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Cannonau di Sardegna Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1992

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cannonau

La denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e' riservata ai vini rossi e rosati che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 1992  

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Cannonau di Sardegna".

(GU n.272 del 18-11-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Cannonau di Sardegna" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini
"Cannonau di Sardegna" formulata dal comitato stesso e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1989;
Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di
accogliere parzialmente le suddette istanze;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Cannonau di Sardegna", approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, e' sostituito per
intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore
il 1› novembre 1992.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1992, i vini "Cannonau di Sardegna" provenienti da vigneti
non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui
all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi terreni vitati agli appositi albi dei vigneti entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1992
Il Ministro: FONTANA
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e'
riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
I vini "Cannonau di Sardegna" devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Cannonau. Possono
concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente,
nella misura massima del 10%, le uve provenienti dai vitigni a bacca
nera raccomandati o autorizzati nella regione sarda.

Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della
regione Sardegna.
La sottodenominazione geografica tradizionale "Oliena" o "Nepente
di Oliena" e' riservata al "Cannonau di Sardegna" proveniente da uve
prodotte e vinificate nell'intero territorio comunale di Oliena ed in
parte di quello di Orgosolo (Nuoro).
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dall'estremo sud della zona e' cioe' dal punto di
incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le
sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest
il confine comunale di Oliena fino alla localita' Settile Osporrai
dove incrocia, in prossimita' della quota 953, un affluente di riu
Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu
fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud,
lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di
sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il
corso di acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di
delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad
incrociare quella tra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in
direzione di Oliena e, superato il km 17, segue il fosso che si
dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 550
metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso
est, fino a ricongiursi con la strada per Oliena in prossimita' del
ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad
incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino
al corso d'acqua Virdarosa; prosegue verso ovest, lungo il medesimo e
raggiunge la localita' Rovine di Santa Maria, da dove prende il
sentiero per la localita' rovine di San Paolo e passando per Furtana
Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest
attraversando la localita' Teulaspru; raggiunge cosi' la strada che
porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest
incrocia al km 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada
verso nord e al km 7,550 circa, incrocia il confine comunale di
Oliena, che segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud
fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di
Oliena, Orgosolo e Dorgali.
La sottodenominazione geografica tradizionale "Capo Ferrato"
riservata al "Cannonau di Sardegna" proveniente da uve prodotte e
vinificate nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito,
Villaputzu e Villasimius (Cagliari).
La sottodenominazione geografica tradizionale "Jerzu" e' riservata
al "Cannonau di Sardegna" proveniente da uve prodotte e vinificate
nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Cannonau di Sardegna" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da escludere i terreni umidi, in particolare se
interessati dalla falda freatica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Cannonau di Sardegna" non deve essere superiore a q.li 110 di uva
per ettaro di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quello
specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Le uve devono assicurare ai vini "Cannonau di Sardegna" rosso e
rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Cannonau di
Sardegna" rosso "riserva" debbono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 13%.
Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini "Cannonau di
Sardegna" rosso "riserva" e "Cannonau di Sardegna" liquoroso le rela-
tive uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui
relativi registri dovra' essere espressamente indicata la
destinazione delle uve medesime.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
dei vini "Cannonau di Sardegna" debbono avvenire nel territorio di
cui all'art. 3.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
del "Cannonau di Sardegna" designato con una delle sottodenominazioni
previste nel presente disciplinare "Oliena o Nepente di Oliena",
"Capo Ferrato" e "Jerzu" debbono essere effettuate nell'ambito delle
rispettive zone di produzione delle uve di cui al precedente art. 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del
prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego
di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoia.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
in prodotto finito.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
I vini "Cannonau di Sardegna" non possono essere immessi al
consumo prima del 1› aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso "riserva" deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due
anni, a partire dal primo dicembre dell'anno di raccolta, di cui
almeno sei mesi in botti di rovere o di castagno.

Art. 6.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente all'arancione
con l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino "Cannonau di Sardegna" rosato all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosa brillante;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estracco secco netto minimo: 19 per mille.
E' facolta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
La menzione "Riserva" e' riservata alla tipologia di vino
"Cannonau di Sardegna" rosso proveniente da uve aventi le
caratteristiche di cui all'art. 4 del presente disciplinare, che sia
sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di cui
all'art. 5 ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 13%.
La denominazione "Cannonau di Sardegna" puo' anche essere
utilizzata per i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle
condizioni previste per la produzione della tipologia "Riserva"
usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di alcool di origine
viticola al mosto od al vino naturale di base. La resa massima delle
uve in vino e' fissata nel limite del 70% tenuto conto dell'aggiunta
di alcool.
Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso puo' essere preparato nei
seguenti tipi "secco" e "dolce naturale" con le seguenti
caratteristiche al consumo, oltre a quelle stabilite a titolo
generale per il "Cannonau di Sardegna" rosso:
Tipo secco:
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;
zuccheri riduttori: non superiori ai 10 g/l;
acidita' totale minima: 3,5 per mille.
Tipo dolce naturale:
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16%;
zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;
acidita' totale minima: 3,5 per mille.
Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso non puo' essere immesso al
consumo in data anteriore al 1› settembre dell'anno successivo a
quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di
invecchiamento in botte.

Art. 7.
Nella designazione e presentazione della denominazione di origine
controllata "Cannonau di Sardegna" le sottodenominazioni geografiche
"Oliena" o "Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu" sono
riservate ai rispettivi vini provenienti dalle uve prodotte nelle
zone delimitate all'art. 3 e vinificate nell'ambito delle relative
zone di vinificazione specificate all'art. 5 del presente
disciplinare.
In sede di designazione le sottodenominazioni geografiche "Oliena"
o "Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu" devono figurare in
etichetta alla stessa altezza della denominazione "Cannonau di
Sardegna" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di origine
controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra quest'ultima
dicitura ed il nome "Cannonau di Sardegna". In ogni caso tali
menzioni geografiche devono figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione
"Cannonau di Sardegna", della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
In sede di designazione le qualificazioni "Riserva" e "Liquoroso"
devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura obbligatoria
"denominazione di origine controllata" e riportate in caratteri di
dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per la
denominazione "Cannonau di Sardegna", della stessa evidenza e sulla
medesima base colorimetrica.
In sede di designazione il riferimento al contenuto in zuccheri
per la tipologia "liquoroso" deve essere effettuato utilizzando la
locuzione "secco" o "dolce naturale".
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Cannonau di Sardegna" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Nella designazione e presentazione dei vini "Cannonau di Sardegna"
deve essere riportata sulle bottiglie o altri recipienti
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di
Sardegna" ai fini dell'immissione al consumo debbono essere
confezionati in recipienti di vetro di capacita' non superiore a 1,5
litri.
I contenitori di capacita' non superiore a 0,5 litri possono
essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le sole capacita'
superiori ammesse di 0,750 litri e 1,5 litri e' prevista
esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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