Vallagarina Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....

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Valle Belice Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Valle Belice” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi, in provincia di Agrigento e Contessa Entellina in provincia di Palermo.

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Valle del Tirso Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, e Zerfaliu, in provincia di Oristano.

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Valle d'Itria Igt

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L'indicazione geografica tipica Valle d'Itria è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.

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Valli di Porto Pino Igt

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L'igt Valli di Porto Pino è riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante. 
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, S. Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio in provincia di Carbonia-Iglesias, e del comune di Teulada in provincia di Sud Sardegna.

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Veneto Igt

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La igt Veneto è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

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Veneto orientale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Veneto orientale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero  territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero  territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

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Veneto orientale Igt

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La igt Veneto orientale e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

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Venezia Giulia Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Venezia Giulia

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il 
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai  sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano  effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di  produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».

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Venezia Giulia Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Venezia Giulia

A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del  disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente: 
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero  territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"

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