La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei vini Cònero Docg, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, e' approvata.
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E' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025; Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Conero.
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La Dop «Cònero» deve essere ottenuto dalle uve Montepulciano minimo 85%; Sangiovese massimo 15%.
La zona di produzione del vino Conero DOP comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in provincia di Ancona.
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 novembre 2013, n. 60263, all'Istituto marchigiano di tutela vini, con sede legale in Jesi (AN), viale dell'Industria n. 5, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e sulle DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica».
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L'Istituto Marchigiano di tutela vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.
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Approvazione dello statuto del Consorzio denominato Istituto marchigiano di tutela, in Maiolati Spontini, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi dei vini DOCG Conero e Vernaccia di Serrapetrona e dei vini DOC Colli Maceratesi, Esino, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Conero", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1967, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, e' sostituito per intero
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Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche. La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. Provincia di Ancona
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