Colli Berici Doc - Proposta modifiche al disciplinare di produzione - 2026
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Colli Berici».
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Colli Berici».
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Colli Berici” comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Vicenza: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo;
La Docg Colli Bolognesi Classico Pignoletto è ottenuto da almeno il 95% di Pignoletto.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Colli Bolognesi" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 318 del 2 dicembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14 maggio 1980 e decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 novembre 1985), propone la modifica del disciplinare medesimo
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" propone il riconoscimento del disciplinare di produzione
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.
Modificazione alla denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali" e approvazione del nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi".
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Igt «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, Budoni e San Teodoro in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba in Provincia di Sassari.
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la richiesta di cancellare la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colli del Sangro IGP, presentata dall’Italia il 23 maggio 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Proposta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, della cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta Colli del Sangro dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.
Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" Bianco previsto nella misura di 19 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, e' modificato nella misura di 16 per mille.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto: Grechetto minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot
riserva: Merlot minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"
Cabernet sauvignon riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay
riserva: Gamay: minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli
del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo: Trebbiano: minimo il 40%.
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva,
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello,
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato: Sangiovese: almeno il 40%.
Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé: Pinot nero minimo 50% , Chardonnay e/o Pinot bianco 50%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto: Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno l'85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto: Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%. Sangiovese: almeno il 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno (Provincia di Perugia)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
La doc Colli dell'Etruria Centrale è riservata a vini specifici delle tipologie Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva prodotti in alcuni comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle doc Colli di Conegliano ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione