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate
nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per
ciascuna delle predette zone.
Tuttavia e' altresi consentito che le operazioni di
vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento ove
previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti», «Chianti» Rose' con riferimento
alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona
di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini
amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena, nonche' nelle province ad esse confinanti di Grosseto,
Livorno e Lucca.
Le ditte gia' in possesso di autorizzazione in deroga ad
effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di
produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare,
nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento,
imbottigliamento e affinamento, ove previsto, in bottiglia.
L'imbottigliamento in zona delimitata, di cui ai paragrafi
precedenti, conformemente alla normativa dell'Unione europea e
nazionale, deve avere luogo nelle predette zone geografiche
delimitate per salvaguardare la qualita', garantire l'origine ed
assicurare l'efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c
della legge n. 238/2016.
5.2 Arricchimento
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70%
dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.
I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire
una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potra'
essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad indicazione
geografica tipica.
5.3 Elaborazioni.
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei
vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate
separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini
Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la
certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e
comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali,
leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del
«governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione
del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2,
leggermente appassite. La pratica del «governo all'uso Toscano» non
e' autorizzata per la tipologia Rose'.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro
La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le
seguenti:

=====================================================================
| | |Produzione massima hl|
| tipologia o sottozona | Resa uva/vino | di vino ad ettaro |
+===========================+=================+=====================+
|Chianti | 70 | 77 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Colli Aretini | 70 | 66,5 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Colli Fiorentini | 70 | 63 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Colli Senesi | 70 | 63 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Colline Pisane | 70 | 66,5 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Montalbano | 70 | 66,5 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Rufina | 70 | 66,5 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Montespertoli | 70 | 66,5 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Superiore | 70 | 66,5 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Terre di Vinci | 70 | 63 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Chianti Rose' | 70 | 77 |
+---------------------------+-----------------+---------------------+

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale,
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutta la partita.
5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti», anche con riferimento alle sottozone, puo' aver diritto
alla menzione Riserva se sottoposto ad invecchiamento di almeno due
anni.
Il periodo di invecchiamento per aver diritto all'utilizzo della
menzione Riserva per le tipologie di vini «Chianti», di cui all'art.
1, ad eccezione della menzione «Superiore» viene calcolato a
decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle
uve.
5.6 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo a
partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

===================================================
| |Data (anno successivo|
| tipologia o sottozona | alla vendemmia) |
+===========================+=====================+
|Chianti | 1° marzo |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Colli Aretini | 1° marzo |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Colli Fiorentini | 1° giugno |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Colli Senesi | 1° marzo |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Colline Pisane | 1° marzo |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Montalbano | 1° marzo |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Rufina | 1° settembre |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Montespertoli | 1° giugno |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Superiore | 1° settembre |
+---------------------------+---------------------+
|Chianti Terre di Vinci | 1° settembre |
+---------------------------+---------------------+



===========================================
| tipologia o | Data (anno della |
| sottozona | vendemmia) |
+===================+=====================+
| Chianti Rose' | 1° dicembre |
+-------------------+---------------------+

Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni
climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati
abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed
organolettiche previste al successivo art. 6, la Regione Toscana,
sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta
documentata del Consorzio di tutela, puo' autorizzare l'immissione al
consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel
limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.
5.7 Le partite di vino «Chianti», con o senza sottozona e vino
«Chianti» con menzione «Superiore», possono essere oggetto di
commercializzazione sole se provviste del relativo certificato di
idoneita' rilasciato dal competente organismo di controllo.
I soggetti che intendono commercializzare partite di vino nuovo
ancora in fermentazione destinato alla DOCG Chianti, senza
«sottozone» o «menzioni», devono darne comunicazione all'organismo di
controllo incaricato almeno due giorni lavorativi prima del
trasferimento stesso.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Chianti»:
colore: rubino, vivace, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, talvolta con profumo di mammola che si affina
nella fase di invecchiamento;
sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«Chianti» con menzione Riserva:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso talvolta con profumo di mammola, che si affina
nella fase di invecchiamento;
sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato, frutti di bosco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:24,0 g/l.
Chianti con menzione Superiore:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso talvolta con profumo di mammola che si affina
nella fase di invecchiamento;
sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l, espressa in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
Chianti con il riferimento alle sottozone:
colore: rubino, vivace, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, talvolta con profumo di mammola, che si
affina nella fase di invecchiamento;
sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Chianti sottozone con menzione Riserva:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, talvolta con profumo di mammola, che si
affina nella fase di invecchiamento;
sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato, frutti di bosco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, con
eccezione della sottozona «Colli Senesi» che deve avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Chianti» Rose':
colore: rosa tenue con tonalita' che puo' variare in funzione
del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione;
odore: di profumo delicato con intense note fruttate
derivanti dagli aromi primari dei vitigni impiegati;
sapore: secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella
componente acida che polifenolica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Chianti» Rose' con il riferimento alle sottozone:
colore: rosa tenue con tonalita' che puo' variare in funzione
del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione;
odore: di profumo delicato con intense note fruttate
derivanti dagli aromi primari dei vitigni impiegati;
sapore: secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella
componente acida che polifenolica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

