Colline teatine Dop - Modifica disciplinare di produzione - 2025
Il disciplinare di produzione della dop Colline Teatine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 7 luglio 1998 e' modificato all'art. 4, punto 3 nella parte relativa al periodo di raccolta e' modificato come di seguito riportato:
Art. 4. Punto 3 «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Teatine" deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l'annata olivicola 2025/2026.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 2 ottobre 2025
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline
Teatine» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi
del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.
(25A05443)
(GU n.236 del 10-10-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025
al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall' dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024
al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5, del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 322 23 novembre 1997, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline
Teatine»;
Vista l'istanza inoltrata dai produttori dell'olio a denominazione
di origine protetta Colline Teatine in data 29 settembre 2025, con la
quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare
della D.O.P. «Colline Teatine» ed in particolare la parte dell'art. 4
relativamente al periodo di raccolta;
Vista la determina della Regione Abruzzo del 1° ottobre 2025 n.
DPD019/174, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per
l'annata 2025-2026 di anticipare la raccolta;
Considerato che, dal report allegato alla determina regionale,
redatto dall'Ufficio direttiva nitrati e qualita' dei suoli e servizi
agro meteo del Servizio supporto specialistico all'agricoltura del
Dipartimento agricoltura della Regione Abruzzo, emerge chiaramente
l'anticipo di maturazione e quindi la necessita' di anticipare la
raccolta;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 3
prevede: «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20
ottobre e il 20 dicembre»;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del prodotto;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Colline
Teatine»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione delle «Colline Teatine» ai sensi del
citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Colline Teatine» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 7 luglio 1998 e'
modificato all'art. 4, punto 3 nella parte relativa al periodo di
raccolta e' modificato come di seguito riportato:
Art. 4. Punto 3 «La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di
origine protetta "Colline Teatine" deve essere effettuata nel periodo
compreso tra il 5 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per
l'annata olivicola 2025/2026.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 2 ottobre 2025
Il dirigente: Gasparri
