Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Montecucco Doc - Disciplinare di produzione 2024

Montecucco Doc - Disciplinare di produzione 2024

Pubblicato da disciplinare
Montecucco

Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale  specifica: DOC) dei vini Montecucco, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le  modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 8 aprile 2024  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco». (24A01871)

(GU n.89 del 16-4-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato, da ultimo, con regolamento (UE)
2021/2117 del 2/12/2021;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 06/12/2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante
«Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto
1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Montecucco» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Montecucco» e il relativo
documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela Vini Montecucco con
sede in Arcidosso (GR), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco» nel
rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale
06/12/2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
- e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Toscana;
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato
nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, espresso nella riunione del 29 novembre 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Montecucco»;
- conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2024, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
- entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni
sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Montecucco», nonche' per rendere applicabili le modifiche in
questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia
2024 e successive che siano rispondenti ai requisiti stabiliti
dall'allegato disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22/02/2023 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) dei vini «Montecucco», cosi' come da ultimo modificato
con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare
di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Montecucco», cosi' come consolidato con le
modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico
consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
Denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica:
denominazione di origine controllata) dei vini «Montecucco» di cui
all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2024

Il dirigente: Cafiero

Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONTECUCCO»

Art. 1.

(Denominazione)

1. La denominazione di origine controllata «Montecucco» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie: Rosso, anche con menzione Riserva
Rosato;
Bianco;
Vermentino;
Vin Santo;
Vin Santo Occhio di Pernice;

Art. 2.

(Base ampelografica)

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione
delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Montecucco» Rosso e Rosso con menzione riserva:
Sangiovese, almeno 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della
Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.
«Montecucco» Rosato:
Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo
del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di
Brindisi e Aleatico.
«Montecucco» Bianco:
Trebbiano Toscano e Vermentino bianco, da soli o congiuntamente,
almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo
del 60%.
«Montecucco» Vermentino:
Vermentino, almeno 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo
del 15%.
«Montecucco» Vin Santo:
Malvasia bianca lunga, Grechetto bianco e Trebbiano toscano, da
soli o congiuntamente, almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.
«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese, minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

(Zona di produzione delle uve)

1. 1 . La zona di produzione delle uve e' collocata all'interno
della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di
Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano,
Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona e' cosi' delimitata:
a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il
confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di
esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine
amministrativo del comune di Cinigiano in prossimita' della linea
ferroviaria Siena - Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in
direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune
di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad
incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue
detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso
Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e
fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro
abitato di Castel del Piano.
Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non
incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si
continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente
Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue
lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad
incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si
segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona
in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del
comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in
localita' Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di
Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55
(Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo
detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si
procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si
ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimita'
del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie
a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest,
sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian
di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale
n. 24 (Baccinello-Cana).Da qui si prosegue in direzione Baccinello
sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si
segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto
seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge
alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al
limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in
direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di
Campagnatico in prossimita' del podere Repenti. Lungo il confine del
comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso
nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico
nei pressi della localita' Poggio dei Massani. Lungo il confine del
comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di
partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Montecucco» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali
della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da
considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario
viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento
adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione
idraulico-agraria.
Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto schedario, i
vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni
fortemente argillosi.
2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per
gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densita' dei
ceppi calcolati sui sesti di impianto non potra' essere inferiore a
3300 piante ad ettaro.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare 9 tonnellate per i vini a denominazione di origine
controllata «Montecucco» Rosso, Rosso riserva, Rosato e Vin Santo
Occhio di Pernice e 11 tonnellate per i vini a denominazione di
origine controllata «Montecucco» Bianco, Vermentino e Vin Santo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla
vite.
5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso
con menzione riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco,
Rosato, Vermentino e Vin Santo.

Art. 5.

(Norme per la vinificazione)

