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Cartoceto Dop - Disciplinare di produzione - Domanda di modifica ordinaria 2026

Pubblicato da disciplinare
Cartoceto

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto», ai sensi  del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio  DOP Cartoceto DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre  2013, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni  dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1,  dello stesso decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di  produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio  nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto». (26A01834)

(GU n.88 del 16-4-2026)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Cartoceto», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del
Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal
Consorzio DOP Cartoceto DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art.
13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, visto l'art. 61, comma
3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste
le disposizioni dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14
ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello
stesso decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni
persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente
sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di
registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di
irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto
ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura
prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251
del 25 ottobre 2013.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, verra' emanato il
provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al
disciplinare di produzione. Tale provvedimento verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla
Commissione europea.

Allegato


Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' riservata
all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal regolamento comunitario ed indicati nel
presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' prodotta con
olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e
Leccino, nei rapporti di seguito descritti.
Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette
cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70%
congiuntamente o singolarmente. E' ammessa la presenza, fino a un
massimo complessivo del 30%, di varieta' diverse: Raggia, Moraiolo,
Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse
congiuntamente o singolarmente

Art. 3.
Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono
prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura
aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal
presente disciplinare di produzione.
La zona di produzione comprende gli interi territori
amministrativi dei Comuni di Cartoceto e Mombaroccio, parte del
Comune di Colli al Metauro (ex territori di Saltara e Serrungarina) e
parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il
versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino
all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine
amministrativo (versante nord). Delimitazione dell'area di
produzione.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a
conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche
caratteristiche analitiche organolettiche, previste dal presente
disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la
quantita' di Kg 9.000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico,
irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica piu'
favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali
e' di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media
per pianta e' di circa kg 20. Gli oliveti di nuovo impianto, conformi
alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla
produzione della DOP «Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a
dimora delle piantine (mediamente di due anni).
La raccolta delle olive per la produzione della DOP «Cartoceto»
avviene all'inizio dell'invaiatura; la raccolta deve terminare entro
il 25 di novembre.
Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed
i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni
trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi di
agosto mentre l'ultimo trattamento non dovra' mai essere effettuato
oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel
periodo invernale ed estivo. I metodi di raccolta delle drupe devono
essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i
sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellino
pneumatici o elettrici o sistemi a pettine; le raccolte per
scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono
espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla
fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad
evitare danni al frutto.

Art. 5.
Modalita' di oleificazione

La D.O.P. «Cartoceto» e' ottenuta esclusivamente da olive sane,
provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti
nel territorio medesimo. L'olio prodotto e' imbottigliato in opifici
ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.
La molitura delle olive deve avvenire entro il piu' breve tempo
possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta.
Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi
dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di
produzione del frantoio.
I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo
tradizionale o continuo.
Non e' ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso»
(doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione),
ne' e' consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante
la trasformazione delle olive in olio; e' consentito solo l'uso
d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.
Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di
qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in
contenitori traforati o comunque in grado di agevolare l'aerazione.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e
fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente
possibili, le caratteristiche peculiari del frutto.
Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa
massima delle olive in olio non puo' superare i 18 kg/q Per le
estrazioni monovarietali di Raggiola si possono superare i 20 kg/q.le
sino ad un massimo di 25 kg/q. Gli oli prodotti dovranno essere
stoccati in appositi laboratori autorizzati ai sensi di legge, fino
al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox
condizionati con azoto.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli
ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per
gli oli piu' maturi;
odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la
scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i
caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;
gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce,
amaro e piccante fusi. Puo' essere presente un gradevole e
caratteristico retrogusto di mandorla verde;
punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti
rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato;
punteggio >= 7;
valore del grado di acidita' massimo: grammi 0,5% (espresso in
acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;
perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato
all'imbottigliamento;
polifenoli totali >= 150 mg/kg;
rapporto acido oleico/acido linoleico >= 8.

Art. 7.
Designazione e presentazione

La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1,
deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di
oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in
caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente
distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono;
2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad
evidenziarne l'operato dei singoli produttori;
3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di
altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;
4. potra' essere evidenziato il metodo di molitura;
5. e' consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda
agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli
prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;
6. nella retro etichetta potranno essere indicate in
percentuale le quantita' di olive dominanti di cui all'art. 2;
7. e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;
8. e' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che
facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di
produzione di cui all'art. 3;
9. per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di
capacita' non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda
di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori
autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale,
sigillati e provvisti di etichetta;
10. e' vietata la miscelazione di oli, seppur certificati,
provenienti da due annate diverse: in etichetta va specificato l'anno
di raccolta delle olive.

Art. 8.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output.
In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,
gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali
sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei
condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di
controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita'
del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.
Legame

La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e
la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola
comunita' fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare
microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le
limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della
Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di
medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca
miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite
il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto
si' che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima e'
sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una
temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime
intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei
mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C.
La coltura dell'olivo e' tradizionalmente radicata nel territorio
delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte
legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese e' il Primo
Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del
Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra
le piu' rappresentative e note discussero sulla grave situazione
economica e finanziaria in cui versava la Comunita' di Cartoceto a
causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il
costante deterioramento della situazione, la Comunita' decise di
acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura
entrata con cui pagare i vari tributi.
L'olio, gia' dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e
varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano
ai molini ed evitare, cosi', l'incetta e il contrabbando.
Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia
dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo
dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di
libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una
faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la
quantita' d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di
25 scudi ed altre sanzioni.
Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla
cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio.
Nonostante le alterne vicende della Comunita' di Cartoceto,
l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione e' stata sempre
elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio»
che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e
grande affluenza di pubblico, e' la dimostrazione piu' evidente.

Art. 10.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 2024/1143.

 

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