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Vino Nobile di Montepulciano Docg - Modifiche

Pubblicato da disciplinare
Vino Nobile di Montepulciano

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita dei vini Vino Nobile di Montepulciano

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 giugno 2022  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita dei vini Vino Nobile di Montepulciano. (22A03592)

(GU n.142 del 20-6-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 28
dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la
disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83
dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge
n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame
delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni
tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei
disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la
cancellazione della protezione»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale
applicativo 6 dicembre 2021, per le modifiche ordinarie di cui al
presente decreto, sono state applicate le disposizioni procedurali
nazionali previste dal predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 19 settembre 1966, con il quale e' stata riconosciuta
la denominazione di origine controllata dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 17 febbraio 1981, con il quale e' stata riconosciuta
la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino
Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il
disciplinare consolidato della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il
disciplinare di produzione della predetta DOCG;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
105 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul citato sito internet del
Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente la
modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG)
dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» la cui comunicazione e' stata
successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 227 del 10 luglio 2020;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG)
dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, e'
stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, di cui alla
preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Vino Nobile di Montepulciano»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5
aprile 2022, al fine di dar modo agli interessati di presentare le
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17,
paragrafo 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del
regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con
il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione
della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione
delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano» cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 8
aprile 2020, richiamati in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2022.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al
comma 1, figura nell'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione UE nel citato sistema informativo, entro tre mesi dalla
data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2022/2023.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Vino Nobile di Montepulciano» di cui all'art. 1 saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA DEI VINI «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» e' riservata ai vini rosso e rosso riserva
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile):
minimo 70%.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni
complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare,
purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.
2.2 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia
Bianca Lunga.
2.3 E' consentito che i vigneti, con la composizione
ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario dei vigneti del
vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve ricade nel territorio
amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:
parte del territorio del Comune di Montepulciano delimitata da
una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria
Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del
podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano
fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione
ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta
linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del
Comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea
che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la
strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso
orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada
Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con
la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino
all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso
ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che
segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali
della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine
compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.
4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura.
4.4 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densita' minima ad
ettaro deve essere di 3.330 ceppi.
4.6 La resa di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura
specializzata.
4.7 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata nel limite sopra indicato, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
4.8 Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile
di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12,00% vol.
4.9 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del
Comune di Montepulciano.
5.2 Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa istruttoria
della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del
«Vino Nobile di Montepulciano» la vinificazione e l'invecchiamento
fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far
data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in
prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a
distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i
vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a
far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del
disciplinare di produzione del «Vino Nobile di Montepulciano») allo
schedario del vino DOCG «Vino Nobile di Montepulciano».
Restano valide le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi del
precedente disciplinare di produzione.
5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
5.4 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo
di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio
successivo alla vendemmia.
Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei
produttori le seguenti possibili opzioni:
1) ventiquattro mesi di maturazione in legno;
2) diciotto mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti
mesi in altro recipiente;
3) dodici mesi minimo in legno piu' sei mesi minimo in
bottiglia piu' i restanti mesi in altro recipiente.
Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non
potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla
vendemmia.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in
contenitori di legno devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina.
Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra' essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» non puo' essere immesso in consumo
prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria
calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol. e sottoposto ad
un periodo di maturazione di almeno tre anni di cui sei mesi di
affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione
«riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno
previsti dal presente articolo.
5.7 Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione
in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed
affinamento in bottiglia devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche
per la tipologia con menzione «riserva» viene calcolato a partire dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'
tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per
colmature.
5.8 E' consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate
diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
5.9 E' consentito, previa comunicazione alle strutture di
controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro
il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo alla
vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine
controllata «Rosso di Montepulciano» purche' corrisponda alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di
produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute
dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita
deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle
caratteristiche.
5.10 Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
all'interno della zona di vinificazione.
Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009
l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica
affinche' le caratteristiche particolari del vino possano essere
preservate cosi' come la garanzia dell'origine. Le caratteristiche
particolari conferiscono una elevata qualita' e reputazione al vino
presso i consumatori internazionali ed hanno prodotto una immagine di
primo piano in Italia e nel Mondo. Tale qualita' e caratteristiche
particolari risultano dalla combinazione di fattori naturali ed umani
e sono connesse alla zona geografica d'origine e per essere
conservate richiedono vigilanza e sforzi. Risulta pertanto che il
rischio per la qualita' del vino offerto al consumo e' maggiore
quando il vino e' trasportato ed imbottigliato al di fuori della zona
di produzione che non nel caso in cui esso sia stato trasportato ed
imbottigliato all'interno della zona di produzione.
Il disciplinare del «Vino Nobile di Montepulciano» prevede dal 26
luglio 1999 l'obbligo dell'imbottigliamento in zona in modo che le
operazioni d'imbottigliamento vengano effettuate nel rispetto delle
condizioni ottimali di produzione dalle imprese cha hanno una
esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle
caratteristiche specifiche del vino. Anche i controlli sono di
conseguenza particolarmente efficaci a garanzia e salvaguardia della
natura, identita', qualita', composizione e dell'origine del vino.
Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento (CE) n.
607/2009, dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l'imbottigliamento al di fuori dell'area di vinificazione, e'
tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente diritto alla
menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, l'imbottigliamento del
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile
di Montepulciano» nell'intero territorio della Regione Toscana alle
cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre
anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di produzione
di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1999.
5.11 Le partite di vino allo stato sfuso destinate a diventare
«Vino Nobile di Montepulciano» possono essere oggetto di
commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni:
a) partite di vino nuovo ancora in fermentazione: i soggetti
interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo
incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento;
b) partite di vino in fase di invecchiamento: le partite
interessate devono essere provviste del certificato di analisi,
attestante le caratteristiche chimico-fisiche di cui al successivo
art. 6, e i soggetti interessati devono darne comunicazione
all'organismo di controllo, almeno due giorni lavorativi prima del
trasferimento;
c) partite di vino in possesso dei requisiti per essere
imbottigliate: devono essere provviste del certificato di idoneita'
chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal competente organismo
di controllo.
La disposizione di cui alla lettera c) e' applicabile anche nei
riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite al di
fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga per
l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al comma
10.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., per
la tipologia con menzione «riserva» 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella etichettatura e designazione della denominazione di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.
7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore
nonche' delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti
norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono
riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non
piu' grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» di cui
all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione
che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016.
7.4 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vino Nobile di
Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Vino Nobile di Montepulciano;
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (oppure
l'acronimo DOCG);
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vino Nobile di
Montepulciano».
Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta
«Vino Nobile di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la
sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve
figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella
utilizzata per la scritta «Vino Nobile di Montepulciano». Nel caso in
cui i termini che compongono il nome «Vino Nobile di Montepulciano»
abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve
essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».
Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo
smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel
rispetto delle seguenti condizioni:
le etichette in questione devono essere riferite alle sole
produzioni derivanti dalle vendemmie 2018 e precedenti ed essere
detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente
alla data del 30 giugno 2020;
le relative partite di vino devono essere confezionate entro la
data del 30 giugno 2022.
7.5 Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Recipienti

