Vini del Piave o Piave Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 1992
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei "Vini del Piave" o "Piave", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 26 giugno 1992
Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Piave" o "Vini del Piave".
(GU n.160 del 9-7-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei "Vini del Piave" o "Piave";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981
con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di
produzione dei vini in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei "Vini del Piave" o
"Piave";
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei "Vini
del Piave" o "Piave" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i diciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei "Vini del Piave" o "Piave", approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, successivamente
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
1981, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente
decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio i "Vini del Piave" o
"Piave" Cabernet Sauvignon e Chardonnay provenienti dalla vendemmia
1992, nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso
disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi
terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed alla denuncia delle uve - entro quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 1992
Il Ministro: GORIA
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Vini del Piave" o "Piave"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave"
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave"
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Raboso;
Tocai Italico;
Verduzzo;
Chardonnay,
e' riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve
provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di
altri vitigni tradizionali, a frutto di colore analogo,
"raccomandati" per la zona, presenti nei vigneti in misura non
superiore al 5%.
Nei vigneti destinati alla produzione dei vini:
"Cabernet" e' ammessa la presenza dei vitigni Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente;
"Raboso" e' ammessa la presenza dei vitigni Raboso Piave e Raboso
Veronese da soli o congiuntamente;
"Verduzzo" e' ammessa la presenza dei vitigni Verduzzo trevigiano
e Verduzzo friulano da soli o congiuntamente.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" devono essere prodotte
nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con
l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di
qualita' e di pregio previsti dal presente disciplinare.
In particolare la zona di produzione comprende:
Provincia di Treviso:
L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale
sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Fontanelle, Godega
S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada, Monastier,
Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffole',
Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callatta, San Fior, San
Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di
Piave.
Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine,
Mansue', Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle
Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna,
Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese San Vendemiano,
Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.
Provincia di Venezia:
L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon,
Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Dona' di Piave.
Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea,
Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina
con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine
destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di
Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte
girevole sul canale Livenza Morta, in localita' La Salute, indi
prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla
localita' Brian. Da questa localita' segue il canale Largon e il
canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe,
quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col
collettore principale del Livenzuola fino all'incrocio con il canale
Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col
fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo
prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone
per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione
col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio
con lo stradone Bova Moche', che percorre fino ad incontrare (q. 0.2)
e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al
canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione
tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa
strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300
metri fino al punto di incontro con via Corer. Segue tale via ad
ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il
canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino
all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per
detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Ca' Uliana (C.
Bianca). Viene seguito, quindi, l'argine litoraneo fino a C. Ghisa
d'onde piega ad ovest la strada per Ca' Luciana riprendendo a seguire
l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S.
Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da
Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi
fino al bivio con la strada Interessati; risale quindi la strada
Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche
e, percorsa detta strada verso ovest fino alla localita'
Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa
300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1
fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto
canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale
Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che
congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima
fino al punto di incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre
verso ovest fino a Portegrandi.
Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada
statale n. 14 e poco prima di Terzo (km 8 + 225) sale lungo la via
che costeggia Ca' Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per
detto fiume fino al punto di intersezione dello stesso con il confine
della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire
(verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-
Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di
Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana,
che lascia in corrispondenza della localita' Madonna delle Grazie. Di
qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta
a Dosson attraverso la localita' Case Minime e quindi attraverso le
scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada
Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile
all'altezza dei "Silos" raggiungendo Silea. Di qui la linea di
delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera
e oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la
strada per Lancenigo e passando per villa Branbullo e villa Gemma,
raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato
di Carita' di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino
all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finche',
oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del
comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina
(n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la
suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-
Marosticana (n. 248), in localita' Pilastroni. Piega quindi ad est
lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato
l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea
retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio
del comune di Nervesa, e la strada che conduce a Borgo Battistella
(q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine
del Piave, segue la strada per la localita' Colfosco, d'onde prosegue
per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente
prima dell'abitato di quest'ultimo paese. Costeggiando il tracciato
della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale
n. 51 (stazione di S. Vendemiano) prosegue in coincidenza con il
percorso di detta statale fino alla localita' Casello Cinque, dove
piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese
raggiunge borgo Pigatti e, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la
strada di raccordo con la provinciale S. Giacono di Veglia,
Cordignano, Ponte della Muda.
Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della
Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio
percorso della statale Pontebbana, porta a Palu' di Ponte e quindi a
borgo Palu'. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la
provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi
con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue
verso sud fino a Ca' Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume
Livenza fino all'intersezione con la strada Portobuffole'-Mansue' (q.
