Ciro' Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 1990
Il disciplinare di produzione della doc Ciro' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e' sostituito per intero con il testo seguente
ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989
Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Ciro'".
(GU n.85 del 11-4-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 2 aprile 1969 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Ciro'"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 dell'11 novembre 1988;
Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola
locale nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di
accogliere in parte le istanze sopra citate;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Ciro'" riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 1969 e' sostituito per intero con il
seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Ciro'"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Ciro'" e' riservata ai
vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini "Ciro'" rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti composti dal vitigno Gaglioppo.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Greco bianco presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.
Il vino "Ciro'" bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti
da vigneti composti dal vitigno Greco bianco.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dal vitigno Trebbiano toscano presenti nei vigneti fino
ad un massimo del 10% del totale delle viti.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso
indicate che comprendono in tutto i territori dei comuni di Ciro' e
Ciro' Marina ed in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
Tali zone sono cosi' delimitate:
Prima zona:
da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa)
risale il torrente Perticara fino all'altezza del primo affluente di
sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa
che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese; segue questi
fino al gruppo di case (all'altezza di Palazzina Caparra), da qui
seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in
linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e
raggiunge il confine comunale tra Ciro' Marina e Melissa.
Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa
Bianca fino in prossimita' di quota 166 da dove prende il sentiero
verso sud ed il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando
per le quote 204, 199 e 139, in prossimita' di quest'ultima segue il
sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove
in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174
e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da
dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107
attraversando cosi' Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107
verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul
confine comunale tra Melissa e Strongoli, segue tale confine fino a
quota 340 sulla strada provinciale Strongoli-Melissa in prossimita'
di Cozzo Granatello.
Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strongoli
fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la strada per S.
Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimita' di C. Muzzonetti; da
tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a
raggiungere il confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo
fino alla confluenza dei tre confini comunali di Melissa, Ciro' e
Carfizzi, di qui segue il confine ovest del comune di Ciro' fino a
raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue
costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a M. Lelo da dove
segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza
costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimita' della quota 107
da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa
attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da
quota 227 segue il sentiero fino a raggiungere il T. Lelo che
attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire
l'impluvio tra Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta
tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a
ques'ultima quota; da qui procede sempre nella stessa direzione
seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123.
Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a
quota 181.
Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando
per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che
passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia ad est questo ultimo
seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che
costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino
al bivio all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del
T. Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimita'
di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli - strada
statale 106.
Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici
di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a
raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d'acqua
affluente di destra del T. Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e
si congiunge alla strada che attraversa la localita' Carponetto dove
oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio
abbandona la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso
d'acqua fino a reggiungere la quota 171 tra Roria' e Porro; da qui,
in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le localita'
Roria' e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge S.
Leo (quota 302); da S. Leo in linea retta raggiunge a nord-est,
passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino
alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona e'
delimitata verso sud del mare Jonio fino al torrente Perticara.
Seconda zona:
sita nel comune di Crucoli e' delimitata ad est dalla provinciale
Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimita'
dell'acquedotto del Lese quota 59 nella zona di Mad.na di Manipuglia.
Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto
del Lese fino all'incrocio quota 180; da tal punto segue la strada
secondaria e successivamente il sentiero fino al T. Giardino
costeggiando C. Scaglia. Risale quindi il T. Giardino fino
all'altezza di quota 143, quindi in direzione ovest segue una linea
spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero
che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero
all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione
di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue
verso nord passando per le quote 240 e 148; da quest'ultima segue il
sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impluvio
portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le
Monache, segue tale corso d'acqua fino a quota 61. Da tale punto
segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194,
155, 88, attraversa il T. Giardino prosegue verso le quote 134 e 59
sulla strada Torretta-Crucoli.
Terza zona:
sita nel comune di Crucoli in localita' Piano di Mazza e'
delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli strada
statale 106 all'altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud,
passa per la quota 27 giunge al fontanile, prosegue quindi sempre
lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d'acqua
portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino
all'altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a
raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre
percorrendo il sentiero fino a raggiungere la strada statale
Crucoli-strada statale 106 (quota 33).
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Ciro'" rosso, rosato e bianco devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Ciro'"
rosso e rosato non deve essere superiore ai quintali 115 per ettaro
di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa
per la produzione del vino "Ciro'" bianco non deve essere superiore
ai quintali 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in
coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per il "Ciro'" rosso e rosato ed al 72% per il "Ciro'" bianco.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione nonche' quelle di conservazione e di
invecchiamento del vino "Ciro'" rosso, devono essere effettuate
nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nelle zone di
produzione delimitate.
Il vino "Ciro'" rosso non puo' essere immesso al consumo prima del
1 giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12 per i vini "Ciro'" rosso
e rosato e di 10,5 per il vino "Ciro'" bianco.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Ciro'" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con
l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Ciro'" rosato:
colore: rose' piu' o meno intenso;
odore: delicato e vinoso;
sapore: secco, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Ciro'" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso e gradevole;
sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Al vino "Ciro'" rosso proveniente da uve prodotte e vinificate nei
territori comunali di Ciro' e Ciro' Marina e' riservata la qualifica
aggiuntiva di "classico".
I vini "Ciro'" rosso e "Ciro'" rosso classico provenienti da uve
che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13
e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo
alcolometrico volumico complessivo minimo di 13,5 possono fregiarsi
della qualificazione "superiore".
I vini "Ciro'" rosso superiore e "Ciro'" rosso classico superiore
che siano stati sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a due
anni, possono portare in etichetta la qualificazione "riserva". Il
periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Ciro'" di cui
all'art. 1 puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve, purche' veritiera e documentabile. Tale indicazione e'
obbligatoria per la tipologia riserva.
Art. 8.
Alla denominazione di origine "Ciro'" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Ciro'"
rosso, rosato e bianco, vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare, e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 1989
COSSIGA
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1990
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 391
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