Colline di Romagna Dop - Proposta di modifica
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»
L’olio extravergine di oliva «Colline Pontine» DOP deve essere ottenuto dalle varietà di olivo Itrana, Frantoio e Leccino, sino al 50 %, Altre varietà, fino ad un massimo del 10 %. La zona di produzione della DOP Colline Pontine interessa il territorio amministrativo di alcuni comuni della provincia di Latina situati nella Regione Lazio
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline Pontine».
La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio,
Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
La DOP Colline teatine e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto nella provincia di Chieti dalle varieta' di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 marzo 2004, al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP, con sede legale in Cavaion Veronese (VR), via Vittorio Veneto, n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda».
La Dop Irpinia Colline dell'Ufita e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive Ravece presente in misura non inferiore al 60%, Ogliarola, Marinese, Olivella, Ruveia, Vigna della Corte da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; eventualmente, Leccino e Frantoio in misura non superiore al 10%.
Disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva Irpinia-Colline dell'Ufita.
La Dop Irpinia Colline dell'Ufita e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive Ravece presente in misura non inferiore al 60%, Ogliarola, Marinese, Olivella, Ruveia, Vigna della Corte da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; eventualmente, Leccino e Frantoio in misura non superiore al 10%.
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita».
Irpinia-Colline dell'Ufita DOP olio evo
Il disciplinare di produzione dell'olio evo Lucca Dop e' modificato all'art. 6 nella parte relativa agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico.
L’introduzione della coltura dell’olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall’VIII secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna con il suo occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia della zona