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Ciro' Doc - Approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Ciro' doc

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Ciro', di  cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22  maggio 2025, e' approvata. 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 28 luglio 2025  

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Ciro'».
(25A04417)

(GU n.185 del 11-8-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024,
e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 139 del 4 giugno 1969, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ciro'»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine protetta dei vini «Ciro'»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio per la
tutela e la valorizzazione dei vini DOC Ciro' e Melissa, acquisita al
prot. ingresso n. 0249993 del 15 maggio 2023, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta dei vini «Ciro'», nel rispetto della procedura di
cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, e
subordinata al riconoscimento delle DOCG Ciro' Classico, richiesto
con separato procedimento;
Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei
vini DOC Ciro' e Melissa e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma
1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere
le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge
per la denominazione di origine controllata dei vini «Ciro'»;
Considerato che con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1518 della
Commissione, del 18 luglio 2025, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea Serie L del 25 luglio 2025) l'indicazione geografica «Ciro'
Classico» (DOP) e' stata iscritta nel registro delle indicazioni
geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Calabria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 ottobre 2024,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Ciro'»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 117 del 22 maggio 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Ciro'», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Ciro'», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Ciro'», consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo
documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente,
negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
3. E' autorizzato lo smaltimento delle giacenze di vini gia'
certificati o atti a divenire DOC Ciro' con menzione Classico,
derivanti dalle campagne vitivinicole 2024/2025 e precedenti, a
condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti
stabiliti, per la pertinente tipologia, dal disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Ciro'» precedentemente vigente, cosi' come da ultimo modificato dal
decreto del 7 marzo 2014, e che ne sia verificata la rispondenza da
parte del competente organismo di controllo.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Ciro'» consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 28 luglio 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Ciro'»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Ciro'» e' riservata
ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
a) rosso, anche nelle tipologie «superiore» e «superiore
riserva»;
b) rosato;
c) bianco.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini «Ciro'» rosso e rosato devono essere ottenuti da uve
prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Gaglioppo minimo 80%,
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca
rossa provenienti dalle varieta' idonee alla coltivazione nella
Regione Calabria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004
e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente
disciplinare, fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varieta'
Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, che
possono concorrere fino ad un massimo del 10%.
Il vino «Ciro'» bianco deve essere ottenuto da uve prodotte da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Greco bianco minimo 80%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente fino ad un massimo del 20%, le uve a bacca bianca
provenienti dalle varieta' idonee alla coltivazione nella Regione
Calabria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e
successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

A. Le uve destinate alla produzione dei vini «Ciro'» rosso, anche
nelle tipologie «superiore» e «superiore riserva», rosato e bianco
devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata,
che comprende in tutto i territori dei Comuni di Ciro' e Ciro' Marina
e in parte i territori dei Comuni di Melissa e Crucoli. Tale zona e'
cosi' delimitata:
Prima zona:
Da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre
Melissa) risale il torrente Perticara fino all'altezza del primo
affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale
per Melissa, che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese;
segue questi fino al gruppo di case (all'altezza di Palazzina
Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la
quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa
per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Ciro' Marina e
Melissa.
Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di
Timpa Bianca fino in prossimita' di quota 166 da dove prende il
sentiero verso sud e il crinale che si affaccia su Serra Basilisca
passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimita' di quest'ultima
segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221
da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere
quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota
111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107
attraversando cosi' Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107
verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul
confine comunale tra Melissa e Strogoli, segue tale confine comunale
fino a quota 340 sulla strada provinciale Strogoli-Melissa in
prossimita' di Cozzo Granatello.
Verso nord prosegue per la strada provinciale
Melissa-Strogoli fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la
strada per San Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimita' di
Casa Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per
quota 358 fino a raggiungere il confine comunale tra Melissa e
Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini di
Melissa, Ciro' e Carfizzi, di cui segue il confine ovest del Comune
di Ciro' fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di
Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino
a Monte Lelo da dove segue verso nord il confine tra le Province di
Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in
prossimita' della quota 107 da dove segue una linea spezzata in
direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada
Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero fino a
raggiungere il torrente Lelo che attraversa per procedere in
direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra il Lelo e
Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e
145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest'ultima quota; da
qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata
passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada
Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181. Dalla quota
181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote
132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il
Carinello e Colle Schino, costeggia a est quest'ultimo seguendo il
medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il
torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio
all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del torrente
Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimita' di
quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli, strada
statale 106.
Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle
pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a
raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d'acqua
affluente di destra del torrente Sorvito che passa per le quote 83 e
84 e si congiunge alla strada che attraversa la localita' Carponetto
dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio
abbandonata la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso
d'acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Roria' e Porro; da qui,
in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le localita'
Roria' e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge San
Leo (quota 302); da San Leo in linea retta raggiunge a nord-est,
passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino
alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona e'
delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.
Seconda zona:
Sita nel Comune di Crucoli e' delimitata ad est dalla
provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimita'
dell'acquedotto del Lese a quota 59 nella zona di Madonna di
Manipuglia.
Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando
l'acquedotto del Lese fino all'incrocio di quota 180; da tale punto
segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al
torrente Giardino, costeggiando Casa Scaglia. Risale quindi il
torrente Giardino fino all'altezza di quota 143, quindi in direzione
ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da
qui segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi
il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta
in direzione di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di
Caposerra prosegue verso nord passando per le quote 240 e 148, da
quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il
fosso d'impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra
Cavallo e le Monache, segue tale corso d'acqua fino a quota 61. Da
tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le
quote 194, 155, 88, attraversa il torrente Giardino, prosegue verso
le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.
Terza zona:
Sita nel Comune di Crucoli in localita' Piano di Mazza e'
delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli, strada
statale 106 all'altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud,
passa per la quota 27, giunge al fontanile, prosegue quindi sempre
lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d'acqua
portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino
all'altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a
raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre
percorrendo il sentiero statale 106 (quota 33).

