La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Igt dei vini Rubicone, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 Agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C del 26 gennaio 2026 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2026/257) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini Rubicone, di cui al decreto 26 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
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Modifica del decreto 26 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGT Rubicone
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Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio 2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini Rubicone IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini Rubicone, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini Rubicone
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna. Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della provincia di Bologna, ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Sabbioneta” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".
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Disposta la trasmissione alla Commissione europea della richiesta di cancellazione dell’igt dei vini Salemi (PGI-IT-A0807), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26.
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