Modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Chianti Classico registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000
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Bioagricert Srl, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Collina di Brindisi, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Bioagricoop S.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" registrato con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.
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Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
denominazione di origine protetta “Colline Salernitane”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.
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RINA AGRIFOOD S.p.A., con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Colline Salernitane, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997.
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La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio,
Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
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La DOP Colline teatine e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto nella provincia di Chieti dalle varieta' di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
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Il disciplinare di produzione della dop Colline Teatine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 7 luglio 1998 e' modificato all'art. 4, punto 3 nella parte relativa al periodo di raccolta e' modificato come di seguito riportato:
Art. 4. Punto 3 «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Teatine" deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l'annata olivicola 2025/2026.
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003, e gia' confermato con decreto del 12 luglio 2006 e con decreto del 13 luglio 2009, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Chianti Classico
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003 e riconfermato con decreti del 12 luglio 2006, 13 luglio 2009 e del 18 gennaio 2013 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Chianti Classico con sede legale in Panigiani, 9 - Radda in Chianti (SI), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico"
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