Vino Nobile di Montepulciano Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2025

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vino Nobile di Montepulciano, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 21 gennaio 2025
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano». (25A00529)
(GU n.29 del 5-2-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione del 30
ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento
europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla
protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita'
tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e
che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione
del 30 ottobre 2024 che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 200 del 28 dicembre 2012, recante
«Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della
Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne
le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio
1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 19 settembre 1966, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata «Vino Nobile di Montepulciano»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 47 del 17 febbraio 1981, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2022, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed
integrazioni e, in particolare, l'art. 21, comma 17, ai sensi del
quale nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili
della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta
giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e'
autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni
disposte nell'esercizio precedente;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024,
per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare n. 0289099 del 28 giugno
2024, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (SI), via San
Donato n. 21, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Vino Nobile di Montepulciano», nel rispetto della procedura di
cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° ottobre 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Vino Nobile di Montepulciano»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota del 7 gennaio 2025 del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano concernente la richiesta per rendere applicabili le
disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare
di produzione dalla campagna vendemmiale 2021;
Vista la comunicazione presentata in data 16 gennaio 2025 dal
competente organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la quale il
medesimo dichiara di essere in grado di effettuare le verifiche e i
controlli necessari a garantire la tracciabilita' della provenienza
geografica della menzione «Pieve» seguita da una Unita' geografica
aggiuntiva (UGA), dal momento che il sistema Artea consente, a
partire dalla vendemmia 2021 la rivendicazione delle uve con tale
specificazione;
Vista la nota del 17 gennaio 2025 della Regione Toscana, con la
quale la medesima, in merito alla possibilita' di immettere sul
mercato il Vino Nobile di Montepulciano DOCG con la menzione «Pieve»
seguita da una UGA in etichetta sin dalla vendemmia 2021, comunica
che il sistema informativo Artea e' stato adeguato in modo da
garantire la tracciabilita' del prodotto che dovra' essere
riconducibile al territorio delimitato dell'UGA di riferimento, e
che, pertanto, dal 2021 e' possibile effettuare la rivendicazione
delle uve con la menzione «Pieve» seguita da UGA;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano», cosi' come da ultimo modificato con decreto
ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2022, richiamato in
premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273
del 21 novembre 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al
comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano
rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2025/2026.
Inoltre, le modifiche relative alla possibilita' di inserire in
etichetta il riferimento alle unita' geografiche aggiuntive sono
applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini gia'
certificati o atti a diventare DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»
derivanti dalle vendemmie 2021 e successive, a condizione che le
relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti
nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da
parte del competente organismo di controllo. Tali partite possono
essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto di cui al comma 1, allorche' per le
relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di
elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti
dall'art. 5 dell'allegato disciplinare.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet
del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» e' riservata ai vini rosso e rosso riserva
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
1.2 Per la tipologia «Vino Nobile di Montepulciano» non avente
diritto alla menzione riserva e' consentito l'uso della menzione
«Pieve» purche' seguita da una unita' geografica aggiuntiva di cui
all'allegato A).
Art. 2.
Base ampelografica
2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Sangiovese (denominato localmente a Prugnolo gentile):
minimo 70%.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni
complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare,
purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.
Il Vino Nobile di Montepulciano designato con la menzione «Pieve»
di cui all'art. 7, comma 5, deve essere ottenuto dai vigneti aventi
la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato
localmente a Prugnolo gentile): minimo 85%.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15%, i seguenti
vitigni complementari: Canaiolo nero, Ciliegiolo nero, Mammolo nero,
Colorino nero (solo per quest'ultimo max 5%.)
2.2 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia
Bianca Lunga.
2.3 E' consentito che i vigneti, con la composizione
ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario dei vigneti del
vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1 La zona di produzione delle uve ricade nel territorio
amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:
parte del territorio del Comune di Montepulciano delimitata da
una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria
Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del
podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano
fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione
ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta
linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del
Comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea
che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la
strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso
orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada
Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con
la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino
all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso
ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che
segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali
della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine
compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.
I vigneti utilizzati per la produzione del Vino Nobile di
Montepulciano designato con la menzione «Pieve» di cui all'art. 1,
comma 2, devono avere almeno quindici anni di eta' considerando
l'anno dell'impianto.
4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura.
4.4 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densita' minima ad
ettaro deve essere di 3330 ceppi.
4.6 La resa di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura
specializzata.
La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»
designato con la menzione «Pieve» non deve essere superiore a t. 7
per ettaro di coltura specializzata ed in ogni caso la produzione
massima a ceppo non puo' superare 2,5 kg.
4.7 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata nel limite sopra indicato, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. Tale possibilita'
non e' consentita nella rivendicazione della menzione «Pieve».
4.8 Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile
di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12% vol.
Per la menzione «Pieve» le uve destinate alla vinificazione,
devono assicurare al vino «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
La rivendicazione della menzione Pieve e' consentita entro il 31
dicembre successivo alla raccolta delle uve.
4.9 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
4.10 In caso di assemblaggio di partite gia' certificate, per la
partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di
idoneita' analitica ed organolettica sia per le aziende che operano
all'interno della zona di produzione sia per le aziende che operano
all'esterno della zona di produzione.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del
Comune di Montepulciano.
5.2 Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa
istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio
di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione e
l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano,
almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in
prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a
distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i
vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a
far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del
disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano) allo
schedario del vino DOCG «Vino Nobile di Montepulciano».
Restano valide le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi del
precedente disciplinare di produzione.
5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
5.4 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo
di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio
successivo alla vendemmia.
Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei
produttori le seguenti possibili opzioni:
1) ventiquattro mesi di maturazione in legno;
2) diciotto mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti
mesi in altro recipiente;
3) dodici mesi minimo in legno piu' sei mesi minimo in
bottiglia piu' i restanti mesi in altro recipiente.
Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non
potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla
vendemmia.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in
contenitori di legno devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina.
Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra' essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» non puo' essere immesso in consumo
prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria
calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol. e sottoposto ad
un periodo di maturazione di almeno tre anni di cui sei mesi di
affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione
«riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno
previsti dal presente articolo.
Il Vino Nobile di Montepulciano, designato con la menzione
«Pieve», deve essere ottenuto esclusivamente dalla vinificazione
delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda
imbottigliatrice, anche se imbottigliato da terzi per conto della
stessa; qualora dette uve siano conferite a societa' cooperative, le
stesse devono essere vinificate e imbottigliate separatamente.
Tutte le operazioni di produzione del vino «Pieve»,
dall'introduzione delle uve in cantina all'imbottigliamento, devono
essere riportate sui registri di cantina separatamente dalle altre
partite di Vino Nobile di Montepulciano.
Il Vino Nobile di Montepulciano designato con la menzione «Pieve»
deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno tre
anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Entro
questo periodo i vini devono essere sottoposti a minimo dodici mesi
di maturazione in contenitori di legno e minimo dodici mesi di
affinamento in bottiglia. Il Vino Nobile di Montepulciano designato
con la menzione «Pieve» dovra' essere sottoposto all'esame chimico
fisico ed organolettico solo al termine del periodo di affinamento in
bottiglia.
Le partite di Vino Nobile di Montepulciano con la menzione
«Pieve» non giudicate idonee dalla Commissione di degustazione,
potranno chiedere l'idoneita' per il «Vino Nobile di Montepulciano».
5.7 Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione
in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed
affinamento in bottiglia devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche
per la tipologia con menzione «riserva» viene calcolato a partire dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'
tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per
colmature.
5.8 E' consentito a scopo migliorativo, il taglio con annate
diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle
condizioni stabilite dalle norme dell'Unione europea e nazionali.
Tale facolta' e' concessa anche al Vino Nobile di Montepulciano
menzione «Pieve» che potra' essere tagliato esclusivamente con i vini
provenienti dalla medesima U.G.A. pena la decadenza della menzione
dell'U.G.A.
5.9 E' consentito, previa comunicazione alle strutture di
controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro
il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che
il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» e Vino Nobile
di Montepulciano con menzione Pieve sia riclassificato alla
denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purche'
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo
disciplinare di produzione. Tuttavia, qualora partite della
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto
la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo
irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.
5.10 Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
all'interno della zona di vinificazione. Conformemente all'art. 8 del
regolamento (CE) n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo
nella predetta zona geografica affinche' le caratteristiche
particolari del vino possano essere preservate cosi' come la garanzia
dell'origine. Le caratteristiche particolari conferiscono una elevata
qualita' e reputazione al vino presso i consumatori internazionali ed
hanno prodotto una immagine di primo piano in Italia e nel Mondo.
Tale qualita' e caratteristiche particolari risultano dalla
combinazione di fattori naturali ed umani e sono connesse alla zona
geografica d'origine e per essere conservate richiedono vigilanza e
sforzi. Risulta pertanto che il rischio per la qualita' del vino
offerto al consumo e' maggiore quando il vino e' trasportato ed
imbottigliato al di fuori della zona di produzione che nel caso in
cui esso sia trasportato ed imbottigliato all'interno della zona di
produzione.
Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano prevede dal 26
luglio 1999 l'obbligo dell'imbottigliamento in zona in modo che le
operazioni d'imbottigliamento vengano effettuate nel rispetto delle
condizioni ottimali di produzioni delle imprese che hanno una
esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle
caratteristiche specifiche del vino. Anche i controlli sono di
conseguenza particolarmente efficaci a garanzia e salvaguardia della
natura, identita', qualita', composizione e dell'origine del vino.
Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento (CE) n.
607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di vinificazione, e' tuttavia consentito, per la
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» non avente diritto alle menzioni «riserva» e «Pieve»,
su richiesta da effettuarsi al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, l'imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» nell'intero territorio della Regione Toscana alle
cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre
anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di produzione
di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1999.
5.11 Le partite di vino allo stato sfuso destinate a diventare
«Vino Nobile di Montepulciano» possono essere oggetto di
commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni:
a) partite di vino nuovo ancora in fermentazione: i soggetti
interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo
incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento;
b) partite di vino in fase di invecchiamento: le partite
interessate devono essere campionate dall'organismo di controllo e
provviste del certificato di analisi rilasciato dal laboratorio
accreditato, attestante le caratteristiche chimico-fisiche di cui al
successivo art. 6, e i soggetti interessati devono darne
comunicazione all'organismo di controllo, almeno due giorni
lavorativi prima del trasferimento. Il vino non potra' essere
trasferito prima del ricevimento del risultato di prova analitico;
c) partite di vino in possesso dei requisiti per essere
imbottigliate: devono essere provviste del certificato di idoneita'
chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal competente organismo
di controllo.
La disposizione di cui alla lettera c) e' applicabile anche nei
riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite al di
fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga per
l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al comma
10.
Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o
imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche
chimico-fisiche previste dal successivo art. 6 e comunque ai valori
analitici del certificato di analisi.
Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo
6.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la
tipologia con menzione «riserva» 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
6.2 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» designato con la menzione «Pieve»
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente con possibile lieve
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
fenoli volatili: massimo 450 µg/l.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Nella etichettatura e designazione della denominazione di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.
7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore
nonche' delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti
norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono
riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non
piu' grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» di cui
all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione
che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016.
7.4 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vino Nobile di
Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Vino Nobile di Montepulciano;
Denominazione di origine controllata e garantita (oppure
l'acronimo DOCG);
Toscana.
Il termine geografico Toscana deve seguire la denominazione Vino
Nobile di Montepulciano ed essere riportato al di sotto della
denominazione di origine controllata e garantita oppure
dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine
protetta secondo la successione sopra indicata.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vino Nobile di
Montepulciano».