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve di
invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere
effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.
Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite
in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente
paragrafo, purche' all'interno del territorio amministrativo della
Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di
aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve
idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da
vigneti in conduzione.
2. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione e garantire l'origine del prodotto.
L' imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di
produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione
del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha,
pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualita' del prodotto e
, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli
operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo
diretto o indiretto, la responsabilita'.
Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di
produzione puo' mettere in pericolo la qualita' del vino;
l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di
salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualita' del
prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto
di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento
medesimo all'organismo associativo dei produttori, il Consorzio di
tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a
dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e
che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione
acquisita.
L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante
la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni
rigorose, puo' nuocere gravemente alla qualita' del prodotto; essa
infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma
comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi
interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a
freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in conformita' delle regole
dell'arte, possono compromettere la qualita' e modificare le
caratteristiche del vino. E' altrettanto evidente che il trasporto
alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni
ottimali, puo' nuocere gravemente alla qualita' di quest'ultimo; se
le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino puo'
essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione che sara' tanto piu'
sensibile quanto maggiore e' la distanza percorsa e che potra'
nuocere alla qualita' del prodotto e, inoltre, sara' soggetto al
rischio di sbalzi di temperatura.
Per questo motivo le condizioni ottimali saranno piu' sicuramente
garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da
imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione
Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacche'
tali impresse dispongono di un'esperienza specifica e , soprattutto,
di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del
vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la
scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in
caso di trasporto alla rinfusa del vino all'interno della zona di
produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino
delle caratteristiche iniziali del prodotto sara' affidato a imprese
che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how e,
anche qui, di conoscenza ottimale del vino.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere eseguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo
occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme
unionali e nazionali.
5. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la
vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa.
6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata
«Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della
denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin
Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%.
7. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco»
Rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
8. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco»
Rosso con menzione riserva non puo' essere immesso al consumo prima
del l °novembre del secondo anno successivo a quello di produzione
delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio
complessivo di diciotto mesi di cui dodici mesi in contenitori di
legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uve.
9. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo
prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve.
10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e
Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue: l'uva, dopo aver
subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento
naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve
raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non
inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini Vin
Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti
di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 500 litri per un
periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal l ° gennaio
successivo all'anno di raccolta. L'immissione al consumo del Vin
Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice puo' avvenire a partire dal
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Art. 6.

(Caratteristiche dei vini al consumo)

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Montecucco» Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso e ampio;
sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Montecucco» Rosso con menzione riserva: colore: rosso rubino
intenso tendente al granato;
odore: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante con eventuale sentore di
legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Montecucco» Rosato:
colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
odore: fresco e fruttato;
sapore: sapido, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita'
totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,5 g/l.
«Montecucco» Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco, piu' o meno fruttato;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita'
totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Montecucco» Vermentino:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco e caratteristico; sapore: asciutto,
morbido e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Montecucco» Vin Santo:
colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso caratteristico di frutta matura;
sapore: intenso e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui
almeno il 12,00 % vol. svolto; acidita' totale minima : 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 28,0 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia
rossiccia che si fa marrone con l'eta'; odore: profumo intenso,
ricco, complesso, caratteristico di frutta matura e di altre
sfumature; sapore: persistente con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00 % vol. di cui
almeno il 15,00 % vol. svolto; acidita' totale minima : 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 28,0 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Art. 7.

(Etichettatura, designazione e presentazione)

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Montecucco» puo' inoltre essere utilizzata la menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi
tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai
sensi dell' art. 31, comma 9 della legge n. 238/2016, e che la
relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario
viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione e la
conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e,
tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata «Montecucco» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata
«Montecucco» e' obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome
geografico piu' ampio «Toscana».
4. Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di
altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati
per l'indicazione della denominazione «Montecucco» Il nome geografico
«Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione
specifica tradizionale «Denominazione di origine controllata» (per
esteso o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure dell'espressione europea
«Denominazione di origine protetta», secondo la successione di
seguito indicata:
Montecucco
Denominazione di origine controllata (o con le sigle DOC o
D.O.C.) oppure denominazione di origine protetta
Toscana
I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di
carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita'
colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.
Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo
uniforme.

Art. 8.

(Confezionamento)

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi
bordolese o borgognona di capacita' non superiore a 6 litri.
2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata
«Montecucco» e' obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei
vini «Montecucco» Rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri
«Montecucco» Bianco, «Montecucco» Rosato e «Montecucco» Vermentino, i
quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla
normativa vigente in materia.
3. Per la tipologia Rosso con la menzione «riserva» e per quelle
recanti la menzione «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di
vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di
pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di
sughero raso bocca.

Art. 9.

