La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.
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Delia Nivolelli
Bianco: Grecanico e/o Inzolia e/o Grillo (min. 65%) o Grecanico e/o Inzolia e/o Grillo e/o Damaschino e/o Chardonnay (min. 85%).
Rosso: Nero d'Avola e/o Pignatello e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah e/o Merlot e/o Sangiovese (min. 65%).
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" aventi diritto alle menzioni di cui all'articolo 2, lettere a), b) c) e d), comprende la parte del territorio dalla provincia di Trapani ed in particolare i territori comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi,
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Erice
Bianco: Cataratto (min. 60%), Ansonica, Catarratto, Grecanico, Grillo, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Zibibbo, Moscato di Alessandria.
Rosso: Nero d'Avola (min. 60%), Frappato, Perricone o Pignatello, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Marsala, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata.
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Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a doc Marsala previsto per tutte le relative tipologie nella misura di 22 g/l dall'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, e' modificato
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini Marsala.
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Marsala
Bianco: Grillo e/o Catarratto e/o Ansonica e/o Damaschino (100%).
Rosso: Nero d'Avolo, Nerello Mascalese, Perricone (min. 70%)
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi Marsala comprende l’intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
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Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola Menfi, di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'utilizzazione di indicazioni aggiuntive.
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Menfi
Bianco: Ansonica e/o Grecanico e/o Chardonnay e/o Catarratto Bianco Lucido (min. 75%); Grillo (min. 60%).
Rosso: Nero d'Avola e/o Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah (min. 70%); Perricone, Nerello Mascalese, Alicante e Alicante Bouchet (min. 60%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Menfi>> devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e Castelvetrano in provincia di Trapani.
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