Vignanello Doc - Riconoscimento della denominazione - 1992
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Vignanello" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 novembre 1992.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 14 novembre 1992
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vignanello".
(GU n.278 del 25-11-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine
dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Vignanello" corredata dal parere del consiglio regionale
dell'agricoltura per il Lazio;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del
disciplinare di produzione del vino "Vignanello" formulata dal
comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16
luglio 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge,
concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento
delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive
zone di produzione vengano effettuati contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
"Vignanello" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo
disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1 novembre 1992.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la
denominazione di origine controllata "Vignanello" sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve
- entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 1992
Il Ministro: FONTANA
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Vignanello", accompagnata
o non dal vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti della
relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini "Vignanello" devono essere ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata
nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso
aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco:
Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano: 60-70%;
Malvasia bianca di Candia e Malvasia di Chianti: 20-40%,
possono concorrere i vitigni a bacca bianca, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 10%.
b) Rosso e Rosato:
Sangiovese: 40-60%;
Ciliegiolo: 40-50%,
possono concorrere i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati
per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 20%.
c) Greco:
Greco: minimo 85%,
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o
autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini D.O.C. "Vignanello" comprende per
intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in
Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino,
Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine comunale di
Vignanello, in via San Rocco, la linea di delimitazione segue detto
confine verso sud sino all'incrocio del confine comunale di Fabrica
di Roma, percorre questo confine verso ovest, ed all'incrocio della
strada provinciale Valleranese prosegue su questa fino all'interno
del centro abitato di Fabrica di Roma, da qui segue per viale degli
Eroi, via IV Novembre, fino ad incrociare la ferrovia dello Stato;
seguendo detta ferrovia verso nord la linea di delimitazione si
incrocia con la ferrovia Roma Nord, segue detta ferrovia verso sud
sino alla stazione di Corchiano proseguendo su via della Stazione,
via Roma, via Civitacastellana, fino ad incrociare il rio Fratta che
lo percorre verso est sino ad incontrare il confine comunale sud di
Gallese; prosegue per detto confine sempre verso est ed all'incrocio
della s.s. di Magliano Sabina n. 315 la segue verso nord, ed
incrociando il confine nord del comune di Gallese lo segue verso
ovest, si congiunge con il confine comunale di Vasanello seguendolo
verso nord e continuando sempre verso nord sul confine di Bassano in
Teverina fino ad incrociare la s.s. Ortana n. 204, prosegue su questa
verso ovest fino all'incrocio della strada Madonna di Loreto
seguendola verso sud fino all'incrocio della ferrovia Roma Nord,
prosegue su questa ferrovia verso Vignanello fino al fosso della
Guizza percorrendolo verso est fino ad incontrare il confine comunale
di Vignanello, il quale verso sud si congiunge al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Vignanello" dovranno essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Saranno pertanto
da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti
unicamente quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine
vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di sotto dei 140
metri di altitudine s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di
potatura e le tecniche colturali devono essere quelli
tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini nonche' a garantire la qualita'
dei prodotti conseguibili.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
deve essere superiore ai 140 q.li per la tipologia "bianco", 130 q.li
per la tipologia "rosso" e 110 q.li per il "Greco".
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% la
resa prefissata.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Vignanello" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%
per il bianco, il 10,50% per il rosso, il rosato ed il "Greco
spumante", di 11% per il rosso "riserva", il bianco "superiore" ed il
"Greco".
Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini rosso
"riserva", bianco "superiore" e Greco "spumante" le relative uve
dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi
registri di cantina dovra' essere espressamente indicata la
destinazione delle uve medesime.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento,
devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione come
definita dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni che sono compresi anche se solo parzialmente
nella zona delimitata.
Le operazioni di elaborazione del vino spumante "Greco di
Vignanello" possono essere effettuate esclusivamente nell'ambito
della regione Lazio.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%
per la produzione dei vini rosso, rosato e "Greco" ed al 75% per la
produzione del vino bianco.
Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto
alla D.O.C.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino "Vignanello rosso" destinato alla produzione della
tipologia "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1
novembre dell'anno di raccolta, di cui almeno uno in bottiglia.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Vignanello bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso con leggeri riflessi
verdognoli;
odore: delicato, piu' o meno fruttato;
sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo, abboccato, fine
e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Vignanello rosso:
colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato se
invecchiato;
odore: profumato caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Vignanello rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso e delicatamente fruttato;
sapore: secco fresco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Vignanello Greco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, abboccato, di corpo e armonico con leggero
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Vignanello Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato piu' o meno fruttato;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare di produzione, i limiti minimi per l'acidita' e
l'estratto secco netto sopra indicati.
La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia "Vignanello"
bianco proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art.
4, penultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo
dell'11,50%.
La menzione "riserva" e' riservata alla tipologia "Vignanello"
rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4,
penultimo comma, del presente disciplinare, che sia sottoposta ad un
periodo d'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 ed immessa al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.
La menzione "novello" e' riservata al vino "Vignanello rosso"
prodotto nel rispetto della specifica normativa.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vignanello" Greco e "Greco spumante" il nome del
vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la
denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vignanello" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni o zone.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Vignanello"
puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' obbligatorio che sulle etichette sia riportata l'indicazione
"secco" o "amabile" e, per gli spumanti, altra menzione concernente
il residuo zuccherino.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" devono
essere immessi al consumo in recipienti non superiori a 5 litri
confezionati con tipologia confacente ai vini di pregio.
Sono, pertanto, da escludere le confezioni a chiusura con tappo a
corona.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Vignanello", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA
« Cannonau di Sardegna Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1992
Gambellara Doc - Propone la modifica del disciplinare - 1992 »