7.1 Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e
simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.2 Menzioni facoltative
Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al
consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si
intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini
consimili autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' obbligatorio il «Governo
all'uso Toscano».
7.3 Ulteriori indicazioni
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi
qualificato e' stato ottenuto.
7.4 Annata
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti»,
deve figurare l'annata di produzione delle uve.
7.5 Vigna
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti», «Chianti» Superiore e «Chianti»
seguito dal riferimento ad una delle sottozone puo' essere utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31, comma 10 della legge n. 238/2016.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Recipienti
Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti»
all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda
la forma e l'abbigliamento.
Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, e'
vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale
all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art.
47, comma 3, della legge n. 238/2016, ed e' inoltre vietato
l'utilizzo dei fiaschi usati.
Per la tipologia vino «Chianti» Rose' e' vietato l'uso del
fiasco.
8.2 Sistema di chiusura
Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con
l'esclusione delle tipologie qualificate con la menzione «riserva»
per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono
consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a
corona o con capsule a strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
A.1) fattori naturali rilevanti per il legame:
La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale
della Regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori
collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle Provincie di
Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.
Natura geologica: il Chianti nasce in una area geologicamente
assai omogenea, situata a sud dell'Appennino e fra le latitudini che
ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona
del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del
Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune di
Cetona. L'altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di
Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo
centrale e' contornato da propaggini legate ai sistemi collinari
dell'Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese.
Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie
trasversali.
In particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vista
geologico, per la sua vastita', puo' essere suddiviso in quattro
sistemi, in ordine di eta' di formazione decrescente: dorsali
preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca
intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, ed
i depositi alluvionali.
Il clima dell'area, si inserisce nel complesso climatico
cosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima del
comprensorio puo' essere definito da «umido» a «subumido», con
deficienza idrica in estate. La piovosita' media annua e' di 867 mm,
con un minimo di 817 mm ed un massimo di 932 mm. La piovosita'
massima si registra, di regola, nel mese di novembre, con 121 mm. e
la minima in luglio, con 32 mm. Il mese di agosto e' quello mediamene
piu' caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese piu'
freddo e' solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C;
A.2) fattori umani rilevanti per il legame:
Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al
territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno
contribuito ad ottenere il vino «Chianti». Anche se molti storici
concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la
viticoltura nel territorio del Chianti, il ritrovamento di alcune
viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a
pensare un'origine ancora piu' antica per la piu' rinomata coltura
della regione.
Nel corso dei secoli, la viticoltura ha mantenuto il ruolo
della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a
cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino agli
anni Settanta, che hanno visto il passaggio dalla conduzione
associata «mezzadrile», a quella del cosiddetto «conto diretto».
Questo passaggio epocale ha visto la migrazione di forza lavoro dal
settore primario, verso attivita' extragricole, come edilizia ed
industria, con il conseguente abbandono delle campagne dovuto
all'urbanizzazione delle popolazioni. Cio' forzatamente ha portato
alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto
«conto diretto», che drasticamente impose di trasformare le vecchie
superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua con viti
maritate (con sostegno vivo), in nuovi vigneti specializzati moderni
e facilmente meccanizzabili spesso a rittochino, grazie anche al
supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A.
Il Consorzio vino Chianti e' nato dallo spirito innovativo ed
imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalita' di
difesa e tutela per il commercio interno e dell'esportazione del vino
«tipico Chianti».
Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica di
una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato per la
prima volta il territorio di produzione del vino «tipico Chianti»,
costituito da sette zone di produzione.
Il vino «Chianti» ottenne il riconoscimento come denominazione
di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica
del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di
produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il
precedente decreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori
ad esse vicine, ricadenti nelle Provincie di Arezzo, Firenze, Prato,
Pisa, Pistoia e Siena.
Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed
all'attivismo dell'industria di settore, si crearono le condizioni
affinche' il vino «Chianti» ottenesse una enorme diffusione ed
apprezzamenti, sui mercati interni ed internazionali. Il vino
«Chianti», con i suoi imprenditori sempre all'avanguardia sia nel
settore della produzione che della commercializzazione, per la sua
qualita' e, per il fatto che aveva contribuito a far conoscere
l'Italia ed i prodotti italiani sui mercati di tutto il mondo,
ottenne il riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G, con decreto del
Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
L'incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anche per
altri settori dell'agricoltura, quale potrebbe essere quello
olivicolo, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei
seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte
integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione dei vini Chianti DOCG sono
essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica
considerata, come riportati all'art. 2 del disciplinare. In
particolare, il vitigno principe e' il Sangiovese n. , la cui
presenza potra' variare dal 60%, fino al 100%.
Per la tipologia Chianti Rose': sangiovese da un minimo del
60%; possono concorrere alla composizione della base ampelografica
fino al 100% i seguenti vitigni a bacca bianca e/o a bacca rossa
autorizzati alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana:
1. Cabernet franc n.
2. Cabernet sauvignon n.
3. Canaiolo n.
4. Chardonnay b.
5. Ciliegiolo n.
6. Colorino n.
7. Malvasia bianca lunga b.
8. Merlot n.
9. Montepulciano n.
10. Pinot Grigio g.
11. Sauvignon b.
12. Syrah n.
13. Trebbiano toscano b.
14. Vermentino b.
15. Vernaccia di San Gimignano b.
le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di
potatura:
per quanto attiene le forme di allevamento, non ci sono
particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta della
forma piu' confacente alle proprie esigenze aziendali ed
organizzative, con la sola eccezione, che la forma prescelta, non
vada a modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino,
escludendo in assoluto, comunque, ogni forma di allevamento su tetto
orizzontale, tipo tendone.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100
ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono essere tali da non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Per la
sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati
con almeno 4.500 ceppi/ettaro.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre e' consentita
l'irrigazione di soccorso.
le pratiche relative all'elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la
vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la
tipologia vino Chianti DOCG di base, e Chianti con le menzioni
Riserva con o senza la sottozona e Chianti con la menzione
«Superiore», riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente
strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di
invecchiamento: 2 anni per il Chianti menzione Riserva con o senza la
sottozona, a decorrere dal primo gennaio successivo alla vendemmia.
Le rese in uva, per il vino «Chianti» e «Chianti Rose'» anche
nelle sue articolazioni territoriali (sottozone), e vino Chianti con
la menzione «Superiore» sono quelle riportate al precedente art. 4,
comma 6.
Anche l'immissione al consumo, di cui all'art. 5, decorre dal
primo di marzo, dell'anno successivo alla vendemmia, per la tipologia
«Chianti», mentre per la tipologia «Chianti Rose'», l'immissione al
consumo puo' avvenire dal primo dicembre successivo alla vendemmia.
Per la tipologia «Chianti», con riferimento ad alcune sottozone,
quali le sottozone «Montespertoli» e «Colli Fiorentini» dal primo
giugno, mentre per il Chianti «Rufina», e Chianti con menzione
«Superiore», dal primo settembre.
B) informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La DOCG «Chianti» e «Chianti» Rose' puo' rivendicare le
sottozone. Il vino «Chianti» DOCG puo' rivendicare disgiuntamente
menzioni quali «Superiore» e «Riserva» che dal punto di vista
analitico ed organolettico presentano caratteristiche peculiari,
descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne
permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un giusto grado di
acidita', il colore e' rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento per la tipologia rosso, mentre la tipologia Rose',
si presenta di una intensita' rosato tenue con tonalita' che puo'
variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione.
L'odore per la tipologia rossa si presenta intenso, talvolta con
profumo di mammola che si affina nella fase dell'invecchiamento,
mentre per la tipologia Rose' si presenta di profumo delicato con
intense note fruttate.
Il sapore, per la tipologia rossa, si presenta secco, sapido,
leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che e' stato sottoposto alla pratica del
«Governo all'uso Toscano» presenta vivezza e rotondita'.
Per la tipologia «Chianti» Rose', sapore secco, fresco gradevole,
equilibrato sia nella componente acida che polifenolica
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L'orografia collinare della zona di produzione ove sono
realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione dei vini
della Denominazione «Chianti», l'ubicazione e l'orientamento degli
stessi vigneti, la base ampelografica che puo' essere articolata in
piu' composizioni, la tipologia di terreno e clima, contribuiscono ad
attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla produzione
vinicola della zona delimitata al precedente art. 3, per una
produzione vitivinicola, di qualita' eccelsa.
Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura
chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in
abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi
portainnesti, all'ottenimento delle peculiari caratteristiche
organolettiche e chimico-fisiche del vino «Chianti».
La dimensione dell'area, come detto nella descrizione geologica
dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno dal
terreno argilloso a quello argilloso con presenza di scheletro, a
quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di regola, sono terreni
con media fertilita', con giacitura dal collinare dolce al collinare
accentuato, fino ai terreni che necessitano sistemazioni piu' estreme
come i terrazzamenti.
Il clima dell'areale di produzione, come detto, presenta
precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico
inizia, di regola, a giugno con modesta piovosita', ma e' nei mesi di
luglio ed agosto, che si presenta piu' significativo. La combinazione
della scarsita' di pioggia in estate, con una temperatura media
elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che
contribuisce ad ottenere un'uva particolarmente adatta a produrre un
vino Chianti DOCG con caratteristiche qualitative elevate.
E' grazie alla combinazione dell'ambiente (suolo + clima) in cui
sono realizzati i vigneti, con l'aggiunta dei fattori umani,
incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della
sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere un
prodotto, il quale, pur nelle sue articolazioni e specificita',
rappresenta un vino unico al mondo.
Il termine Chianti rappresenta, assieme alle tradizioni culturali
secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla
popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un
sistema socioeconomico piu' complesso.
Il grande sviluppo della viticoltura si e' avuto con l'avvento
della famiglia dei Medici. Gia' nella seconda meta' del 1400, Lorenzo
dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima
popolaresco, dove il vino e' l'essenza di un teatro di arguzie e
banalita', al limite del grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici,
gia' mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e
simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio
fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici
fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di
provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga,
poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del contado, anche vini
Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin
cotto.
Stretto e' il legame che lega la dinastia medicea con la scienza
enologica o piu' semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel
Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le
colonne furono adornate di «pampani», «tralci» ed «uve», che ancora,
si possono ammirare nel cortile del palazzo.
I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal
Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. E' naturale, dunque, che
uno dei prodotti piu' rinomati, della regione, diventasse cura del
mondo della politica. Ma, il vino segno' anche l'allegria, il fasto,
il desiderio di ebbrezza e di smemoratezza che molti Medici, e
Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di
malinconia.
Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il
Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni
significa «battito di ali» o «clamore e suoni di corni» oppure e'
piu' semplicemente l'estensione topografica della parola etrusca
«Clante», nome personale, frequente nell'onomastica di quel popolo,
di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV
secolo. Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l'uso in un
atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a
Ripoli. Dall'atto di donazione si passa, con un salto di molti
secoli, ai documenti dell'archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove
viene anche usato, per la prima volta, il termine «Chianti» per
designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e
sicure citazioni della parola «Chianti», riferita al vino, sembra
quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine
del Quattrocento o dei primi anni del Cinquecento. Tuttavia,
nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche
della parola, la denominazione corrente di questo vino restera'
ancora per parecchio tempo riferita al nome di «vermiglio» o a quello
di «vino di Firenze». Solo nel Seicento, con l'intensificarsi dello
smercio e delle esportazioni, il nome della regione verra'
universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questo
territorio.
Nel settembre del 1716, gli «illustrissimi signori deputati della
nuova congregazione sopra il commercio del vino» fissarono i termini
del commercio dentro e fuori «li Stati di Sua Altezza Reale»,
formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del
«Chianti» e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a
fondersi, nella sua denominazione.
Il bando affisso «nei luoghi soliti ed insoliti» di Firenze,
regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella
del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L'editto granducale, tra
l'altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e
di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di
origine, preludio all'odierna denominazione controllata e garantita.
Scrivevano all'epoca gli illustrissimi controllori: «tutti quei vini
che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si
possono, ne' devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore,
contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val
d'Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando».
Il bando parlava chiaro:
«Premendo all'Altezza Reale del Serenissimo Granduca di
Toscana, nostro signore che si mantenga l'antico credito di qualsiasi
genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non
solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre
un'illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il
sollievo dei suoi amatissimi sudditi ..»
Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un'apposita
congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi
per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza
della qualita' loro: «... criminalmente contro i vetturali, i
navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino
alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti
direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio
pubblico».
Fino poi ad arrivare, all'intuizione del Barone Bettino Ricasoli,
con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e
dell'introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella
del «Governo», utilizzando uve «colorino», preventivamente appassite
su stuoie di canne (cannicci). La pratica del «Governo» conferisce al
vino un piu' elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore
rotondita' di «beva», che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti
tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla griglia, etc.
Nel 1870, Ricasoli scriveva al professor Studiati
dell'Universita' di Pisa: «il vino riceve dal Sangioveto la dose
principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal
Canaiolo l'amabilita' che tempra la durezza del primo senza
togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la
Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce
il sapore e lo rende piu' leggero e piu' prontamente «adoprabile»
all'uso della tavola quotidiana».
Negli anni a noi piu' vicini, il vino Chianti ottenne il
riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto
del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione
del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di
produzione identificate con il decreto Ministeriale del 1932, furono
inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle Provincie di
Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e, nell'anno 1984, grazie al
lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all'attiva industria
collaterale di settore, si crearono le condizioni affinche' il vino
Chianti ottenesse il riconoscimento, come vino Chianti DOCG, con
decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

Allegato 1

Vitigni complementari idonei alla produzione
della DOCG dei vini «Chianti»

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile N.
74. Semillon B.
75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia di San Gimignano B.
86. Viognier B.

Allegato B)

DOCUMENTO UNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Pdf Scarica documento su Chianti Docg - Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare - 2026

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