Montefalco Doc - Modifica disciplinare di produzione - 1990
I limiti minimi dell'acidita' totale dei vini a doc Montefalco rosso, Montefalco Sagrantino e Montefalco Sagrantino passito previsti rispettivamente nella misura di 6 per mille, 5,5 per mille e 6 per mille dagli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 sono modificati tutti nella misura di 5 per mille.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 13 aprile 1990
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Montefalco".
(GU n.98 del 28-4-1990)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Montefalco" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dei valori minimi dell'acidita' totale previsti dagli
articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione di cui trattasi;
Visto l'art. 6, ultimo comma, e art. 7, penultimo comma, del
disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la
facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare
i limiti minimi dell'acidita' totale;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle mutate tecniche di
produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze
ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;
Decreta:
Articolo unico
I limiti minimi dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata "Montefalco" rosso, "Montefalco" Sagrantino e
"Montefalco" Sagrantino passito previsti rispettivamente nella misura
di 6 per mille, 5,5 per mille e 6 per mille dagli articoli 6 e 7 del
disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1979 sono modificati tutti nella misura di 5
per mille.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 1990
Il Ministro: MANNINO
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