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Canino Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Canino dop

La dop "Canino" e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle varieta' di  olivo Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti  negli oliveti in misura non superiore al 5% in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di  Castro (parte).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 1998  

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extra vergine di  oliva "Canino", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

(GU n.264 del 11-11-1998)
 
 

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione relativo
alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Canino", ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata
dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa
comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Vista la proposta del disciplinare di produzione dell'olio
extravergine di oliva "Canino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 20 marzo 1995;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce
il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche
agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Canino" per
l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai sensi del
richiamato regolamento della Commissione n. 1263 del 1 luglio 1996,
nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento
(CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione
del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista
l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per l'olio extravergine di oliva "Canino" affinche' le
disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in
sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul
territorio italiano;


Decreta:


Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata "Canino", registrata in sede comunitaria, nell'ambito
delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione europea,
riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n.
1263/96 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine
di oliva con la denominazione di origine controllata "Canino" possono
utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto,
anche la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformita'
dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in
materia.
Roma, 16 ottobre 1998
Il Ministro: Pinto

ALLEGATO


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "CANINO" A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA.


Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Canino" e' riservata all'olio di oliva extravergine  rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2. Varieta' di olivo
La denominazione di origine controllata "Canino" deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di  olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti  negli oliveti in misura non superiore al 5%.


Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine  controllata "Canino" devono essere prodotte nel territorio della provincia di Viterbo idoneo alla  produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di  produzione. 
Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei  seguenti comuni:
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di  Castro (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
"Canino" e' sovrastata dal Monte Canino ed e' cosi' delimitata in
cartografia 1:25.000:
da una linea che, partendo sul limite nord della zona delimitata
dal punto di incontro del confine che separa i comuni di Farnese e
Valentano con il confine che divide i predetti comuni da quello di
Pitigliano, percorre in direzione nord il confine che divide il
comune di Valentano da quelli di Farnese, Ischia di Castro e Cellere;
segue verso nordest i confini che dividono il comune di Piansano da
quelli di Cellere e di Arlena; prosegue in direzione est lungo il
confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena fino al
Fosso Arroncino di Pian di Vico, e continua lungo il percorso del
predetto Fosso fino al Torrente Arrone; prosegue, poi, lungo lo
stesso Torrente fino al Guado dell'Olmo; continua in direzione sud
dal Guado dell'Olmo percorrendo la strada provinciale Dogana, che
collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la strada
statale n. 312 Castrense; prosegue verso sudovest, ripartendo dal
suddetto bivio, e percorre la strada statale Castrense fino al fosso
del Sasso che attraversa gli Archi di Pontecchio; percorre detto
fosso fino al Fiume Fiora e prosegue verso monte, lungo l'alveo del
fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di
Canino e Ischia di Castro con quello di Manciano; da tale punto
prosegue seguendo il confine tra i comuni di Ischia di Castro e
Manciano; continua, in direzione ovest, a percorrere il suddetto
confine tra i comuni di Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra
Ischia di Castro e Pitigliano; infin, quello tra Farnese e Pitigliano
fino a ricongiungersi al punto da dove la delimitazione ha avuto
inizio.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume
Fiora, di terreni calcareisilicei derivanti da rocce quaternarie e
terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450
metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che
presentano oliveti promiscui con una densita' di impianto fino a 60
piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per
oliveti specializzati con una densita' di impianto fino a 330 piante
per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalita' di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 9.000
negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della
Regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto
alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra
il 20 ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale n. 573, del 4 novembre 1993
relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione. E' tuttavia consentito, durante le operazioni di raccolta,
richiedere un certificato provvisorio per il prodotto gia' ottenuto
fornendo la documentazione prevista e riportando gli estremi
dell'operazione nella denuncia finale di produzione.
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36
ore dal conferimento delle olive al frantoio.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Canino" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al
punto ottimale di maturazione;
sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio.
numero di perossidi < = 10 MeqO2/kg.
Altri parametri chimicofisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata
"Canino" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli
esami chimicofisici ed organolettici.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
Il logo della denominazione, come da allegato documento, e'
costituito da "Cane rampante bianco ed un rametto con olive su sfondo
celeste sfumante al chiaro, il tutto racchiuso in un contorno di
colore grigio a forma di anfora in cui, nella parte superiore, sono
disegnati tre gigli".
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell' associazione di
aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Canino" deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine
"Canino" ai fini dell'immmissione al consumo devono essere in vetro o
in lamina metallica stagnata di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio e' ottenuto.

Canino dop

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