All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a DOC Noto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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Noto
Bianco: Moscato Bianco (100%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 65%)
Tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola in provincia di Siracusa
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Pantelleria cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Pantelleria», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
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Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Pantelleria e Disciplinare consolidato allegato al DM 26 agosto 2024
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Pantelleria
Zibibbo (100%)
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
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I vini Riesi Doc sono ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“RIESI” rosso (anche nella tipologia novello): Calabrese (o Nero D'Avola) e Cabernet Sauvignon
congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%;
“RIESI” rosato : Calabrese (o Nero D'Avola) min.50% max.75% , Nerello Mascalese e/o Cabernet
Sauvignon min.25% max.50%;
“RIESI” bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"): Ansonica (o Insolia) e
Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%;
“RIESI” superiore ( anche nella tipologia "riserva superiore"): Calabrese (o Nero D'Avola) minimo
85%;
La denominazione “RIESI”, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno
“Insolia”, ”Chardonnay”, ”Nero d’Avola”, ”Merlot”, ”Syrah”, “Cabernet Sauvignon” è riservata ai
vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Caltanissetta, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.
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La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%.
La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano.
Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".
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Disposta la trasmissione alla Commissione europea della richiesta di cancellazione dell’igt dei vini Salemi (PGI-IT-A0807), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26.
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E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola Salemi
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.
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