8.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a
litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
8.2 Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle
bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il comprensorio del Vino Nobile ricade interamente nel Comune di
Montepulciano, in Provincia di Siena. Ad eccezione della zona di
fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto
il territorio e' compreso nell'area collinare di produzione che passa
da 250 a 600 metri di altitudine.
Il substrato geologico e' piuttosto uniforme e nettamente
caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. E'
costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove
predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine.
Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la
Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene
antico.
La litologia del territorio e' quindi caratterizzata da sabbie e
argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del
territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in
Toscana si ritrovano cosi' diffuse solo a San Gimignano, mentre sono
pressoche' assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.
In sintesi, complessivamente si distinguono quattro tipologie di
suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica
cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie
Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione
precoce) con disponibilita' idriche crescenti, e quelli su
pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola
e Valiano, che favorisce una maggiore produttivita' delle piante).
Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso
presentano bassa capacita' di scambio cationico e conducibilita', con
valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si
rilevano valori piu' elevati di calcare e di conducibilita'; i suoli
evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per
capacita' di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano
per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli
recenti.
Dal punto di vista meteorologico la zona e' caratterizzata da un
clima mediterraneo. Le temperature piu' elevate si rilevano in luglio
e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori piu'
bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica
delle uve. L'indice Winkler e' mediamente pari a 1900°, con livelli
inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.
Le piogge medie, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran
parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a circa 740 mm.
La massima intensita' piovosa si registra in ottobre e novembre,
mentre l'estate e' tendenzialmente asciutta.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame
Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante
del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle
tradizioni locali di Montepulciano.
Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una
connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate
non all'autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di
vendita registrati dal '789 in poi.
Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per
il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano. Il vino ha
assunto fama internazionale fino dal XVII secolo, quando fu celebrato
da Francesco Redi come «Re di ogni vino», e nel corso dei secoli la
viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del
territorio.
La prima citazione conosciuta di «Vino Nobile» e' datata 1787
«per rimborso al cuoco di casa Marsichi per spesa per il vitto, non
compreso il vino portato da Monte Pulciano per nostro servizio L.
50,15. Vino Nobile portato per regalare al Conservatorio detto il
Conventino per le obbligazioni contratte... ». Quanto sopra si legge
in una lunga «Nota di Viaggio per suor Luisa Sisti e signore Maestre»
redatta da Giovan Filippo Neri, Governatore del Regio Ritiro di S.
Girolamo in Montepulciano.
Cosimo Villifranchi, medico fiorentino, nell'anno 1773 riporta
nella sua celebre Oenologia Toscana la maniera di fare il vino a
Montepulciano descrivendo le varieta' delle uve, ma anche il
territorio (il territorio di Montepulciano che produce il vino
migliore si stende dalla Citta' per la parte di levante da due in tre
miglia dall'una all'altra banda di tal direzione, territorio tutto
situato in costa... ). Segue la descrizione delle aziende
produttrici, dei sistemi di coltivazione e vinificazione nonche'
ulteriori informazioni sulla natura del suolo: «il suolo o terreno
della costa di Monte Pulciano e' per la maggior parte tufo, e terra
sciolta arenosa, e sassola».
Nella «Statistica Agraria della Val Di Chiana» di Giuseppe Giulj
(1830), nel capitolo relativo a «Delle specie di vino scelto e dei
modi di fabbricarlo», e' riportato che: «a cinque specie si possono
ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantita' nella
valle, e sono quelli neri, il Vino Nobile di Monte Pulciano, e
l'aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut
ed il Vin Santo; parlero' del modo tenuto per fabbricarli, e
comincero' a dare la descrizione di questi dettagli da quelli
relativi al vino di Monte Pulciano, per essere quello che e'
conosciuto in tutta l'Europa ... ... Le vigne destinate per la
coltivazione di questa specie di vino sono poste in collina in
terreno tufaceo, ed in conseguenza sterile, ed esposte al
mezzogiorno, onde le viti siano dominate dal sole. Poco e' il
prodotto di dette piante, ma l'uva vi giunge a perfetta maturita', ed
ha un odore ed un sapore non comune all'uva delle stesse specie
prodotta da viti non coltivate in tali localita'». L'autore prosegue
elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di
fermentazione e condizionamento.
A qualche anno prima (1828) risale la prima spedizione del Vino
Nobile in America via nave, come riportato dal Giornale Agrario della
Toscana, edito dall'Accademia dei Georgofili.
A giustificazione dell'importanza assegnata alla produzione
enologica locale, e' da citare la storica presenza delle cantine nel
sottosuolo dei palazzi signorili della citta' di Montepulciano,
cantine in parte tuttora utilizzate per l'invecchiamento del vino.
Dumas, nel celebre romanzo «Il Conte di Montecristo» scritto fra
il 1844 ed il 1846 afferma che con la cacciagione «... un fiasco di
vino di Montepulciano dovevano completare il pranzo.».
Il «Vino Nobile di Montepulciano» ha ottenuto la denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1966 e grazie alla sua reputazione internazionale e' stato
successivamente uno dei primi vini a fregiarsi della denominazione di
origine controllata e garantita (DOCG), con il decreto del Presidente
della Repubblica 1° luglio 1980, ed il primo vino in assoluto in
Italia ad avere apposto il contrassegno sostitutivo della fascetta di
Stato da apporre sui sistemi di chiusura della bottiglia come sistema
anti sofisticazione che certifica l'autenticita' del prodotto a
garanzia della sua origine.
Complessivamente l'incidenza dei fattori umani e' da riferirsi
all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti
tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il Sangiovese, in particolare
il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base
ampelografica del Vino Nobile. Il vitigno e' coltivato da lungo tempo
a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti
storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di
Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).
Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse
varieta' ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero,
Mammolo) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialita'
del territorio e del vitigno base;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo,
sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla
superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere
le rese entro i limiti produttivi previsti dal disciplinare. Sono
rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta
(cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).
I sesti d'impianto sono evoluti verso densita' medio-alte, con un
minimo di 3.330 piante/ha;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla
produzione di vini dalla lunga tenuta nel tempo. Il vino deve essere
sottoposto ad un periodo minimo di maturazione di due anni, di cui
almeno uno in contenitori di legno. Per la tipologia «riserva»,
riferita a vini maggiormente strutturati e di corpo, la maturazione
minima deve essere pari a tre anni.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e' riferita a due
tipologie di vino rosso (base e «riserva») che si differenziano per
struttura e alcolicita', oltre che per la durata della maturazione
dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il
vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione,
come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione.
In particolare i vini si presentano di colore rosso rubino
intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. Evidenziano un
profumo intenso, etereo, con caratteristiche note fruttate (amarena),
floreali (viola) e speziate; al gusto sono molto strutturati,
equilibrati ed eleganti, con tannicita' evidente che conferisce buona
serbevolezza nel tempo.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso
in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio
di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha
caratterizzato diverse altre aree della Toscana.
Il ruolo esercitato dall'ambiente di coltivazione sulle
caratteristiche qualitative del vino e' dimostrato dagli studi sul
territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989
(Campostrini e Costantini, 1996), le quali hanno evidenziato come i
suoli presenti nel territorio di produzione del Vino Nobile
conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali
caratteristiche di amarena, viola e speziato.
Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttivita' e
la qualita' dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata
attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di
gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli
meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore
produttivita'. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali,
vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualita' delle uve
vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.
L'orografia collinare e l'esposizione dei vigneti contribuiscono
a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla
coltivazione della vite.
Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una
buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse
piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in
genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di
maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante.
L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio
ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una
predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed
inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in
particolare alle quote maggiori, favorisce la complessita' aromatica
e fenolica delle uve.
La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca
ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e
reperti archeologici, e' alla base del fattore umano di esperienze e
coltura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno
individuato, sviluppato e selezionato le pratiche piu' consone per la
produzione enologica di qualita'.
Fino dalle sue origini remotissime Montepulciano fonde con il
vino la sua storia come testimonia una kylix (tazza da vino)
rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della citta'.
Il documento piu' antico riferibile al vino di Montepulciano e'
del '789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro
sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di
Policiano. In seguito il Ripetti nel suo «Dizionario storico e
geografico della Toscana» cita un documento che risale al 1350, nel
quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione
del vino di Montepulciano.
E' comunque documentato fin dall'alto Medioevo che i vigneti di
Mons Pulitianus producevano vini eccellenti, e alla meta' del 1500
Sante Lancerio, cantiniere di Papa Paolo III Farnese, celebrava il
Montepulciano «perfettissimo tanto il verno quanto la state
odorifero, polputo, non agrestino, ne' carico di colore, sicche' e'
vino da Signori» per le tavole dei nobili, appunto, anche se le
etichette piu' remote indicavano semplicemente Rosso Scelto di
Montepulciano.
Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne
come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo «Bacco
in Toscana» del 1685, con tanta efficacia il vino. Il Redi immagina
che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: «Bella
Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano... », e
conclude «Montepulciano d'ogni vino e' Re!». Il poemetto ebbe un
grande successo ed arrivo', di corte in corte, nelle mani di
Guglielmo III Re d'Inghilterra. Forse e' proprio al Redi e alla
celebrita' che procuro' ai vini toscani con il suo scritto che si
deve la predilezione del Re Guglielmo per questi vini. Ne e'
testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese
nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il
Moscadello di Montalcino ed il «Vino Nobile di Montepulciano».
Alla fine del XIX secolo e' sentita l'esigenza dei istruire le
maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882
viene istituita una Scuola pratica di agricoltura e tuttora al
confine con il vicino Comune di Cortona e' attivo un Istituto tecnico
agrario.
Piu' recentemente, nel 1933, nella pubblicazione «Vini tipici
senesi» a cura di Montanari e Musiani, si trova una dettagliata
descrizione delle tecniche di produzione del «Vino Nobile Di
Montepulciano», molto simile agli odierni disciplinari delle
denominazioni.
Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di
creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto
anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il Consorzio dei
produttori del Vino Nobile.
La storia piu' recente del «Vino Nobile di Montepulciano» e'
contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i piu' moderni
orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e
della vinificazione. Le densita' d'impianto sono quindi andate ad
aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per
pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate
verso sistemi che favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo e
un idoneo stato sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina si
sono ottimizzate le fermentazioni, il periodo di maturazione in legno
e l'impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino
di grande struttura, dotato di longevita' e stabilita' nel tempo.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia S.r.l. - Societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane, via Venti
Settembre n. 98/G - 00185 Roma - 00187 Roma, tel.: +39 06 45437975,
fax: +39 06 45438908, e-mail: info@valoritalia.it
10.2 La societa' Valoritalia S.r.l. - Societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane, e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64
della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art.
20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19,
paragrafo 1, 2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato 1