11) e la percorre fino a questa localita'. A Mansue' la linea di
delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navole', ma
giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in
localita' Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume
Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.
Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:
partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat
in localita' Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale
Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola
in prossimita' di Ca' Simonetto; segue a nord il canale Nogariola
fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il
canale Casaratta raggiungendo la localita' Staffolo e per la strada
Staffolo-Stretti fino alla localita' Osteria al Marochino. Prosegue
verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale
Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale
collettore "Principale primo" per raggiungere Ponte Capitello. Da
Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino
al suo incrocio con la strada che, passando per la localita' Tre
Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza
col collettore "Principale secondo" e segue detto collettore fino
alla localita' Senzielli e poi lungo il Canale Cavanella fino al
ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte
Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che
viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimita'
dell'opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo
stradone che inizia dall'agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in
direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per
detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui
prosegue, in linea retta, fino alla localita' Ca' Pernice. Percorre
ora lo stradone tra Ca' Pernice e il canale Valle dei Tagli e poi
lungo detto canale, verso nord, fino alla localita' Camavita. Prende
la strada vicinale per la localita' Socchiera, piega lunto il canale
Mazzotto e in corrispondenza della localita' Carranta, prosegue lungo
il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di
Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il
collettore "Principale secondo" (Agenzia Sette Casoni), costeggia
detto collettore fino al Ponte la Parada e prosegue per il canale
"Emo primo" in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone
che va da Ca' Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue
tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo
attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e
seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale
tangente a Ca' Speranza che percorre fino al canale della Bella
Madonna.
Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla localita'
Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon
raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla
sua confluenza col canale Maliso.
Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale
Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il
canale Piavon in prossimita' di Case San Biagio e il canale Piavon
fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di
origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente
argillosa, calcarea e ghiaiosa.
Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e
quelli decisamente silicei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei "Vini del
Piave" o "Piave" non deve essere superiore, per ettaro di coltura
specializzata: a q.li 140 per il vino "Raboso"; a q.li 130 per il
vino "Chardonnay" ed il vino "Merlot"; a q.li 120 per il vino "Pinot
bianco" per il vino "Pinot nero" ed il vino "Verduzzo"; a q.li 110
per il vino "Cabernet", il vino "Pinot grigio" ed il vino "Tocai
italico"; a q.li 120 per il vino "Cabernet Sauvignon".
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai "Vini del
Piave" o "Piave" Cabernet, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot,
Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso, Tocai Italico e Verduzzo un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio
situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in
stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile,
Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il
parere della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalita' della
effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni e a
condizione che le ditte interessate:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli
organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza
tecnica degli impianti di vinificazione;
2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione
del presente decreto;
3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di
origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in
terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino ammessa alla certificazione non
deve essere superiore al 70% per il Cabernet, lo Chardonnay, il
Merlot, il Pinot bianco, il Pinot Grigio, il Pinot nero, il Tocai
italico, il Cabernet Sauvignon ed il Verduzzo ed al 65% per il
Raboso.
Qualora la resa superi i limiti sopra indicati la differenza non
avra' diritto alla D.O.C.
Nella preparazione dei "Vini del Piave" o "Piave" e' consentita
nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve,
mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varieta' di
vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.
Il vino "Vini del Piave" o "Piave" Raboso non puo' essere immesso
al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno tre anni di cui almeno uno in botte.
Art. 6.
I "Vini del Piave" o "Piave" all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, piu' delicato, etereo e
gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente
tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo,
giustamente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico con profumo di violetta con il
prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai Italico:
colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Verduzzo:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso o giallo paglierino
tendente al verdognolo;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot Grigio:
colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di
vinificazione;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot Nero:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, tipico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il
prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il
prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
Art. 7.
Nei "Vini del Piave" o "Piave" con le specificazioni di vitigno di
cui appresso, si possono usare assieme alla denominazione le menzioni
aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:
Merlot: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo
con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo
essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due
anni, di cui almeno sei mesi in botte, puo, portare in etichetta la
menzione aggiuntiva "Riserva".
Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto;
Cabernet: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 e sia immesso al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5,
dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni, di cui almeno uno in botte, puo' portare in
etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva".
Cabernet Sauvignon: qualora il vino ottenuto provenga da uve con
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11, e sia immesso
al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di
12,5, dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni, di cui almeno uno in botte, puo' portare in
etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva".
I periodi di invecchiamento obbligatorio previsti nel presente
disciplinare di produzione decorrono dal 1 novembre dell'anno di
produzione delle uve.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" il nome del vitigno
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori
ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Vini del
Piave" o "Piave" vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e'
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
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