Il vino docg Ciro' Classico deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti Gaglioppo min. 90% e possono concorrere, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, le uve a bacca rossa provenienti dalle varieta' Magliocco e Greco Nero. La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Ciro' e Ciro' Marina.
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Proposta del disciplinare di produzione della docg Ciro' Classico
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Ciro', di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025, e' approvata.
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Il disciplinare di produzione della doc Ciro' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e' sostituito per intero con il testo seguente
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Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
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