(Legame con l'ambiente geografico)

A) Informazioni sulla zona geografica
A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale
della Regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della
Provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici
del monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della citta' di
Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai
confini con la provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del
fiume Ombrone e del suo affluente Orcia. L'area delimitata comprende
tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella
Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e
Seggiano, con esclusione del fondo valle.
I terreni dell'area presentano una grande varieta' di litologie,
data dalla sovrapposizione di diverse unita' tettoniche, sulle quali
poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali
di eta' neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi
fluvio-lacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona
all'interno dell'area interessata e' occupata proprio da sedimenti
miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano
formazioni di eta' piu' antica. Essi derivano fondamentalmente dal
disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di
rocce calcaree.
L'area e' caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta
collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e
pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosita' e
scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.
La quota media e' di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono
ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri
s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all'8%; l'esposizione
media e' a est sud-est.
Il clima dell'area e' di tipo mediterraneo caratterizzato da
stress idrici piu' o meno accentuati nelle fasi che precedono la
maturazione dell'uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte.
Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata
intensita', sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali
(massimo della piovosita' localizzato tra la fine di ottobre e la
prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai
valori piu' elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e
maggio la pioggia e' distribuita in maniera un po' piu' omogenea con
valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima
decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima
e la terza decade di luglio, tanto che si puo' parlare di un'aridita'
di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi
estivi. Puo' essere considerato un valore medio di precipitazioni
annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di
luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato
medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l'indice di
Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unita'.
Le estati sono per lo piu' siccitose e le condizioni di aridita'
sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal
terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano
venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell'estate il Maestrale che,
sebbene provenga dal mare, e' asciutto, regolando di fatto la
temperatura; in inverno non e' raro, invece, che soffi, anche in modo
violento, la Tramontana.
A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.
I fattori umani legati al territorio di produzione, che per
consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del
«Montecucco», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti,
esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al
periodo Etrusco - e che, attraversando i secoli ed i fatti del
territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino
ai giorni nostri.
Partendo dalle epoche piu' lontane si puo' sicuramente affermare
come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco
risalga quantomeno all'epoca etrusca, come testimoniano alcuni
reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali
annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi,
recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla
pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino
all'orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato,
che poi fermentava.
La successiva dominazione romana accentuo' la tendenza al
miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero
insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i
documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la
diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare
importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e
feudatari riconobbero la necessita' di concedere terre adatte per
questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme
statutarie. In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e
comunali, furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di
terre in zone a vocazione viticola». In certi casi, come a Castel del
Piano nel Cinquecento, l'attivita' viticola poteva, in parte o
completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel
del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per
il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi
e del bosco (Piccinni, 1988).
Nella relazione del dott. Alfonso Ademollo all'inchiesta
parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le
qualita' dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole
del territorio della Provincia di Grosseto. L'Ademollo, nel fornire
interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia,
cosi' scriveva: «La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche piu'
remote, nella Provincia di Grosseto. Le varieta' di vite da noi
conosciute e coltivate sono molte, poiche' si puo' asserire che tutte
le varieta' di si' prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano
bene nel nostro suolo... Le vigne pure da qualche tempo si sono
estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche
per questo lato la Provincia di Grosseto sarebbe capace di piu',
poiche' la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli
in ogni parte della provincia, perche' non abbiamo veramente ne'
caldi ne' freddi eccessivi, [...] perche' dovunque trovasi terreni
leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a
rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie». Da cio' la
categorica affermazione: «La Provincia di Grosseto, per cinque sesti
ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei pregi e dei difetti
del vino prodotto nella zona Ademollo cosi' si esprimeva: «Il vino,
questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e
privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene
prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e
accuratezza in ogni parte della Provincia di Grosseto, sia nella zona
piana, che in quella montuosa, e per la bonta' e quantita' in alcuni
comuni e' di una rendita importante ai proprietari [...]».
Gia' prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del
Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi
chimiche effettuate presso l'Istituto di chimica agraria
dell'Universita' di Pisa (1895). Piu' in particolare per la
produzione di uno di questi vini rossi concorrevano «Brunello»,
«Tintura di Spagna» ed altre uve bianche.
Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del
secolo scorso indicano alcune localita' famose perche' capaci di dare
un vino di piu' elevata qualita', come la vigna di Campo Rombolo, le
vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli
et al. 2006).
In tempi recenti il recupero, l'identificazione e la
valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore
importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varieta'
autoctone, come dimostrato dall'elevato numero di vitigni iscritti al
Registro regionale delle risorse genetiche autoctone ai sensi della
legge regionale 50/97. E di particolare interesse risultano le zone
che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed
introduzioni di materiale nel corso dell'ultimo secolo,
particolarmente dopo l'invasione fillosserica; questo accade
soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in
particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del
Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici
(Imberciadori, 1980, Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli,
1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul
territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).
La ricchezza del patrimonio ampelografico e' sottolineata dal
reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da
parte delle Universita' di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di
un apposito campo di collezione in localita' Poggi del Sasso ma anche
dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell'eta' di circa 200
anni, recentemente denominato «Vigneto museo».
Furono questi i presupposti che portarono alla richiesta di
riconoscimento dell'indicazione geografica (I.G.) «Montecucco»
Bianco, Rosso e Rosato, avvenuto con decreto ministeriale 7 gennaio
1989, preceduta dalla I.G. «Monte Antico» (decreto ministeriale 19
gennaio 1980) relativa a vini prodotti in parte dell'attuale zona di
produzione dei vini Montecucco (parte del comune di Civitella
Paganico). Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece piu' forte la
consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio
del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione
di origine controllata per i vini prodotti nella zona, che verra'
attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini
bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati, per lo piu', sulle uve
dei vitigni Sangiovese, Trebbiano toscano e Vermentino. La
denominazione «Montecucco» abbraccia una zona piu' ampia della
localita' Montecucco, sita nel comune di Cinigiano, riconosciuta,
come detto, nel 1989 come indicazione geografica: l'utilizzo di
questo nome e' giustificato dal fatto che i vini prodotti nell'area
