1 “La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Carso” o “Carso – Kras” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonché l’intero territorio del comune di Doberdò del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d’Isonzo in provincia di Gorizia.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, e' sostituito per intero con il testo seguente
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Collio Goriziano o Collio
Rosso:
Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Pinot Nero (min. 85%).
Bianco:
Chardonnay e/o Malvasia Istriana e/o Pinot Bianco e/o Picolit e/o Pinot Grigio e/o Riesling Italico e/o Sauvignon e/o Friulano (min. 85%), Müller Thurgau e/o Traminer Aromatico (max. 15%), Ribolla Gialla.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate: Prima zona: tale zona e' delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario.
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino. L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
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Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore : Modifica del nome della denominazione da «delle Venezie» a «Trevenezie»
La zona delimitata di produzione per l’ottenimento dei vini designati con l’indicazione geografica «Trevenezie»/«Tri Benečije» comprende:
- per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo della provincia;
- per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
- per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste
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-Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
Bianco: Chardonnay e/o Malvasia e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Riesling Italico e/o Riesling Renano e/o Sauvignon e/o Verduzzo e/o Tocai Friulano e/o Malvasia Istriana e/o Moscato Giallo e/o Traminer aromatico e/o Verduzzo Friulano (min. 85%).
Rosso e Rosato: Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Pinot Nero
e/o Franconia e/o Schioppettino e/o Refosco dal Peduncolo Rosso e/o Pignolo, Moscato Rosa (min. 85%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli
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La doc «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina») è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco; Spumante (categoria V.S.); Spumante Metodo Classico; Ribolla gialla Spumante (categoria V.S.); Ribolla gialla Spumante metodo classico; Chardonnay; Friulano; Malvasia; Pinot bianco o Pinot blanc; Pinot grigio o Pinot gris; Riesling; Sauvignon o Sauvignon Blanc; Traminer aromatico;
Verduzzo friulano; Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso; Rosso.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc dei vini Prosecco, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 23 dicembre 2025 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6773) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini Prosecco, di cui al decreto 22 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2025.
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Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022.
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