Inoltre, il termine «Toscana» deve figurare di caratteri
maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la
scritta «Vino Nobile di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per
tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche'
deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella
utilizzata per la scritta «Vino Nobile di Montepulciano». Nel caso in
cui i termini che compongono il nome «Vino Nobile di Montepulciano»
abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve
essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».
Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo
smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel
rispetto delle seguenti condizioni:
le etichette in questione devono essere riferite alle sole
produzioni derivanti dalle vendemmie 2018 e precedenti ed essere
detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente
alla data del 30 giugno 2020;
le relative partite di vino devono essere confezionate entro la
data del 30 giugno 2022.
7.5 Nella designazione e presentazione del Vino Nobile di
Montepulciano e' consentito fare riferimento alle unita' geografiche
aggiuntive (UGA) di cui all'elenco riportato nell'allegato A, a
condizione che detti nomi siano preceduti dalla menzione «Pieve». Le
UGA sono individuate dalla relativa cartografia che ne delimita i
confini.
Il riferimento «Pieve» seguito dal nome della unita' geografica
aggiuntiva di cui all'allegato A) deve essere integralmente riportato
in etichetta, sia nelle indicazioni obbligatorie che in quelle
facoltative secondo la successione di seguito indicata:
Pieve con indicazione della UGA;
Vino Nobile di Montepulciano;
Denominazione di origine controllata e garantita (oppure
l'acronimo DOCG);
Toscana.
Il termine «Vino Nobile di Montepulciano» che segue i termini
Pieve con indicazione della UGA deve figurare con caratteri dello
stesso tipo, stile, spaziatura, maiuscoli e/o minuscoli uniformi,
sfondo ed intensita' colorimetrica uniformi.
Il termine Pieve con indicazione della UGA di riferimento puo'
avere altezza e dimensioni superiori del 50% rispetto al termine Vino
Nobile di Montepulciano.
7.6 Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Recipienti
8.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a
litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
8.2 Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle
bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il comprensorio del Vino Nobile ricade interamente nel Comune di
Montepulciano, in Provincia di Siena. Ad eccezione della zona di
fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto
il territorio e' compreso nell'area collinare di produzione che passa
da 250 a 600 metri di altitudine.
Il substrato geologico e' piuttosto uniforme e nettamente
caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. E'
costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove
predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine.
Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la
Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del pleistocene
antico.
La litologia del territorio e' quindi caratterizzata da sabbie e
argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del
territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in
Toscana si ritrovano cosi' diffuse solo a San Gimignano, mentre sono
pressoche' assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.
In sintesi, complessivamente si distinguono quattro tipologie di
suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica
cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie
Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione
precoce) con disponibilita' idriche crescenti, e quelli su
pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola
e Valiano, che favorisce una maggiore produttivita' delle piante).
Per caratteristiche chimiche i suoli del pliocene sabbioso
presentano bassa capacita' di scambio cationico e conducibilita', con
valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si
rilevano valori piu' elevati di calcare e di conducibilita'; i suoli
evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per
capacita' di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano
per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli
recenti.
Dal punto di vista meteorologico la zona e' caratterizzata da un
clima mediterraneo. Le temperature piu' elevate si rilevano in luglio
e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori piu'
bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica
delle uve. L'indice Winkler e' mediamente pari a 1900°, con livelli
inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.
Le piogge medie, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran
parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a circa 740 mm.
La massima intensita' piovosa si registra in ottobre e novembre,
mentre l'estate e' tendenzialmente asciutta.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante
del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle
tradizioni locali di Montepulciano.
Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una
connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate
non all'autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di
vendita registrati dal 789 in poi.
Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per
il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano. Il vino ha
assunto fama internazionale fino dal XVII secolo, quando fu celebrato
da Francesco Redi come «Re di ogni vino», e nel corso dei secoli la
viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del
territorio.
La prima citazione conosciuta di «Vino Nobile» e' datata 1787
«per rimborso al cuoco di casa Marsichi per spesa per il vitto, non
compreso il vino portato da Monte Pulciano per nostro servizio L.
50,15. Vino Nobile portato per regalare al Conservatorio detto il
Conventino per le obbligazioni contratte...». Quanto sopra si legge
in una lunga «Nota di viaggio per suor Luisa Sisti e signore Maestre»
redatta da Giovan Filippo Neri, governatore del regio ritiro di S.
Girolamo in Montepulciano.
Cosimo Villifranchi, medico fiorentino, nell'anno 1773 riporta
nella sua celebre Oenologia Toscana la maniera di fare il vino a
Montepulciano descrivendo le varieta' delle uve, ma anche il
territorio (il territorio di Montepulciano che produce il vino
migliore si stende dalla citta' per la parte di levante da due in tre
miglia dall'una all'altra banda di tal direzione, territorio tutto
situato in costa...). Segue la descrizione delle aziende produttrici,
dei sistemi di coltivazione e vinificazione nonche' ulteriori
informazioni sulla natura del suolo: «il suolo o terreno della costa
di Monte Pulciano e' per la maggior parte tufo, e terra sciolta
arenosa, e sassola».
Nella «Statistica agraria della Val Di Chiana» di Giuseppe Giulj
(1830), nel capitolo relativo a «Delle specie di vino scelto e dei
modi di fabbricarlo», e' riportato che: «a cinque specie si possono
ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantita' nella
valle, e sono quelli neri, il Vino Nobile di Monte Pulciano, e
l'aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut
ed il Vin Santo; parlero' del modo tenuto per fabbricarli, e
comincero' a dare la descrizione di questi dettagli da quelli
relativi al vino di Monte Pulciano, per essere quello che e'
conosciuto in tutta l'Europa ... Le vigne destinate per la
coltivazione di questa specie di vino sono poste in collina in
terreno tufaceo, ed in conseguenza sterile, ed esposte al
mezzogiorno, onde le viti siano dominate dal sole. Poco e' il
prodotto di dette piante, ma l'uva vi giunge a perfetta maturita', ed
ha un odore ed un sapore non comune all'uva delle stesse specie
prodotta da viti non coltivate in tali localita'». L'autore prosegue
elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di
fermentazione e condizionamento.