circostante alla suddetta localita' avevano dimostrato negli anni di
possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto
da essere facilmente identificati dai consumatori.
Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, l'opera di
sperimentazione colturale, l'uso di varieta' diverse ed i conseguenti
risultati hanno convinto la filiera vitivinicola a qualificare
maggiormente i vini ottenuti sul territorio del Montecucco,
estrapolando la tipologia varietale «Sangiovese» (riconosciuta a Docg
autonoma e separata) ed integrando le tipologie contemplate nella Doc
con l'inserimento del Rosato e di quelle tradizionali Vin Santo e Vin
Santo occhio di pernice (modifica del disciplinare di produzione di
cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2011).
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e'
riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti
aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del
vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata, e cioe', in primis, i
vitigni autoctoni Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano,
Vermentino, Malvasia bianca lunga e Grechetto, affiancati da varieta'
eventualmente presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio
Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Petit verdot e Montepulciano;
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali
della zona, e cioe' Guyot semplice o doppio, e cordone speronato,
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti; cio' sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per
gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere
un'adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di
perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i
limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densita' minima di
3300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona
competizione fra le piante (77 hl/ha per il tipo Bianco e il
Vermentino, che scende a 63 per il Rosso anche con qualifica riserva
ed il Rosato, mentre e' di 38,5 e 31,5 hl/ha rispettivamente per le
tipologie tradizionali Vin Santo e Vin santo occhio di pernice);
le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e
in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la
tipologia di base e la tipologia Rosso con qualifica Riserva,
riferita a rossi maggiormente strutturati, caratterizzati da una
elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in
botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori; di tradizione
consolidata e' anche la produzione di vini rosati ottenuti dalla
vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo piu', dalle
varieta' Sangiovese e Ciliegiolo e quella di vini ottenuti da uve
appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del «vinsanto»
utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano,
Malvasia bianca e Grechetto bianco) o bacca rossa (Sangiovese) nel
caso in cui si produca la tipologia particolare «occhio di pernice»;
in entrambi i casi, le uve subiscono un'accurata cernita e sono fatte
appassire in locali idonei, per essere successivamente conservate ed
invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La DOC «Montecucco» e' riferita alle tipologie Bianco e Rosso «di
base», al Rosso con menzione «Riserva», al tipo Rosato, alla
tipologia varietale Vermentino, ed alle tipologie tradizionali Vin
Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, le quali, dal punto di vista
analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti
e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono
una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente
geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di
acidita' (4,5 g/l), leggermente piu' elevato nei tipi rosato, bianco
e Vermentino.
I vini rossi presentano un colore rosso rubino intenso, talora
con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini
piu' maturi come quelli con qualifica Riserva, comunque influenzato,
nella tonalita', dalla percentuale di Sangiovese presente: il
Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il
Syrah e il Merlot, conta su di una quantita' di antociani totali
inferiore, a vantaggio, pero', di una notevole ricchezza in tannini
proantocianidici e catechine; per questo motivo, proprio in funzione
della diversa presenza di Sangiovese (minimo 60%) e di quella di
altre varieta' a bacca rossa (fino al 40%), e' possibile riscontrare
una maggiore complessita' aromatica con sfumature fruttate e speziate
piu' evidenti e, al contempo, un'attenuazione della sensazione
tannica del vitigno base - soprattutto nei vini piu' giovani - il che
conferisce, ai vini, un gusto piu' rotondo e pieno, soprattutto se
vengono affinati per un certo periodo prima dell'immissione al
consumo; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per la
tipologia Rosso, l'immissione al consumo solo a partire dal 1°
settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si
fregia della qualifica «Riserva» l'intensita' del profilo aromatico
aumenta ed aumenta la sua complessita', ampiezza ed eleganza, con
sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed
al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume;
queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti,
dall'affinamento e dall'invecchiamento dei vini, ed e' per questi
motivi che il disciplinare stabilisce un invecchiamento minimo di un
anno in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei
mesi. Il vino Rosato si presenta con un colore dal rosa tenue al rosa
cerasuolo, profumi freschi e fruttati, mentre al palato e' sapido,
asciutto ed armonico; il rosato e' influenzato, nelle caratteristiche
organolettiche, dalla presenza piu' o meno rilevante del vitigno
Sangiovese (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Ciliegiolo).
I vini bianchi «tranquilli» presentano un colore giallo
paglierino, profumi delicati, freschi, con note floreali e fruttate
piu' o meno accentuate, la cui ricchezza e' in funzione della
percentuale di Vermentino presente (minimo 40%, da solo o
congiuntamente al Trebbiano toscano nella versione «base», che sale
all' 85% per l'omonima tipologia varietale) e delle altre varieta' a
bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presentano
asciutti, freschi, armonici, piu' o meno sapidi e morbidi, con un
discreto tenore di acidita' che contribuisce all'equilibrio gustativo
dei vini.
La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo
dorato fino all'ambrato intenso, un profumo ricco e complesso,
etereo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e
candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, rotonde, con
una notevole lunghezza e persistenza. Il Vin Santo occhio di pernice
e' caratterizzato, invece, da un colore tra l'ambrato ed il topazio
intenso, con un'ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'eta',
profumi intensi e ricchi di frutta matura con note che richiamano il
cioccolato e la liquirizia, mentre al palato e' morbido, vellutato,
molto rotondo ed ampio, con retrogusto dolce ed una notevole
lunghezza e persistenza delle note retro olfattive.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i
suoli franchi, ricchi di pietrosita' e scheletro derivanti
fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la
partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque
reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza
da tessitura che varia dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e
al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la
composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una
reazione per lo piu' sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza
organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e
moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con
una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali;
unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso,
ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica
giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel
corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche
agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.
Piu' nel dettaglio questi hanno, in primis, creato i propri
impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e
successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura
verde, il diradamento dei grappoli, l'alta densita' di impianto,
ricercando al contempo delle basse rese produttive. A questa gestione
agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i
piu' moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di
elevata qualita'.
Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati
realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla
scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno
visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l'Universita' di Pisa.
Si puo' affermare come, nel corso dei secoli, la coltivazione
della vite abbia sempre costituito un'attivita' primaria nell'ambito
dell'economia agricola del territorio del Montecucco; reperti
affiorati, testi monasteriali e statuti, inchieste parlamentari,
studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame
esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi
trova la propria testimonianza nelle vecchie cantine, alcune scavate
addirittura nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi
della zona oppure nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o
al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo
secolo).
Ed e' appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori
che si e' sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento
negli anni '80 di due indicazioni geografiche ha prima portato
all'attribuzione della denominazione di origine controllata (1998)
per le tipologie Rosso, Sangiovese, queste due anche con qualifica
Riserva, Bianco e Vermentino, e successivamente ad un suo recente
ampliamento (Decreto ministeriale 9 settembre 2011) ad ulteriori tre
tipologie.

