La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di: Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino. L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
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Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore : Modifica del nome della denominazione da «delle Venezie» a «Trevenezie»
La zona delimitata di produzione per l’ottenimento dei vini designati con l’indicazione geografica «Trevenezie»/«Tri Benečije» comprende:
- per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo della provincia;
- per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
- per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste
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Friuli Grave
Bianco: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Nero o Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling Renano, Sauvignon, Friulano, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano, Pinot Nero (min. 95%).
Rosso e Rosato: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Carmenère, Merlot, Pinot Nero, Refosco dal Peduncolo Rosso, (min. 95%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l’intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d’Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine
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La doc «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina») è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco; Spumante (categoria V.S.); Spumante Metodo Classico; Ribolla gialla Spumante (categoria V.S.); Ribolla gialla Spumante metodo classico; Chardonnay; Friulano; Malvasia; Pinot bianco o Pinot blanc; Pinot grigio o Pinot gris; Riesling; Sauvignon o Sauvignon Blanc; Traminer aromatico;
Verduzzo friulano; Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso; Rosso.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Grave del Friuli, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 26 settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 giugno 1979) e decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1986), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Grave del Friuli, propone la modifica del disciplinare medesimo
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Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini Docg Lison, nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.
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La Docg Lison è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai.
Le uve destinate alla DOP Lison sono prodotte in provincia di Venezia, provincia di Treviso, provincia di Pordenone
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Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini doc Lison Pramaggiore, relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013
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