A qualche anno prima (1828) risale la prima spedizione del Vino
Nobile in America via nave, come riportato dal Giornale agrario della
Toscana, edito dall'Accademia dei Georgofili.
A giustificazione dell'importanza assegnata alla produzione
enologica locale, e' da citare la storica presenza delle cantine nel
sottosuolo dei palazzi signorili della citta' di Montepulciano,
cantine in parte tuttora utilizzate per l'invecchiamento del vino.
Dumas, nel celebre romanzo «Il Conte di Montecristo» scritto fra
il 1844 ed il 1846 afferma che con la cacciagione «... un fiasco di
vino di Montepulciano dovevano completare il pranzo».
Il Vino Nobile di Montepulciano ha ottenuto la denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1966 e grazie alla sua reputazione internazionale e' stato
successivamente uno dei primi vini a fregiarsi della denominazione di
origine controllata e garantita (D.O.C.G.), con il decreto del
Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, ed il primo vino in
assoluto in Italia ad avere apposto il contrassegno sostitutivo della
fascetta di Stato da apporre sui sistemi di chiusura della bottiglia
come sistema anti sofisticazione che certifica l'autenticita' del
prodotto a garanzia della sua origine.
Complessivamente l'incidenza dei fattori umani e' da riferirsi
all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti
tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del
disciplinare di produzione.
Base ampelografica dei vigneti: il Sangiovese, in particolare il
biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base
ampelografica del vino Nobile. Il vitigno e' coltivato da lungo tempo
a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti
storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di
Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).
Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse
varieta' ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero,
Mammolo) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialita'
del territorio e del vitigno base.
Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo,
sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla
superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere
le rese entro i limiti produttivi previsti dal disciplinare. Sono
rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta
(cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).
I sesti d'impianto sono evoluti verso densita' medio-alte, con un
minimo di 3.330 piante/ha.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla
produzione di vini dalla lunga tenuta nel tempo. Il vino deve essere
sottoposto ad un periodo minimo di maturazione di due anni, di cui
almeno uno in contenitori di legno. Per la tipologia riserva,
riferita a vini maggiormente strutturati e di corpo, la maturazione
minima deve essere pari a tre anni.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano e' riferita a due
tipologie di vino rosso (base e riserva) che si differenziano per
struttura e alcolicita', oltre che per la durata della maturazione
dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il
vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione,
come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione.
In particolare, i vini si presentano di colore rosso rubino
intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. Evidenziano un
profumo intenso, etereo, con caratteristiche note fruttate (amarena),
floreali (viola) e speziate; al gusto sono molto strutturati,
equilibrati ed eleganti, con tannicita' evidente che conferisce buona
serbevolezza nel tempo.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso
in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio
di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha
caratterizzato diverse altre aree della Toscana.
Il ruolo esercitato dall'ambiente di coltivazione sulle
caratteristiche qualitative del vino e' dimostrato dagli studi sul
territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989
(Campostrini e Costantini, 1996), le quali hanno evidenziato come i
suoli presenti nel territorio di produzione del Vino Nobile
conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali
caratteristiche di amarena, viola e speziato.
Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttivita' e
la qualita' dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata
attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di
gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli
meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore
produttivita'. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali,
vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualita' delle uve
vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.
L'orografia collinare e l'esposizione dei vigneti contribuiscono
a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla
coltivazione della vite.
Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una
buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse
piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in
genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di
maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante.
L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio
ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una
predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed
inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in
particolare alle quote maggiori, favorisce la complessita' aromatica
e fenolica delle uve.
La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca
ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e
reperti archeologici, e' alla base del fattore umano di esperienze e
coltura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno
individuato, sviluppato e selezionato le pratiche piu' consone per la
produzione enologica di qualita'.
Fino dalle sue origini remotissime Montepulciano fonde con il
vino la sua storia come testimonia una kylix (tazza da vino)
rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della citta'.
Il documento piu' antico riferibile al vino di Montepulciano e'
del 789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro
sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di
Policiano. In seguito il Ripetti nel suo «Dizionario storico e
geografico della Toscana» cita un documento che risale al 1350, nel
quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione
del vino di Montepulciano. E' comunque documentato fin dall'alto
Medioevo che i vigneti di Mons Pulitianus producevano vini
eccellenti, e alla meta' del 1500 Sante Lancerio, cantiniere di Papa
Paolo III Farnese, celebrava il Montepulciano «perfettissimo tanto il
verno quanto la state odorifero, polputo, non agrestino, ne' carico
di colore, sicche' e' vino da Signori» per le tavole dei nobili,
appunto, anche se le etichette piu' remote indicavano semplicemente
Rosso Scelto di Montepulciano.
Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne
come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo «Bacco
in Toscana» del 1685, con tanta efficacia il vino. Il Redi immagina
che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: «Bella
Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano...», e
conclude «Montepulciano d'ogni vino e' Re!». Il poemetto ebbe un
grande successo ed arrivo', di corte in corte, nelle mani di
Guglielmo III re d'Inghilterra. Forse e' proprio al Redi e alla
celebrita' che procuro' ai vini toscani con il suo scritto che si
deve la predilezione del re Guglielmo per questi vini. Ne e'
testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese
nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il
Moscadello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano.
Alla fine del XIX secolo e' sentita l'esigenza di istruire le
maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882
viene istituita una scuola pratica di agricoltura e tuttora al
confine con il vicino Comune di Cortona e' attivo un istituto tecnico
agrario.
Piu' recentemente, nel 1933, nella pubblicazione «Vini tipici
senesi» a cura di Montanari e Musiani, si trova una dettagliata
descrizione delle tecniche di produzione del Vino Nobile di
Montepulciano, molto simile agli odierni disciplinari delle
denominazioni.
Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di
creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto
anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il consorzio dei
produttori del Vino Nobile.
La storia piu' recente del Vino Nobile di Montepulciano e'
contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i piu' moderni
orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e
della vinificazione. Le densita' d'impianto sono quindi andate ad
aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per
pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate
verso sistemi che favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo
ed un idoneo stato sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina
si sono ottimizzate le fermentazioni, il periodo di maturazione in
legno e l'impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un
vino di grande struttura, dotato di longevita' e stabilita' nel
tempo. La menzione Pieve, prodotta esclusivamente con uve come
descritto all'art. 2, e' in grado di esaltare le peculiarita' del
Vino Nobile di Montepulciano prodotto nelle rispettive unita'
geografiche aggiuntive.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia S.r.l. - Societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane via Venti Settembre
98/G - 00187 Roma;
tel.:+39 06 45437975;
e-mail:info@valoritalia.it
PEC amministrazione@pec.valoritalia.it
10.2 La societa' Valoritalia S.r.l. - Societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c) ed
all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par.
1, 2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato A
Elenco delle dodici unita' geografiche aggiuntive che accompagnano la menzione «Pieve» e perimetrazione
Sant'Ilario: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro del Fosso Salcheto con la linea ferroviaria
Siena Chiusi la segue fino all'incontro con il confine comunale a
nord della Stazione Montallese. Tale confine comunale viene seguito
fino all'incontro tra la strada della Chiana ed il Torrente Parce che
lo identifica fino al punto in cui nel Torrente Parce confluisce il
Fosso Scarpaia. Il limite segue il suddetto fosso fino al suo punto
di origine, continua lungo il limite del bosco per circa 75 metri
fino alla capezzagna che segue per altri 70 metri circa fino
all'incontro con la strada Vicinale di Fontelellera. Da questo punto
segue il confine del foglio 145 fino all'incontro con il Fosso Marmo
che lo identifica fino all'incontro con il Fosso Salcheto che lo
identifica fino al punto di partenza.
Ascianello: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro tra la strada Vicinale dei Prati con il
Torrente Salarco segue tutto il Torrente Salarco verso ovest, fino
all'incontro con il confine comunale che segue verso Nord fino
all'incontro con il Fosso Rigo fino all'incontro con la strada
Vicinale dei Greppi che segue verso sud fino all'innesto con la
strada Lauretana nei pressi del centro abitato di Abbadia di
Montepulciano. Il limite segue la suddetta strada per breve tratto
verso sud ovest fino all'incontro con la strada Vicinale dei Prati
con la quale si identifica fino al punto di partenza.
Badia: e' delimitata in senso orario da una linea che partendo
dall'incontro tra la linea ferroviaria Siena Chiusi con il confine
comunale di Montepulciano nei pressi della strada Vicinale Catalana,
continua lungo la ferrovia fino all'incontro con il Torrente Salarco.
Segue il suddetto Torrente fino al limite del foglio catastale n. 26
con la strada Vicinale dei Prati con la quale si identifica fino
all'innesto con la strada Lauretana nei pressi del centro abitato di
Abbadia di Montepulciano, la percorre per un breve tratto verso
nord-est fino all'incontro con la strada Vicinale dei Greppi con la
quale si identifica fino all'incontro con il Fosso Rigo che viene
seguito verso nordovest fino al confine comunale che segue fino a
ricongiungersi con il punto di partenza.
Caggiole: e' delimitata in senso orario da una linea che partendo
dall'incontro tra la strada comunale di Torrita di Siena ed il
Torrente Salarco con il quale si identifica fino all'incontro con la
strada Vicinale dell'Abbadia nei pressi del Podere Strada dove
incontra e la segue verso ovest la strada di via Marche fino
all'incontro con la strada via delle Caggiole che percorre in
direzione sud fino all'incontro con la strada provinciale 17 (di
Montepulciano) che la segue fino all'incontro con la strada Vicinale
delle Corolle che la segue fino all'incontro con il Fosso Caggiole
che lo segue in direzione ovest fino all'incontro con il limite del
foglio 98 fino ad incontrare nuovamente la strada Vicinale delle
Corolle che la segue in direzione est fino all'incontro con il limite
di foglio 99 nei pressi del podere Santa Chiara. Il limite segue il
confine di foglio fino a che questo si identifica con la strada di
Bossona che segue fino all'incrocio con la strada Vicinale
dell'Antica Chiusina che segue in direzione ovest fino all'incontro
con la strada via delle Cetine segue poi il limite dell'abitato di
Montepulciano fino all'incrocio tra via Duccio Galimberti e la strada
provinciale 17 (di Montepulciano) che la segue fino all'incrocio con
la strada comunale di Torrita di Siena con la quale si identifica
fino al punto di partenza.
Cervognano: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro tra la strada comunale del Santo e la linea
ferroviaria Siena Chiusi la segue fino all'incontro con il Fosso
Salcheto con il quale si identifica fino all'innesto con il Fosso
Marmo (affluente del Fosso Salcheto) con il quale si identifica fino
all'incontro con la strada comunale Antica Chiusina con la quale si
identifica fino all'incrocio con il Fosso Salcheto con il quale si
identifica in direzione est fino all'incontro con via di Montenero
che segue fino all'innesto con la strada provinciale 326 (di
Rapolano) che la segue per un brevissimo tratto fino all'incontro con
via dei Mori che diviene strada comunale del Santo che segue fino al
punto di partenza.
Cerliana: e' delimitata in senso orario da una linea che dal
Bivio di Nottola segue la strada provinciale 326 (di Rapolano) con la
quale si identifica fino ad incontrare nei pressi del centro abitato
di Acquaviva l'incrocio con via di Montenero fino all'incontro con il
Fosso Salcheto con cui si identifica fino all'incontro con la strada
Antica Chiusina che segue fino all'incrocio con la strada di Bossona
identificandosi con il confine del foglio 100 con il quale si
identifica fino all'incontro con la strada Vicinale Corolle nei
pressi del Podere Santa Chiara. Il limite prosegue seguendo la strada
Vicinale delle Corolle in direzione ovest lungo il confine del foglio
76 con il quale si identifica fino all'incontro con il Fosso Caggiole
che segue in direzione est fino ad incontrare nuovamente la strada
Vicinale delle Corolle che segue in direzione nord fino all'innesto
con la strada provinciale 17 (di Montepulciano) che la segue fino al
punto di partenza.