Art. 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane XX settembre, n.
98/G - 00187 - Roma -Tel.: +39 06 45437975 e-mail:
info@valoritalia.it ;
10.2 La societa' Valoritalia s.r.l - societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.
64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20
del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
denominazione di origine protetta, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018
e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022).

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI
Montecucco
TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:
DOP - Denominazione di origine protetta
CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino
DESCRIZIONE DEI VINI:
1. «Montecucco» Rosso anche Riserva e Rosato
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato nella Riserva;
dal rosa tenue al rosa cerasuolo nel Rosato. Odore: vinoso e ampio,
piu' elegante e caratteristico nella Riserva; fresco e fruttato nel
rosato. Sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico, piu' pieno,
caldo ed elegante con eventuale sentore di legno nella Riserva;
sapido, secco e armonico nel rosato. Titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,00 % vol; con la menzione Riserva 12,50 % vol; nel
Rosato 11,50 % vol. Acidita' totale minimo: 4,50 g/l nel Rosso e
nella menzione Riserva, 5 g/l nella tipologia Rosato; Acidita'
volatile massima 20 meq/l; Rosato 18 meq/l. Estratto non riduttore
minimo: 24,0 g/l; 25 ,0 g/l nella Riserva; 18,50 gli nella tipologia
Rosato.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
Acidita' totale minima: in grammi per litro espresso in acido
tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro):
2. «Montecucco» Bianco anche con l'indicazione del vitigno
«Vermentino».


BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo paglierino. Odore: delicato, fresco, piu' o meno
fruttato, anche caratteristico nella tipologia Vermentino. Sapore:
asciutto, fresco, caratteristico; morbido e sapido nel Vermentino.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; Estratto non
riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
Acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro):
3. «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.


BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; tra l'ambrato e
topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con
l'eta' nell' Occhio di Pernice. Odore: intenso, caratteristico di
frutta matura, piu' complesso di frutta matura e altre sfumature
nell'Occhio di Pernice. Sapore: intenso e vellutato, persistente con
retrogusto dolce nell'Occhio di Pernice. Titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui almeno il 12,00 % scolto,
nell'Occhio di Pernice Titolo alcolometrico volumico totale minimo:
20,00 % vol. di cui almeno il 15,00 % vol. svolto. Estratto non
riduttore minimo: 25,0 g/l, nella tipologia Occhio di Pernice 27 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12,00
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
30,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro):
PRATICHE DI VINIFICAZIONE
Pratiche enologiche specifiche
Metodo di vinificazione del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di
Pernice Pratica enologica specifica
Le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere
sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei. Tale
appassimento deve essere protratto fino a quando le uve non
raggiungono, prima dell'ammostatura, un adeguato contenuto
zuccherino. Il vino deve essere conservato e invecchiato in
recipienti di legno di adeguata capacita'.
Rese massime:
«Montecucco» Rosso, Rosso Riserva e Rosato 63 ettolitri per
ettaro
«Montecucco» Rosso, Rosso Riserva e Rosato
9,000 chilogrammi di uve per ettaro
«Montecucco» Bianco e Vermentino
77 ettolitri per ettaro
«Montecucco» Bianco e Vermentino
11,000 chilogrammi di uve per ettaro
«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice
31,50 ettolitri per ettaro
«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice
9,000 chilogrammi di uve per ettaro
«Montecucco» Vin Santo
38,50 ettolitri per ettaro
«Montecucco» Vin Santo
11,000 chilogrammi di uve per ettaro


ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
La zona di produzione ricade all'interno del territorio della
Regione Toscana e, in particolare, comprende tutto o parte del
territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico,
Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, in provincia di
Grosseto.


VARIETA' DI UVE DA VINO
Ciliegiolo N.
Grechetto B.
Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia Sangiovese N.
Trebbiano toscano B. - Trebbiano Vermentino B.


DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
«Montecucco»
Il territorio e' collinare e pedecollinare, il clima mite ma
piovoso e ventilato quanto basta, con buona escursione termica
giornaliera; i terreni sono franchi e ricchi di scheletro, derivanti
dal disfacimento di rocce arenarie e con fertilita' chimica e
biologica elevata. E' una zona viticola di grande tradizione,
risalente agli Etruschi, ideale per la coltivazione della vite,
allevata a Guyot e cordone speronato con elevate densita' di
impianto. Le varieta' presenti sono soprattutto quelle tradizionali,
come Sangiovese, Trebbiano toscano, Ciliegiolo, Vermentino, Malvasia
bianca, Grechetto, che riescono a esprimere una forte
caratterizzazione dei vini, freschi e profumati, di buona struttura.


ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA,
ALTRI REQUISITI)
Zona di vinificazione ed imbottigliamento
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di
invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere
effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto.
Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite
in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente
paragrafo, purche' all'interno del territorio amministrativo della
Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di
aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve
idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da
vigneti in conduzione.
Conformemente alla normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione e garantire l'origine del prodotto.
nome di unita' geografica piu' ampia
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Per i vini designati con la denominazione di origine
controllata «Montecucco» e' obbligatoria l'indicazione in etichetta
del nome geografico piu' ampio «Toscana».
Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di
altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati
per l'indicazione della denominazione «Montecucco»
Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto
della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine
controllata» (per esteso o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure
dell'espressione europea «denominazione di origine protetta», secondo
la successione di seguito indicata:
Montecucco
Denominazione di origine controllata (o con le sigle DOC o
D.O.C.) oppure Denominazione di origine protetta
Toscana
I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di
carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita'
colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.
Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno
sfondo uniforme.

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Montecucco, disciplinare, doc, dop, grosseto, toscana, toscana-doc, vino



Nella stessa categoria