Colli Berici Doc - Parere su modifiche al disciplinare di produzione - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Berici", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del disciplinare medesimo
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Berici".
(GU n.293 del 14-12-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Colli Berici", riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 (Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Berici"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli Berici" e'
riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione "Colli Berici" accompagnata obbligatoriamente
dalle seguenti specificazioni di vitigno:
Garganega;
Tocai Bianco;
Sauvignon;
Pinot Bianco;
Merlot;
Tocai Rosso;
Cabernet;
Chardonnay,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti
costituiti dai corrispondenti vitigni.
Tuttavia nella preparazione dei vini "Colli Berici":
Garganega, possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di
Soave (trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino ad un massimo
del 10% del totale delle viti esistenti;
Tocai Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Garganega
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti
esistenti;
Sauvignon, possono concorrere le uve del vitigno Garganega,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti
esistenti;
Pinot Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Grigio,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti
esistenti;
Tocai Rosso, possono concorrere le uve del vitigno Garganega
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti
esistenti;
Cabernet, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le
uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Souvignon;
Chardonnay, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Bianco,
presenti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.
La denominazione di origine controllata "Colli Berici" puo' essere
utilizzata per definire il vino spumante ottenuto dall'uvaggio di cui
appresso derivante dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli albi
per i relativi vini:
"Garganega" in misura non inferiore al 50%;
"Pinot Bianco", "Pinot Grigio", "Chardonnay", "Sauvignon"
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata "Colli Berici" comprende tutto il territorio dei seguenti
comuni:
Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino,
Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano
dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo, ed in parte nel territorio
dei comuni di: Asigliano, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare,
Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda,
Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da Piazzale Fraccon (Porta Monte) nella citta' di Vicenza, segue
verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro
abitato di Longa're dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est,
segue la strada per Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul
ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della localita'
Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino
a raggiungere il confine tra Longa're e Torri di Quartesolo che segue
con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine
comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longa're fino all'incontro di
questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada
comunale dal Capitello (quota 26) a Colze'.
Segue detta strada, raggiunge localita' Capitello. Da qui con
direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Ca'
Tognoni, Ca' Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto.
Corre lungo la strada secondaria di Ca' Bianca, fino ad innestarsi
sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25.
Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la
strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine
con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare
la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest
prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda. Da Montegalda corre
lungo la provinciale da Montegalda a Montegaldella ripassando il
fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per
Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con
Padova in localita' Ca' Cucca.
Segue, verso sud-ovest, il fine provinciale, toccando la localita'
Cucca, Monticello, Ponte Bianco, Ca' Folletto e proseguendo per lo
scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in
prossimita' di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo
breve tratto a Ca' Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo
la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad
incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il
ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo
poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con
Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di
incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in
prossimita' di Ca' Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in
direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Ca' Schioppa a Ca'
Torre, incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo
segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso
sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la
strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia
dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la
strada di Colloredo che raggiunge.
Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la
localita' Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordo'n.
Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale
di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra
Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-
Asigliano in prossimita' della localita' "Conche".
Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le localita'
Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di
Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa.
Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e
Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della localita'
Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la
medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti
all'Ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada
statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per
Montebello, attraversa il ponte sul Gua' e segue detta strada
passando per le localita' Crosare. Sant'Antonio. Ca' dal Masi,
Monticello di Fara, Santa Giustina, Ca' Quinta fino ad incrociare il
confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-
est fino a raggiungere il fiume Gua' risalendo in riva sinistra fino
alla confluenza con il rio Poscola.
Risale quindi il rio Poscola fino al ponte sullo stesso della
strada fra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-
est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno
e Recoaro.
Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine
comunale tra Montecchio Maggiore e Trissimo. Segue quindi sempre
verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di
Montecchio Maggiore fino ad incontrare il confine comunale di Sovizzo
(quota 45) che segue in direzione nord-est sino a incontrare il T.
Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il
confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la
strada per Costabissara in localita' Case Costa.
Segue tale strada fino alla localita' Ca' Settecamini, da dove, in
direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla
Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zieri
Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e
Monteviale (quota 38).
Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e
raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale.
Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale
pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la localita' Spino. Dal
bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per
seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad
incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo.
Supera detta statale e seguendo, verso sud, l'argine destro del
nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta
e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla
comunale di Sant'Agostino, in localita' Crosara.
Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine
comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso
est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale.
Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e
Villa Bonin, direzione nord-est, fino ad intersecare, prosegue la
strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso
Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed
attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon
(Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.
La zona di produzione delle uve atte a produrre vini della
denominazione di origine controllata "Colli Berici", designabili con
la menzione "Tocai Rosso di Barbarano" o "Barbarano", risulta cosi'
delimitata:
Iniziando dalla localita' Palazzo Bianco, frazione di Lumignano
comune di Longare, si prende la strada comunale per Castagnero
passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e
continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna
confinante fra Costalunga e Cozza (si allega tavola comunale 1:2000)
seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale "Dei
Monti" a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il
centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada
comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Ca'
Ghiotto quota 21.
Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Gianesin
Orfelia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si
tornera' ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a
quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa
Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che
delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada
comunale per Mossano in localita' Palu'. La delimitazione prosegue
lungo la curca di livello che delimita l'unghia del monte passando
per quota 20, localita' Pozzolo, quota 21, quota 19, quota 20,
localita' Ca' Salvi e rientrando quindi nella provincia "Dorsale dei
Berici".
Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza
della strada comunale "Sottocosta" si prosegue quindi la
delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra fino a
quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato
quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita
l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla "Dorsale dei Berici",
si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla
confluenza per Villaga quota 19. Si gira quindi a destra e si segue
la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23
e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di
Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e
proseguendo verso ovest si passa Ca' Oche si gira a destra per quota
22, quota 19, la Roca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo
alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, L. Tapparo, fino
al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa
per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra
localita' Tarche, quota 96.
Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio
della strada comunale per Barbarano. Passata localita' Crosaron e
quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si
oltrepassano le colonie di Giovanni, fino ad attraversare la strada
"Dorsale dei Berici" in vicinanza della quota 206.
Da qui si prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della
Cengia toccando le quote 356, 250, 290, e rimettendosi nella comunale
da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a localita' Ca'
Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Ca'
Rigo fino a raggiungere Ca' Marziai e da qui per la carrareccia si
raggiunge la strada comunale Nanto - Monti in localita' Monte della
Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a localita'
Chiesa Vecchia di Nanto.
Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco
passando sopra Ca' Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106,
passando a nord dell'abitato Castagnero per quota 93. Da qui si
prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il
cimitero di Lumignano.
Si prosegue per quota 73 e 25 fino a giungere a Palazzo Bianco,
punto di partenza.
Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti
attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28
e per i quali si allega planimetria catastale 1:5000.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione
all'albo prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di
piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od
eccessivamente freschi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
dovra' superare per i vini:
Tocai Bianco, Sauvignon, Pinot Bianco, Tocai Rosso e Cabernet 120
q.li, Merlot 130 q.li, Garganega e Chardonnay 140 q.li.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8
maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo
di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici"
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo
previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino da tavola.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini:
Tocai Bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot Bianco, Tocai Rosso, Cabernet
e Chardonnay un titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,5%,
Cabernet "riserva": 11,50% e al vino Garganega un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo: 10%.
Le uve dalle varieta' Tocai Rosso destinate alla produzione del
vino di cui alla denominazione "Tocai Rosso di Barbarano" e "Rosso
Barbarano" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo: 11%.
Le uve destinate alla produzione dei "Colli Berici" spumante
possono partire da un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 9,5%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata nell'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni
confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra
provincia.
Per l'utilizzazione della menzione "Tocai Rosso di Barbarano" o
"Barbarano", le uve prodotte nel territorio di produzione, come
delimitato all'art. 3 possono essere vinificate solo all'interno
della zona di produzione "Colli Berici" di cui al medesimo articolo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per i vini Garganega, Tocai Bianco, Merlot, Sauvignon, Pinot Bianco,
Chardonnay, Tocai Rosso e Cabernet.
Per l'arricchimento e' consentito l'uso oltre che del mosto
concentrato rettificato, del mosto concentrato ottenuto da uve
prodotte nella stessa zona di produzione.
La denominazione di origine controllata "Colli Berici" puo' essere
utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosti e vini
che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabili nel
presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga
a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme
sulla preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino "Colli Berici" spumante deve avvenire
entro il territorio della regione Veneto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Garganega:
colore: giallo paglierino dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo,
giusta acidita', armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Tocai Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon:
colore: giallo paglierino:
odore: delicato, profumo caratteristico della verieta';
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale nimima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot Bianco
colore: bianco paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso caratteristico della varieta';
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico di corpo pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai Rosso:
colore: rosso rubino, non molto intenso;
odore: vinoso, intenso, caratteristico della varieta';
sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (11,5 per il
"Tocai rosso di Barbarano" o "Barbarano");
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varieta';
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Colli Berici" Spumante:
colore: paglierino, piu' o meno chiaro, brillante, con spuma
persistente;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: secco, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco minimo: 14 per mille;
zuccheri residui massimo: 15 gradi.
Art. 7.
La qualificazione aggiuntiva "riserva" puo' essere utilizzata dal
vino
"Colli Berici" Cabernet ottenuto da vini aventi le caratteristiche di
cui all'art. 4, decimo comma, ed immesso al consumo dopo un
invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno sei mesi in botte, a
partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione del vino.
La specificazione aggiuntiva "Tocai rosso di Barbarano" o
Barbarano" e' riservato al prodotto ottenuto dalle uve di "Tocai
rosso", raccolte nell'area collinare di piu' antica tradizione di cui
all'art. 3 e aventi al consumo un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di almeno 11,5%.
E' vietato usare alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui i vini cosi' qualificati sono ottenuti.
Tutti i vini di cui alla presente denominazione di origine
controllata "Colli Berici" debbono essere immessi al consumo in
recipienti di vetro.
Per i vini "Colli Berici Cabernet riserva" e "Colli Berici Tocai
Rosso di Barbarano" o "Colli Berici Barbarano" l'immissione al
consumo puo' avvenire solo in contenitori di vetro tradizionali con
abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio e per la loro
chiusura e' vietato l'impiego di chiusura tipo: tappo a corona, a
strappo, a vite o simili.
Per i vini di cui al precedente comma e' obbligatorio riportare
inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla
specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
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