Gracciano: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro del Torrente Salarco con la linea ferroviaria
Siena Chiusi segue la suddetta ferrovia fino all'incontro con la
strada comunale del Santo con la quale si identifica fino all'innesto
con la strada provinciale 326 (di Rapolano) nei pressi del centro
abitato di Acquaviva fino all'incontro presso il Bivio di Nottola con
la strada provinciale 17 (di Montepulciano) che segue fino
all'incontro con la strada via delle Caggiole, che la segue fino
all'incontro con la Strada via Marche. Il confine continua fino
all'incontro con la strada Vicinale dell'Abbadia nei pressi di Podere
Strada che percorre fino all'incontro con il Torrente Salarco che lo
segue fino al punto di partenza.
Le Grazie: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro del torrente Salarco con la strada comunale
per Torrita di Siena con la quale si identifica fino all'incrocio con
la strada provinciale 17 (di Montepulciano) segue la provinciale in
direzione Montepulciano fino all'incrocio con la strada via dei
Canneti e segue il limite dell'abitato di Montepulciano fino
all'incontro della strada comunale di San Biagio con la strada delle
Colombelle che diviene Colombelline in direzione nord fino
all'incontro del Fosso dei Grilloni con il Torrente La Ripa, segue il
confine comunale verso nord est fino all'incontro con il Torrente
Salarco che ne segna il limite fino al punto di partenza.
San Biagio: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro del Bivio di San Biagio con la strada statale
146 di Chianciano la segue fino all'incrocio con la strada comunale
della Montagna che la segue in direzione sud est fino al confine
comunale con il quale si identifica fino al punto di incontro del
Fosso dei Grilloni con il Torrente la Ripa da questo punto segue la
strada Vicinale delle Colombelline che diviene delle Colombelle fino
all'incontro con la strada comunale di San Biagio che segue in
direzione ovest fino al Santuario di San Biagio dove incontra il
viale della Rimembranza che la segue fino al punto di parenza.
Sant'Albino: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro del Torrente Parce con la strada della Chiana
prosegue in direzione nord sul confine comunale con il quale si
identifica fino all'incontro con la strada Vicinale di Monticchiello
che segue fino all'innesto nella strada comunale della Montagna con
la quale si identifica fino all'incontro con la strada statale 146 di
Chianciano che la taglia e prosegue nella strada vecchia Vicinale da
Montepulciano a Chianciano fino all'incontro con la strada Vicinale
di Gonzeto che la identifica fino all'incontro con la strada Vicinale
di Fontelellera che segue verso est fino alla quota 388,6 da dove
continua in direzione sud ed est fino all'inizio del Fosso Scarpaia
che delimita fino all'innesto con il Torrente Parce che segue fino al
punto di partenza.
Valardegna: e' delimitata in senso orario da una linea che
partendo dall'incontro del Bivio di San Biagio con la strada Traversa
di Montepulciano segue il limite dell'abitato di Montepulciano fino
alla localita' San Martino, il limite segue la strada Vicinale
dell'Antica Chiusina che la separa prima dall'UGA Caggiole, poi
dall'UGA Cerliana ed infine dall'UGA Cervognano fino all'incontro
della strada con il Fosso Marmo che segue in direzione sud ovest fino
al suo punto di origine seguendo poi il confine con il foglio 144
fino all'incontro con la strada Vicinale di Fontelellera che la segue
fino all'incontro con la strada Vicinale di Gonzeto cui si identifica
fino all'innesto con la strada Vecchia Vicinale da Montepulciano a
Chianciano che segue fino all'incrocio con la strada statale 146 di
Chianciano con la quale si identifica fino al punto di partenza.
Valiano: delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui
il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251,
percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale
fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la
predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci
con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana
per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la
strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto
di partenza.
Allegato B
Documento unico
1. Denominazione/denominazioni
Vino Nobile di Montepulciano
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
Codice della nomenclatura combinata:
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti - 2204 - Vini di uve
fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi
da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
1. Vino Nobile di Montepulciano
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
2. Vino Nobile di Montepulciano Riserva
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
3. Vino Nobile di Montepulciano menzione Pieve
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile
lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
1. Vino Nobile di Montepulciano
Pratica enologica specifica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di
maturazione di almeno due anni, di cui almeno uno in contenitori di
legno.
2. Vino Nobile di Montepulciano Riserva
Pratica enologica specifica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un
periodo di maturazione di almeno tre anni di cui sei mesi di
affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la qualificazione
«riserva».
3. Vino Nobile di Montepulciano menzione Pieve accompagnato dalle
unita' geografiche aggiuntive
Pratica enologica specifica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» menzione «Pieve» accompagnato dalle unita'
geografiche aggiuntive deve essere sottoposto ad un periodo di
maturazione di almeno tre anni di cui almeno dodici mesi in
contenitori di legno ed almeno dodici mesi in bottiglia
5.2 Rese massime:
1. Vino Nobile di Montepulciano:
8000 chilogrammi di uve per ettaro.
2. Vino Nobile di Montepulciano Riserva:
8000 chilogrammi di uve per ettaro.
3. Vino Nobile di Montepulciano menzione Pieve accompagnato
dalle unita' geografiche aggiuntive:
7000 chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio
amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena,
Regione Toscana. E' esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
7. Varieta' di uve da vino
Sangiovese N. - Sangioveto
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino Nobile di Montepulciano anche per le sottozone
A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il comprensorio del Vino Nobile ricade interamente nel Comune di
Montepulciano, in Provincia di Siena. Ad eccezione della zona di
fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto
il territorio e' compreso nell'area collinare di produzione che passa
da 250 a 600 metri di altitudine.
