Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra' -Modifiche ordinarie
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Circeo” comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.
Il vino docg Ciro' Classico deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti Gaglioppo min. 90% e possono concorrere, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, le uve a bacca rossa provenienti dalle varieta' Magliocco e Greco Nero. La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Ciro' e Ciro' Marina.
Proposta del disciplinare di produzione della docg Ciro' Classico
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Ciro', di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025, e' approvata.
Il disciplinare di produzione della doc Ciro' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e' sostituito per intero con il testo seguente
Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
Provincia di Asti: Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri. Provincia di Cuneo: Canale, Castellinaldo, Govone, Monta', Monteu Roero', Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» comprende l’intero territorio amministrativo di Civitella d’Agliano in provincia di Viterbo.
Il disciplinare di produzione della doc Colli Albani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, e' sostituito per intero con il seguente testo
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia e Albano e in parte quelli di Pomezia, Ardea, Castelgandolfo e Lanuvio.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» ricade nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni: San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.
Pubblicazione dei regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini Colli Aprutini, Colli del Sangro, Colline Frentane, Colline Pescaresi, del Vastese/Histonium, Colline Teatine, Terre di Chieti
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la richiesta di cancellare la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colli Aprutini IGP, presentata dall’Italia il 23 maggio 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Proposta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, della cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta Colli Aprutini dal Registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’Igt “Colli Aprutini” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.
All'art. 8, il comma 1 e' sostituito con il testo di seguito riportato: «1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" o "Asolo" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigionero, anche nell'eventualita' di utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia.».
I vini Docg Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco sono ottenuti dalle uve Glera e possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. B), iscritti all’apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.
La zona di produzione delle uve comprende tutto o parte dei comuni di Caerano, Castelcucco, Cornuda, Monfumo, Asolo, Cavaso, Crocetta, Fonte, Giavera, Maser, Montebelluna, Nervesa Paderno, Pederobba, Possagno, S. Zenone, Volpago. La produzione di uve Pinot e Chardonnay per spumanti comprende anche i comuni di: Cappella Maggiore, Cison, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra, Follina, Fregona, Miane, Pieve d.S, Refrontolo, Revine, San Fior, San Pietro d.F., San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio, Borso d.G., Crespano (Pr. Treviso)
Nell'ambito di una revisione complessiva delle tipologie merceologiche rientranti nella denominazione «Colli Berici», per i vini bianchi viene soppressa la categoria dei vini frizzanti e per i vini rossi la tipologia Novello.
Introduzione di una tipologia Superiore per i vini Bianco (bianco) e Rosso (rosso)
'Colli Berici' Bianco/Rosso: aggiunta la resa massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, e aumentata la resa di uva per ettaro ed altro
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Berici", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del disciplinare medesimo