Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: DOC) dei vini Montecucco, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.
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Modifica all''art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Montecucco :
«Art. 5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico piu' ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purche' siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.».
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Montecucco
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 40%) o Malvasia Bianca e/o Grechetto Bianco e/o Trebbiano Toscano (min. 70%).
Rosato: Sangiovese e/o Ciliegiolo (min. 60%).
Rosso: Sangiovese (min. 70%)
La zona di produzione delle uve è collocata all’interno della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 31 gennaio 2025 (C/2025/605) e' stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana: denominazione di origine controllata e garantita - DOCG) dei vini «Montecucco Sangiovese», avvenuta con decreto ministeriale 12 aprile 2024, e successiva integrazione di cui al decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2024 e n. 221 del 20 settembre 2024.
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Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Montecucco Sangiovese
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I vini Docg Montecucco Sangiovese devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata provenienti da vigneti Sangiovese: minimo 90%.
La zona di produzione ricade all’interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, in provincia di Grosseto
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Monteregio di Massa Marittima
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 50%), Viognier.
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei Comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei Comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.
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Montescudaio
Bianco: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, (min. 85%).
Rosso: Sangiovese (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC “Montescudaio” ricade nella parte sud della provincia di Pisa e comprende i terreni “ vocati “ alla produzione di qualità dei territori amministrativi dei comuni di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.
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Possono concorrere alla produzione del Morellino di Scansano anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.
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