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Ciro'» rosso, rosato e bianco devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque quelle piu' idonee a
conferire ai vini le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative
necessarie.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, o in alternativa,
quelli piu' adatti a conferire alle uve ed ai vini le succitate
caratteristiche.
E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Ciro'»
rosso e rosato non deve essere superiore a 11,5 t per ettaro di
vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per
la produzione dei vini «Ciro'» bianco non deve essere superiore a
12,5 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata purche' la produzione non superi il 20%
i limiti medesimi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12 per i vini «Ciro'»
rosso e rosato e di gradi 10,5 per il vino «Ciro'» bianco.
La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del
Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto
delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un
limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare, dandone immediatamente
comunicazione al competente organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, nonche' quelle di conservazione,
di invecchiamento dei vini «Ciro'» rosso, rosato e bianco devono
essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate
dall'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni possano essere
effettuate anche nei comuni il cui territorio comunale ricade solo
parzialmente nelle zone di produzione, delimitate all'art. 3 del
presente disciplinare.
Il vino «Ciro'» rosso non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle
uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol per i vini
«Ciro'» rosso e rosato e del 10,50% vol per il vino «Ciro'» bianco.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per i vini a denominazione di origine controllata «Ciro'».
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, ma non
oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutta la partita.
Il vino «Ciro'» rosso non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle
uve.
I vini «Ciro'» rosso superiore che siano stati sottoposti ad un
invecchiamento non inferiore a due anni, possono riportare in
etichetta la qualifica di «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 1 nell'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Ciro'» rosso:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso, con riflessi
violacei, con tendenza al granato nelle riserve;
odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con
l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20,0 g/l;
zuccheri riduttori residui massimo 4,0 g/l;
«Ciro'» rosato:
colore: rose' piu' o meno intenso;
odore: delicato e vinoso;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 17,0 g/l;
«Ciro'» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali
riflessi verdognoli;
odore: armonico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
I vini «Ciro'» rosso provenienti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 13,00% vol e che all'atto
dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico
complessivo minimo del 13,50% vol, possono fregiarsi della
qualificazione di «superiore».
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Ciro'», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, fine, selezionato,
vecchio» e similari.
E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi
aziendali, a ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che
non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel
rispetto delle specifiche norme vigenti in materia. Nella
designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Ciro'»
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo n. 61/2010.
Sulle bottiglie od altri recipienti autorizzati contenenti il
vino «Ciro'» per l'immissione al consumo deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Il termine superiore deve seguire in etichetta le parole «Ciro'
rosso».
Per le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo per la
DOC «Ciro'» ed i relativi vini sono ammesse le scelte vendemmiali e
le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base
ampelografica sia compatibile, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8.
Confezionamento

