Tra le altre modifiche è stata inserita :l a tipologia «Spoleto» bianco è stata eliminata dal disciplinare di produzione. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
La tipologia «Spoleto» Trebbiano spoletino superiore è stata eliminata dal disciplinare di produzione. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
E' stata inserita la specifica VSQ per indicare in modo univoco la categoria di Spumante prodotto. La modifica riguarda l'articolo 1 del disciplinare di produzione
E' stata inserita la tipologia «Spoleto» Trebbiano spoletino riserva, caratterizzata da un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi, di cui almeno 3 in bottiglia. La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, e 7 del disciplinare di produzione e le sezioni 6 «Caratteristiche organolettiche» e 7.2 «Rese massime» del documento unico
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“Spoleto” bianco: Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino superiore: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
“Spoleto” Trebbiano spoletino passito: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi. in Provincia di Perugia
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Todi bianco: Grechetto: minimo 50%;
Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%;
Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%;
Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%;
Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%;
Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, e' sostituito per intero
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»
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I vini a doc Torgiano debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione (comune di Torgiano in provincia di Perugia.), con la seguente composizione ampelografica: Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%.
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.
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A partire dal 1 novembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino "Torgiano rosso riserva" potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a docg Torgiano, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1990), propone la modifica del disciplinare medesimo
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOCG Torgiano Rosso Riserva.
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