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Colline teatine Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Colline teatine Dop

La DOP Colline teatine e' riservata all'olio extravergine di  oliva ottenuto nella provincia di Chieti dalle varieta' di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non  inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%. 
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 1998  

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva  "Colline teatine", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

(GU n.234 del 7-10-1998)
 
 

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo
alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Colline teatine", ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione
consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della
normativa comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce
il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche
agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Colline
teatine" per l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai
sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24
novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17,
regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la
pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista
l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per l'olio extravergine di oliva "Colline teatine",
affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione
approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione
ergaomnes, sul territorio italiano;


Decreta:


Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata "Colline teatine", registrata in sede comunitaria,
nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione
europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento
(CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato
in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine
di oliva con la denominazione di origine controllata "Colline
teatine" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione
del prodotto, anche la menzione "Denominazione di origine protetta",
in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono
tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente in materia.
Roma, 17 settembre 1998
Il Ministro: Pinto

Allegato
DISCIPLINAREDI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO  EXTRAVERGINE DI OLIVA "COLLINE TEATINE".


Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Colline teatine", eventualmente accompagnata da una  delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Frentano" e "Vastese", e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Colline teatine" e' riservata all'olio extravergine di  oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non  inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%. 
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
2. La denominazione di origine controllata "Colline teatine - Frentano", accompagnata dalla menzione  geografica aggiuntiva "Frentano", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 60%, Leccino in  misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite 
massimo del 10%.
3. La denominazione di origine controllata "Colline teatine - Vastese", accompagnata dalla menzione  geografica aggiuntiva "Vastese", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura massima del 40%, Leccino in  misura non inferiore al 30%, Moraiolo e Nebbio, da sole o congiuntamente, per almeno il 10%.  Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 10%.


Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della provincia di Chieti, i territori olivati dei
sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida,
Casalbordino, Casalincontrada, Celenza sul Trigno, Casoli, Castel
Frentano, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello,
Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara S. Martino, Filetto, Fossacesia,
Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Furci, Frisa, Gessopalena,
Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni,
Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna,
Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennadomo,
Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino,
Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca S. Giovanni, Roccascalegna, S.
Buono, S. Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marruccina, San Salvo,
Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, S. Vito Chietino, Scemi,
Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia
Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto,
Villalfonsina, Villamagna, Villa S. Maria.
La predetta zona e' riportata in apposita cartografia.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Colline teatine", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Frentano" comprende, nell'ambito della provincia di
Chieti, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Altino, Archi, Anelli, Atessa, Bomba, Canosa, Casoli, Castel
Frentano, Crecchio, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino,
Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni,
Lanciano, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palombaro,
Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Rocca S. Giovanni,
Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, S. Vito Chietino, Santa Maria
Imbaro, Tollo, Treglio, Torino di Sangro.
In particolare tale zona e' cosi' delimitata:
da una linea che, partendo nel comune di di Ortona e piu'
precisamente nei pressi della localita' Foro, segue il limite
amministrativo del comune di Ortona e successivamente quelli dei
comuni di Tollo, Miglianico, Canosa, S. Giuliano Teatino, Ari,
Orsogna e Filetto. La linea continua cosi' per un breve tratto sulla
s.s. 538 e successivamente si immette sulla s.s. 363 e raggiunge
Guardiagrele, da dove segue la vecchia strada comunale che attraversa
una zona pedemontana denominata La Strazza. Raggiunto il torrente
Laio, la linea segue sempre la strada comunale e risale verso
contrada Pisavini sino ad incrociare il confine comunale tra
Guardiagrele e Palombaro, da dove prosegue per un breve tratto lungo
il torrente Avello per poi continuare con la s.s. 263 fino ad
arrivare ai limiti amministrativi tra Civitella M.R. e Lama Peligni;
segue per un brevissimo tratto tale confine e poi continua lungo la
s.s. 64 sino ad arrivare nei pressi del Lago di Casoli. Da qui risale
verso Gessopalena attraverso la strada comunale S. Lorenzo da dove
prosegue sulla strada comunale passando per le contrade Coccioli, S.
Giuliano, S. Biagio fino a raggiungere contrada San Antonio nei
pressi della stazione ferroviaria di Bomba; sale quindi verso Monte
Pallano e prosegue verso la localita' denominata La Baracca, dove si
interseca con limite amministrativo tra il comune di Atessa ed Archi,
segue tutto il confine comunale di Atessa, interrotto
all'intersezione con quello di Paglieta e Torino di Sangro; segue
quest'ultimo sino a raggiungere la costa Adriatica, fino a
ricongiungersi al punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Colline teatine", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Vastese" comprende, nell'ambito della provincia di
Chieti, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Casalanguida, Casalbordino, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria,
Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Buono,
San Salvo, Scemi, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.


Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all' art. 1 devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e
dell'olio.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20
ottobre e il 20 dicembre di ogni anno.
4. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 9.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 22%.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
6. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
7. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di
certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la
certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli
ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio
1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle
olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di
produzione.


Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. l devono essere effettuate nell'ambito dell'area
territoriale delimitata all'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Colline teatine", accompagnata
dalla menzione geografica "Frentano", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Colline teatine", accompagnata
dalla menzione geografica comprende il territorio amministrativo dei
comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 e' effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi
meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i
processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli
senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute
nel frutto.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Colline teatine", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato da tenue ad intenso;
sapore: fruttato;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test= 6,5;
numero perossidi:= 15 Meq02/kg;
polifenoli:= 100 p.p.m.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Colline teatine",
accompagnata dalla menzione geografica "Frentano", deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi dorati;
odore: fruttato con sentore erbaceo;
sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: = 6,5;
numero perossidi: = 15 Meq02/kg;
polifenoli: = 100 p.p.m.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Colline teatine",
accompagnata dalla menzione geografica "Vastese", deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato con leggero sentore di foglia;
sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: = 6,5;
numero perossidi: = 15 Meq02/Kg;
polifenoli = 100 p.p.m.
4. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. E'
in facolta' del Ministro per le risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.


Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con
dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene
indicata la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
5. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti di vetro o in lattina con banda stagnata di capacita' non
superiore a litri 5.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

 
 

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