Per i vini «Ciro'» e' consentita l'immissione al consumo soltanto
in recipienti di vetro.
Le bottiglie od i fiaschi, contenenti vini «Ciro'», all'atto
dell'immissione al consumo, devono essere, anche per quanto riguarda
la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un
vino di pregio.
Per il confezionamento dei vini «Ciro'» rosso superiore riserva
deve essere usato esclusivamente tappo di sughero raso bocca.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende in tutto i territori dei
Comuni di Ciro' e Ciro' Marina e in parte i territori dei Comuni di
Melissa e Crucoli.
Il comprensorio del Ciro', ricade all'estremo nord della
Provincia di Crotone, sul litorale della costa Ionica e nel suo
entroterra collinare sino alle prime pendici della Sila. Comprende un
territorio esteso per circa 20.000 ettari si estende lungo la fascia
litorale ionica per circa 25 km e si spinge per oltre 10 km
nell'entroterra. Dalle zone litoranee si passa alle superfici
terrazzate poste ad ovest di punta Alice. Procedendo ancora verso
l'interno si incontrano le colline a profilo molto regolare, che
conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine si
ritrovano dei conglomerati e le sabbie delle zone piu' interne che,
sono facilmente riconoscibili per le pendenze piu' aspre.
L'area e' interamente occupata da sedimenti pliocenici che si
adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il
miocene avviene gradualmente con l'interposizione di locali
affioramenti conglomeratici. Nei pressi dei piccoli centri abitati il
Miocene conglomeratico viene ricoperto da un'altra formazione
stratigrafica denominata informalmente argille «varicolori».
I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate
prevalentemente nel periodo autunno-inverno, raggiungono il loro
valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.
La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto
ed il minimo nel mese di gennaio. Siamo in presenza di un clima che
va da subumido a subarido con una forte deficienza idrica in estate e
una concentrazione estiva dell'efficienza termica. La variabilita'
delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la
diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata
diversita' delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi
collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le
formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in questo caso suoli da
poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50
cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche
superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli
fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di
argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media
e reazione subacida.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere il vino «Ciro'». L'attuale vino «Ciro'», deriva da un vino
che anticamente era chiamato «Krimisa». Il nome probabilmente deriva
da quello di una colonia greca, Cremissa appunto, situata dove ora
sorge Ciro' Marina. A Cremissa sorgeva peraltro un importante tempio
dedicato al dio del vino, Bacco, e Krimisa era il vino offerto in
dono agli atleti vincitori delle Olimpiadi. Nel Cinquecento e per
tutta l'epoca moderna il vino viene descritto come uno degli elementi
caratterizzanti un'agricoltura e un'economia propri di una Calabria
felix, prospera, fertile, secondo immagini veritiere che vengono
tramandate da padre in figlio. Per rinnovare l'antica tradizione, il
«Ciro'» e' stato servito come vino ufficiale alle Olimpiadi svoltesi
a Citta' del Messico nel 1968. Milone di Crotone, vincitore di ben
sei edizioni dei giochi di Atene, era un grande estimatore di questo
vino.
Base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione
del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati
nell'area di produzione. I piu' rappresentativi sono il Gaglioppo ed
il Greco bianco.
Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali
che consentono di perseguire la migliore e razionale disposizione
sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco
ed in rosso di vini tranquilli.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La DOC «Ciro» e' riferita alle tipologie di cui all'art. 1 che
dal punto di vista analitico ed organolettico presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente
fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici del vitigno.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L'orografia collinare dell'areale di produzione e l'esposizione
prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente
adeguatamente ventilato, luminoso.
Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni,
interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite,
contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico
chimiche ed organolettiche «Ciro'» che rimane uno dei vini tipici ed
autoctoni coltivati in Calabria. Per questo vino nel corso della
lunga storia, sono stati innescati ad opera dell'uomo processi
innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli. Questa
attivita', pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche
tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo
encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando
per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno.
Questa valutazione rende la viticoltura cirotana, un cardine
dell'economia territoriale, un suo punto d'orientamento
macroeconomico, sia per la qualita' e la caratura del simbolo
agroalimentare che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con
l'ambiente rurale.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

Pdf Scarica documento su Ciro' Doc - Approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione

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