Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La Docg Colli di Conegliano è prodotto nelle tipologie:
bianco; rosso, anche in versione riserva; Refrontolo, anche in versione passito; Torchiato di Fregona.
Il Colli di Conegliano, bianco e rosso, si ottiene dalle uve prodotte nei territori dei comuni di Conegliano, Susegana, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor, Revine Lago, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, San Fior e San Vendemiano.
La tipologia Torchiato di Fregona si ottiene dalle uve prodotte nei comuni di Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore.
La tipologia Refrontolo si ottiene dalle uve prodotte in tutto o in parte del territorio dei comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.
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La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "COLLI DI FAENZA" comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme della provincia di Ravenna e la parte a sud della SS. n. 9, Via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castelbolognese della provincia di Ravenna;
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Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni: Provincia di La Spezia : Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia. Provincia di Massa : Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
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La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Parma” comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Neviano degli Arduini, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dè Melegari.
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****Contiene aggiornamenti al 06/08/2020
La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", si colloca all’interno della provincia di Rimini e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana e Verucchio.
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».
Art. 2
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno, nella regione Campania.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini Colli di Scandiano e di Canossa.
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Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d’Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo,Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d’Enza e Cavriago.
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Creata nel 1997, Regione Emilia-Romagna, Provincie Bologna, Tipo di denominazione DOC
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini “COLLI D’IMOLA” comprende i territori a vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna: Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia. Per i Comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia il limite a valle è delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» comprende, nella provincia di Viterbo, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d’ Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera,
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Colli Euganei».
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La zona di produzione dei vini “Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.
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La Docg Colli Euganei Fior d’Arancio o Fior d’Arancio Colli Euganei è ottenuto da uve Moscato giallo per almeno il 95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
La zona di produzione dei vini “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.
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Modifiche apportate nel disciplinare 2024:
introduzione della tipologia Ribona Riserva.
Introduzione della tipologia Colli Maceratesi Ribona Riserva Spumante.
Eliminazione della tipologia Colli Maceratesi Rosso Novello.
Ribona spumante : alla descrizione del sapore il termine «asciutto» è sostituito con l'indicazione «da dosaggio zero a brut».
Indicazioni Vino Passito : Norme per la vinificazione e invecchiamento.
Etichettatura e presentazione:
-introduzione, ai sensi della normativa vigente, della possibilità di inserire in etichetta la menzione vigna e il nome geografico più ampio «Marche» in cui ricade la zona di produzione della DOP.
-è specificato che è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle non espressamente previste dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
-introduzione della possibilità di utilizzo di formati speciali per fini promozionali.
-E' prevista l'esclusione dell’utilizzo di sistemi di chiusura del tappo a corona e a strappo.
Informazioni struttura di controllo : variazione della sede legale della struttura di controllo Valoritalia s.r.l.
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Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - DOC), dei vini «Colli Maceratesi», avvenuta con decreto ministeriale 12 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2024. Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 23 gennaio 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione e' applicabile sul territorio dell'Unione europea.
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: doc) dei vini Colli Maceratesi, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2024.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, si provvede alla pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc Colli Maceratesi.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.
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