ELENCO VITIGNI COMPLEMENTARI IDONEI ALLA PRODUZIONE DEL VINO A DOCG
«VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO»

Abrusco N
Albana B

Albarola B
Aleatico N
Alicante Bouschet N
Alicante N
Ancellotta N
Ansonica B
Barbera N
Barsaglina N
Biancone B
Bonamico N
Bracciola Nera N
Cabernet Franc N
Cabernet Sauvignon N
Calabrese N
Caloria N
Canaiolo Bianco B
Canaiolo Nero N
Canina Nera N
Carignano N
Carmenere N
Cesanese D'Affile N
Chardonnay B
Ciliegiolo N
Clairette B
Colombana Nera
Colorino N
Durella B
Fiano B
Foglia Tonda N
Gamay N
Grechetto B
Greco B
Groppello di Santo Stefano N
Groppello Gentile N
Incrocio Bruni 54 B
Lambrusco Maestri N
Livornese Bianca B
Malbech N
Malvasia Bianca di Candia B
Malvasia Bianca lunga B
Malvasia Istriana B
Malvasia N
Malvasia Nera di Brindisi N
Malvasia Nera di Lecce N
Mammolo N
Manzoni Bianco B
Marsanne B
Mazzese N
Merlot N
Mondeuse N
Montepulciano N
Muller Thurgau B
Orpicchio B
Petit manseng B
Petit verdot N
Pinot Bianco B
Pinot Grigio G
Pinot Nero N
Pollera Nera N
Prugnolo Gentile N
Pugnitello N
Rebo N
Refosco dal Peduncolo rosso N
Riesling Italico B
Riesling Renano B
Roussane B
Sagrantino N
Sanforte N
Sauvignon B
Schiava Gentile N
Semillon B
Syrah N
Tempranillo N
Teroldego N
Traminer Aromatico Rs
Trebbiano Toscano B
Verdea B
Verdello B
Verdicchio Bianco B
Vermentino B
Vermentino Nero N
Vernaccia di San Gimignano B
Viogner B

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