Il substrato geologico e' piuttosto uniforme e nettamente
caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. E'
costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove
predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine.
Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la
Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del pleistocene
antico.
La litologia del territorio e' quindi caratterizzata da sabbie e
argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del
territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in
Toscana si ritrovano cosi' diffuse solo a San Gimignano, mentre sono
pressoche' assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.
In sintesi, complessivamente si distinguono quattro tipologie di
suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica
cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie
Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione
precoce) con disponibilita' idriche crescenti, e quelli su
pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola
e Valiano, che favorisce una maggiore produttivita' delle piante).
Per caratteristiche chimiche i suoli del pliocene sabbioso
presentano bassa capacita' di scambio cationico e conducibilita', con
valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si
rilevano valori piu' elevati di calcare e di conducibilita'; i suoli
evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per
capacita' di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano
per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli
recenti.
Dal punto di vista meteorologico la zona e' caratterizzata da un
clima mediterraneo. Le temperature piu' elevate si rilevano in luglio
e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori piu'
bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica
delle uve. L'indice Winkler e' mediamente pari a 1900°, con livelli
inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.
Le piogge medie, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran
parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a circa 740 mm.
La massima intensita' piovosa si registra in ottobre e novembre,
mentre l'estate e' tendenzialmente asciutta.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante
del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle
tradizioni locali di Montepulciano.
Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una
connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate
non all'autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di
vendita registrati dal 789 in poi.
Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per
il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano. Il vino ha
assunto fama internazionale fino dal XVII secolo, quando fu celebrato
da Francesco Redi come «Re di ogni vino», e nel corso dei secoli la
viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del
territorio.
La prima citazione conosciuta di «Vino Nobile» e' datata 1787
«per rimborso al cuoco di casa Marsichi per spesa per il vitto, non
compreso il vino portato da Monte Pulciano per nostro servizio L.
50,15. Vino Nobile portato per regalare al Conservatorio detto il
Conventino per le obbligazioni contratte...». Quanto sopra si legge
in una lunga «Nota di viaggio per suor Luisa Sisti e signore Maestre»
redatta da Giovan Filippo Neri, governatore del regio ritiro di S.
Girolamo in Montepulciano.
Cosimo Villifranchi, medico fiorentino, nell'anno 1773 riporta
nella sua celebre Oenologia Toscana la maniera di fare il vino a
Montepulciano descrivendo le varieta' delle uve, ma anche il
territorio (il territorio di Montepulciano che produce il vino
migliore si stende dalla citta' per la parte di levante da due in tre
miglia dall'una all'altra banda di tal direzione, territorio tutto
situato in costa...). Segue la descrizione delle aziende produttrici,
dei sistemi di coltivazione e vinificazione nonche' ulteriori
informazioni sulla natura del suolo: «il suolo o terreno della costa
di Monte Pulciano e' per la maggior parte tufo, e terra sciolta
arenosa, e sassola».
Nella «Statistica agraria della Val Di Chiana» di Giuseppe Giulj
(1830), nel capitolo relativo a «Delle specie di vino scelto e dei
modi di fabbricarlo», e' riportato che: «a cinque specie si possono
ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantita' nella
valle, e sono quelli neri, il Vino Nobile di Monte Pulciano, e
l'aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut
ed il Vin Santo; parlero' del modo tenuto per fabbricarli, e
comincero' a dare la descrizione di questi dettagli da quelli
relativi al vino di Monte Pulciano, per essere quello che e'
conosciuto in tutta l'Europa ... Le vigne destinate per la
coltivazione di questa specie di vino sono poste in collina in
terreno tufaceo, ed in conseguenza sterile, ed esposte al
mezzogiorno, onde le viti siano dominate dal sole. Poco e' il
prodotto di dette piante, ma l'uva vi giunge a perfetta maturita', ed
ha un odore ed un sapore non comune all'uva delle stesse specie
prodotta da viti non coltivate in tali localita'». L'Autore prosegue
elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di
fermentazione e condizionamento.
A qualche anno prima (1828) risale la prima spedizione del Vino
Nobile in America via nave, come riportato dal Giornale agrario della
Toscana, edito dall'Accademia dei Georgofili.
A giustificazione dell'importanza assegnata alla produzione
enologica locale, e' da citare la storica presenza delle cantine nel
sottosuolo dei palazzi signorili della citta' di Montepulciano,
cantine in parte tuttora utilizzate per l'invecchiamento del vino.
Dumas, nel celebre romanzo «Il Conte di Montecristo» scritto fra
il 1844 ed il 1846 afferma che con la cacciagione «... un fiasco di
vino di Montepulciano dovevano completare il pranzo».
Il Vino Nobile di Montepulciano ha ottenuto la denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1966 e grazie alla sua reputazione internazionale e' stato
successivamente uno dei primi vini a fregiarsi della denominazione di
origine controllata e garantita (D.O.C.G.), con il decreto del
Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, ed il primo vino in
assoluto in Italia ad avere apposto il contrassegno sostitutivo della
fascetta di Stato da apporre sui sistemi di chiusura della bottiglia
come sistema anti sofisticazione che certifica l'autenticita' del
prodotto a garanzia della sua origine.
Complessivamente l'incidenza dei fattori umani e' da riferirsi
all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti
tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del
disciplinare di produzione.
Base ampelografica dei vigneti: il Sangiovese, in particolare il
biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base
ampelografica del vino Nobile. Il vitigno e' coltivato da lungo tempo
a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti
storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di
Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).
Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse
varieta' ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero,
Mammolo) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialita'
del territorio e del vitigno base.
Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo,
sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla
superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere
le rese entro i limiti produttivi previsti dal disciplinare. Sono
rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta
(cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).
