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Collio Goriziano o Collio Doc - Modificazioni al disciplinare di produzione - 1990

Pubblicato da disciplinare
Collio Goriziano o Collio

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio",  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato con decreto del Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1979, e' sostituito per intero con il testo seguente 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989 

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio".

(GU n.85 del 11-4-1990)
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 24 maggio 1968, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Collio
Goriziano" o "Collio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Visto il proprio decreto 10 gennaio 1979, con il quale e' stato
modificato il disciplinare di produzione dei vini in discorso;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 2 novembre 1988;
Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola
locale, alle esigenze tecniche della zona, nonche' alla situazione
tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le
istanze suddette;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio", approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, e'
sostituito per intero con il seguente testo:


Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o
"Collio" e' riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti
dell'omonima zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
1) La denominazione "Collio Goriziano" o "Collio" con le
specificazioni aggiuntive bianco e rosso e' riservata ai vini,
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale,
la seguente composizione varietale:
"Collio Goriziano" o "Collio" bianco:
Ribolla gialla: dal 15 al 55%;
Malvasia istriana: dal 15 al 55%;
Tocai friulano: dal 15 al 55%.
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, uve
provenienti dai vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Traminer
aromatico, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling
renano e Sauvignon, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%
del totale, fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e
Traminer aromatico i quali presi singolarmente o abbinati non possono
superare il 10% del totale.
"Collio Goriziano" o "Collio" rosso:
Merlot: dal 35 al 65%
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon: dal 35 al 65%.
Possono, inoltre, concorrere da sole o congiuntamente, uve
provenienti dal vitigno Pinot nero e da altri vitigni a bacca nera
raccomandati o autorizzati nella provincia di Gorizia, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 20%.
2) La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o
"Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay;
Malvasia istriana;
Muller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet;
Merlot;
Pinot nero,
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti, congiuntamente, dai vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet
Sauvignon".

Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso
indicate:
Prima zona:
tale zona e' delimitata da una linea che dal cavalcavia della
ferrovia Gorizia-Cormons, prende la strada che dal quadrivio di
Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da
qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad
incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine sino al suo
incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernico. Prosegue quindi
verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia
di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n.
356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al
cavalcavia che, a Cormons, immette sulla strada nazionale n. 56,
intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la
ferrovia, verso est, fino al casello in prossimita' del km 25; qui
attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si
dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara arrivando a Bosco
di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni-Pradis di
Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro
presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada
e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a
quota 45 punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la
delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del
torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine
con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per
Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Seconda zona:
tale zona e' delimitata da una linea che iniziando dalle Case
Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo
dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della
collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle
catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la
strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e
48. Di qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (quota 48)
giunge a Borgo dei Conventi (quota 46) e piega verso sud sulla strada
per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (quota 45) segue ad ovest la
strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in
prossimita' di Villa Zuliani a quota 36 la strada Gradisca
d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a
Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle Case
Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione di origine controllata
"Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di
pianura.
Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su
terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare e i
vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3 su
terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di
85 m s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Allo scopo di favorire l'impollinazione dei fiori di Picolit, e'
ammessa la presenza, nei vigneti di questo vitigno, di altre varieta'
idonee. In tal caso la superficie atta alla produzione delle uve
destinate a dare il vino con specificazione "Picoli" sara' limitata a
quella effettivamente destinata alla coltura di tale varieta'. Le
superfici destinate ai vitigni impollinatori compresi tra le varieta'
previste all'art. 2 potranno invece concorrere sulla produzione dei
corrispondenti vini.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al
precedente art. 2, non deve essere superiore a q.li 40 per ettaro di
coltura specializzata per il "Picolit" ed a q.li 110 per ettaro per i
restanti vini.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 10% il limite medesimo.
La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
La resa massima dell'uva in vino non dovra' in alcun caso essere
superiore al 60% per il "Picolit" ed al 70% per tutti gli altri vini.
Il superamento di detti limiti, salvo quanto previsto all'art. 5
comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera
partita.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa
l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento
obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei
comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
su richiesta delle ditte interessate, consentire ai fini dell'impiego
della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o
"Collio" che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui
all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati nelle
province di Gorizia e Udine, a condizione che le ditte interessate:
1) dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve di cui
trattasi in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto
e di avere antecedentemente alla stessa data terreni vitati iscritti
all'albo dei vigneti dei vini D.O.C. "Collio Goriziano" o "Collio";
2) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli
organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza
tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita'
delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei
vigneti.
Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a
preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5 per tutti i
vini eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene
fissato a 13.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa alle
uve in vino di cui al precedente art. 4. I prodotti aggiunti ai fini
dell'arricchimento e eventualmente eccedenti tali limiti di resa
dovranno sostituire una eguale aliquota di vino originario, la quale
non potra' aver diritto alla denominazione di origine controllata di
cui all'art. 1.
I vini di cui all'art. 2, punto 2, dovranno essere prodotti
totalmente con uve dei corrispondenti vitigni.
Il periodo di invecchiamento previsto per la tipologia dei vini
rossi "riserva" di cui all'art. 7 decorre dal 1 novembre dell'annata
di produzione delle uve.

Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto
dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
1) "Collio Goriziano" o "Collio" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia istriana:
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
4) "Collio Goriziano" o "Collio" Mu'ller Thurgau:
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 14%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla gialla:
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling renano:
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
11) "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
12) "Collio Goriziano" o "Collio" Tocai friulano:
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico pieno;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
14) "Collio Goriziano" o "Collio" rosso:
colore: rubino con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc:
colore: rubino abbastanza intenso;
odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon:
colore: rubino con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:
colore: rubino con riflessi granati;
odore: che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per
ciascun vino relativi all'acidita' totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.
I vini "Collio Goriziano" o "Collio" rosso, "Collio Goriziano" o
"Collio" Cabernet franc, "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet
sauvignon, "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet, "Collio Goriziano"
o "Collio" Merlot e "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero
provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 11 e siano immessi al consumo con un titolo
alcolometrico volumico minimo complessivo di 12 dopo un periodo di
invecchiamento di tre anni di cui almeno sei mesi in botte di legno
possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva".

Art. 8.
Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti
prescrizioni:
1) e' vietato usare, assieme alla denominazione, qualsiasi
menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"superiore", "vecchio" e "simili";
2) le specificazioni di colore (bianco, rosso) o di vitigno in
aggiunta alla D.O.C. "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare
immediatamente al disotto dell'indicazione "denominazione di origine
controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due
terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine
stessa;
3) i vini designati in conformita' del precedente art. 7 debbono
obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve: per le altre tipologie, tale indicazione e' consentita. I
caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono
superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati purche' non traggano in inganno i
consumatori sull'origine geografica o una varieta' di vite, un'annata
di raccolta o una menzione relativa a una qualita' superiore.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui i vini cosi' designati sono stati ottenuti.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Collio
Goriziano" o "Collio" vini che non corrispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1962, n. 930.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 1989
COSSIGA
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1990
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 390

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