L’autorizzazione rilasciata a Bioagricert Srl ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la dop Canino, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, è prorogata fino all’emanazione del decreto di autorizzazione a “Bioagricert Srl” stesso oppure all’eventuale nuova struttura di controllo e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 25 settembre 2024.
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La dop "Canino" e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle varieta' di olivo Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 5% in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Bioagricoop S.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" registrato con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.
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Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
denominazione di origine protetta “Colline Salernitane”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.
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La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio,
Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 9 giugno 2004 al Consorzio di Tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la dop La Bella della Daunia
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E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 giugno 2004, al Consorzio di tutela Oliva da Mensa DOP La Bella della Daunia - Varieta' Bella di Cerignola, con sede legale in Cerignola (FG), Strada vicinale San Leonardo n. 16 - c/o Museo Az. Santo Stefano, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «La Bella della Daunia».
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E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 16 gennaio 2009 al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Sardegna DOP con sede legale in Sassari, viale Italia 39 c/o Presidenza facolta' di agraria, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna»
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Riconoscimento del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno»
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