I sesti d'impianto sono evoluti verso densita' medio-alte, con un
minimo di 3.330 piante/ha.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla
produzione di vini dalla lunga tenuta nel tempo. Il vino deve essere
sottoposto ad un periodo minimo di maturazione di due anni, di cui
almeno uno in contenitori di legno. Per la tipologia Riserva,
riferita a vini maggiormente strutturati e di corpo, la maturazione
minima deve essere pari a tre anni.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano e' riferita a due
tipologie di vino rosso (base e riserva) che si differenziano per
struttura e alcolicita', oltre che per la durata della maturazione
dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il
vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione,
come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una
chiara indivduazione e tipicizzazione.
In particolare, i vini si presentano di colore rosso rubino
intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. Evidenziano un
profumo intenso, etereo, con caratteristiche note fruttate (amarena),
floreali (viola) e speziate; al gusto sono molto strutturati,
equilibrati ed eleganti, con tannicita' evidente che conferisce buona
serbevolezza nel tempo.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso
in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio
di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha
caratterizzato diverse altre aree della Toscana.
Il ruolo esercitato dall'ambiente di coltivazione sulle
caratteristiche qualitative del vino e' dimostrato dagli studi sul
territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989
(Campostrini e Costantini, 1996), le quali hanno evidenziato come i
suoli presenti nel territorio di produzione del Vino Nobile
conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali
caratteristiche di amarena, viola e speziato.
Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttivita' e
la qualita' dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata
attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di
gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli
meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore
produttivita'. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali,
vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualita' delle uve
vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.
L'orografia collinare e l'esposizione dei vigneti contribuiscono
a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla
coltivazione della vite.
Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una
buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse
piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in
genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di
maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante.
L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio
ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una
predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed
inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in
particolare alle quote maggiori, favorisce la complessita' aromatica
e fenolica delle uve.
La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca
ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e
reperti archeologici, e' alla base del fattore umano di esperienze e
coltura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno
individuato, sviluppato e selezionato le pratiche piu' consone per la
produzione enologica di qualita'.
Fino dalle sue origini remotissime Montepulciano fonde con il
vino la sua storia come testimonia una kylix (tazza da vino)
rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della citta'.
Il documento piu' antico riferibile al vino di Montepulciano e'
del 789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro
sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di
Policiano.
In seguito il Ripetti nel suo «Dizionario storico e geografico
della Toscana» cita un documento che risale al 1350, nel quale si
stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione del vino
di Montepulciano.
E' comunque documentato fin dall'alto Medioevo che i vigneti di
Mons Pulitianus producevano vini eccellenti, e alla meta' del 1500
Sante Lancerio, cantiniere di Papa Paolo III Farnese, celebrava il
Montepulciano «perfettissimo tanto il verno quanto la state
odorifero, polputo, non agrestino, ne' carico di colore, sicche' e'
vino da Signori» per le tavole dei nobili, appunto, anche se le
etichette piu' remote indicavano semplicemente Rosso Scelto di
Montepulciano.
Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne
come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo «Bacco
in Toscana» del 1685, con tanta efficacia il vino. Il Redi immagina
che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: «Bella
Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano...», e
conclude «Montepulciano d'ogni vino e' Re!». Il poemetto ebbe un
grande successo ed arrivo', di corte in corte, nelle mani di
Guglielmo III re d'Inghilterra. Forse e' proprio al Redi e alla
celebrita' che procuro' ai vini toscani con il suo scritto che si
deve la predilezione del re Guglielmo per questi vini. Ne e'
testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese
nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il
Moscadello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano.
Alla fine del XIX secolo e' sentita l'esigenza di istruire le
maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882
viene istituita una scuola pratica di agricoltura e tuttora al
confine con il vicino Comune di Cortona e' attivo un istituto tecnico
agrario.
Piu' recentemente, nel 1933, nella pubblicazione «Vini tipici
senesi» a cura di Montanari e Musiani, si trova una dettagliata
descrizione delle tecniche di produzione del Vino Nobile di
Montepulciano, molto simile agli odierni disciplinari delle
denominazioni.
Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di
creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto
anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il consorzio dei
produttori del Vino Nobile.
La storia piu' recente del Vino Nobile di Montepulciano e'
contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i piu' moderni
orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e
della vinificazione.
Le densita' d'impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo
da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di
allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che
favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo ed un idoneo stato
sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzate
le fermentazioni, il periodo di maturazione in legno e l'impiego dei
diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino di grande
struttura, dotato di longevita' e stabilita' nel tempo.
La menzione Pieve, prodotta esclusivamente con uve provenienti
dai vigneti siti nelle unita' geografiche aggiuntive, e' in grado di
esaltare le peculiarita' del Vino Nobile di Montepulciano prodotto
nelle rispettive unita' geografiche aggiuntive.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Vinificazione ed invecchiamento obbligatorio dei vini a DOP Vino Nobile di Montepulciano, anche riserva e Pieve
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione: le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del Comune di Montepulciano, al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l'origine.
Imbottigliamento nella zona delimitata dei vini a DOP Vino Nobile di Montepulciano, anche riserva e Pieve
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione: l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona di produzione delle uve affinche' le caratteristiche particolati del vino possano essere preservate cosi' come la garanzia dell'origine.
Etichettatura dei vini a DOP Vino Nobile di Montepulciano, anche riserva e Pieve
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: e' previsto l'inserimento dell'obbligo in etichetta del termine geografico piu' ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.
Etichettatura dei vini a DOP Vino Nobile di Montepulciano menzione Pieve
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: e' consentito l'uso in etichetta di una delle seguenti unita' geografiche aggiuntive riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto e la cui delimitazione territoriale e' definita nell'allegato 1 del disciplinare di produzione:
Sant'Ilario;
Ascianello;
Badia;
Caggiole;
Cervognano;
Cerliana;
Gracciano;
Le Grazie;
San Biagio;
Sant'Albino;
Valardegna;
Valiano.
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/22569
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