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Carmignano Doc rosato o Vin Santo - Domanda per riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Carmignano

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della doc Carmignano rosato o Vin Santo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo  disciplinare di produzione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di  riconoscimento della denominazione di origine controllata "Carmignano" rosato o Vin Santo.

(GU n.53 del 5-3-1993)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Carmignano" rosato o Vin Santo ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Carmignano" rosato e Vin Santo

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Carmignano", seguita
obbligatoriamente dalle specificazioni "rosato" o "Vin Santo", e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino "Carmignano" rosato o Vin Santo deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione varietale:
"rosato":
Sangiovese: dal 45% al 65%;
Canaiolo nero: dal 10% al 20%;
Cabernet franc e Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente dal
6% al 10%;
"Vin Santo":
Trebbiano toscano: min. 70%;
Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente,
fino al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigini, a bacca rossa per il "rosato" e a bacca bianca per il "Vin
Santo", raccomandati o autorizzati per la provincia di Firenze, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino "Carmignano" rosato o
Vin santo devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di
Carmignano e Poggio a Caiano.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Carmignano" rosato o Vin Santo devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve, al mosto e al vino derivati le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una
altitudine non superiore ai 400 metri siano derivati da calcarei
marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie
(oligocene).
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
deve superare 110 q.li ed a tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione
globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Tale eccedenza massima del 20% deve essere separatamente
vinificata e non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro,
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione
per ceppo.
Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale
dell'11%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di
produzione delle uve di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per il vino "Carmignano" rosato ad al 35% per il vino "Carmignano"
Vin Santo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Nella vinificazione delle uve per il "Carmignano" rosato
l'eventuale contatto del mosto in fermentazione con le parti solide,
deve comunque essere limitato onde assicurare le caratteristiche di
colore di cui all'art. 6.
Nella vinificazione del vino "Carmignano" Vin Santo e' ammesso
soltanto il tradizionale metodo di vinificazione che prevede, in
particolare, quanto segue:
l'uva, dopo aver subi'to un'accurata cernita, deve essere
sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve
avvenire in locali all'uopo idonei e deve essere protratto fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;
la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo deve avvenire
in appositi locali (vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli)
di capacita' non superiore ai 2 ettolitri;
l'immissione al consumo del "Carmignano" Vin Santo non puo'
avvenire prima del 1› dicembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico complessivo minimo del 17%.

Art. 6.
Il vino "Carmignano" rosato, la cui qualificazione di colore,
obbligatoria in etichetta, puo' essere indicata con la dizione
"Rosato di Carmignano", all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato piu' o meno carico a volte con riflessi rubino;
odore: fruttato, vinoso piu' o meno intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Il vino "Carmignano" Vin Santo, la cui qualificazione,
obbligatoria in etichetta, puo' essere indicata con la dizione "Vin
Santo di Carmignano", all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;
sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 17% di cui:
per il tipo dolce: almeno il 12% svolto ed un minimo del 5% da
svolgere;
per il tipo semisecco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 4%
da svolgere;
per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo da
svolgere di 40 grammi di zucchero;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
relativamente alle percentuali dell'acidita' e dell'estratto secco
netto.

Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi quantificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e
localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
In etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione
dell'annata di produzione purche' veritiera e documentabile.

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