Moscadello di Montalcino Doc - Parere modifica disciplinare 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscadello di Montalcino riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985), propone la modifica del disciplinare medesimo.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".
(GU n.29 del 5-2-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985), propone la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Moscadello di Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dal vitigno Moscato bianco.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per
la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15 per cento.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del "Moscadello di Montalcino" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da
considerarsi idonee ai fini dell'iscrizione all'albo previsto
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
esposizione adatti i cui terreni, di natura argillo-calcarea o
argilloso silicea, non siano di altitudine superiore ai 600 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Moscadello di Montalcino" non deve essere superiore a q.li 100 per
ettaro di coltura specializzata.
Per il "Moscadello di Montalcino" qualificato "vendemmia tardiva"
la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere
superiore a q.li 50 per ettaro di coltura specializzata.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20
per cento il limite medesimo.
La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla Regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti
dalla Regione non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino
"Moscadello di Montalcino" un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 10%.
Per la produzione della tipologia "vendemmia tardiva" le uve,
ammesse nelle condizioni richieste e sottoposte ad eventuale
ulteriore parziale appassimento, debbono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, affinamento ed imbottigliamento
devono essere effettuate asclusivamente nel territorio del Comune di
Montalcino.
La presa di spuma per il tipo frizzante deve avvenire solo
attraverso fermentazione naturale.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti relative al tipo di vino prodotto.
La resa massima delle uve da vino non deve essere superiore al
65%.
Per il "Moscadello di Montalcino" qualificato "vendemmia tardiva"
la resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 45%.
Qualora le rese superino i limiti sopra indicati le eccedenze non
avranno diritto alla denominazione di origine controllata.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino qualificato "vendemmia tardiva" decorre dal 1
ottobre.
Art. 6.
Il "Moscadello di Montalcino" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: aroma caratteristico delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% di cui almeno
un quarto ancora da svolgere;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Il "Moscadello di Montalcino" puo' essere prodotto nel tipo
frizzante con le stesse caratteristiche sopra indicate e con spuma
fine e vivace.
Il "Moscadello di Montalcino" vendemmia tardiva all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino o giallo dorato;
odore: aroma caratteristico delicato e persistente;
sapore: aromatico, dolce e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 15 di cui
almeno 11,5 gradi svolti ed un minimo da svolgere di gradi 3,5 in
alcol potenziale;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
sentita la regione Toscana di modificare, con proprio decreto, i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
Art. 7.
Il "Moscadello di Montalcino" nel tipo tranquillo, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare, puo' essere qualificato
"vendemmia tardiva".
Il "Moscadello di Montalcino" vendemmia tardiva non puo' essere
immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di
almeno dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata
di vendemmia. Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta
fermentazione che si attenuta nei mesi freddi.
Il "Moscadello di Montalcino" puo' essere prodotto nella tipologia
"frizzante" con le caratteristiche di cui al precedente art. 6.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra,
naturale, superiore, scelto, selezionato, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente. E' consentito inoltre l'uso di indicazioni geografiche
o toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, localita',
fattorie, zone, mappali e vigneti dai quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
Il vino "Moscadello di Montalcino" deve essere immesso al consumo
in bottiglie di vetro limitatamente alle seguenti capacita': litri
0,375, 0,500, 0,75 - 1,5 - 3 - 5. Sulle bottiglie stesse deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
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Enantio N - idoneita' alla coltura della varieta' di vite ad uva da vino »
