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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio  2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta dei vini Rubicone IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.

Rubicone

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

11.

Mosto di uve parzialmente fermentato

4.   Descrizione dei vini

1.   «Rubicone» bianco

 

Colore: giallo paglierino più o meno intenso

 

Odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione

 

Sapore: da secco a dolce, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   «Rubicone» bianco vivace

 

Colore: giallo paglierino

 

Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale

 

Sapore: da secco a dolce, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   «Rubicone» bianco frizzante

 

Colore: giallo paglierino

 

Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi

 

Sapore: da secco a dolce, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   «Rubicone» bianco spumante

 

Colore: giallo paglierino

 

Odore: con note floreali e fruttate fresche, a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti

 

Sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   «Rubicone» rosso

 

Colore: rosso rubino più o meno intenso

 

Odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali (soprattutto viola) e/o a note speziate

 

Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   «Rubicone» rosso passito

 

Colore: rosso rubino più o meno intenso

 

Odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate

 

Sapore: da secco a dolce, caratteristico, equilibrato

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   «Rubicone» rosso vivace

 

Colore: rosso rubino più o meno intenso

 

Odore: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione

 

Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

8.   «Rubicone» rosso frizzante

 

Colore: rosso rubino più o meno intenso

 

Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche

 

Sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

9.   «Rubicone» rosso novello

 

Colore: rosso rubino brillante

 

Odore: vinoso e con spiccate note fruttate

 

Sapore: di buona morbidezza e giusta acidità

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

10.   «Rubicone» rosato

 

Colore: rosato con varie intensità e tonalità

 

Odore: con note fruttate prevalenti

 

Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

11.   «Rubicone» rosato vivace

 

Colore: rosato con varie intensità e tonalità

 

Odore: con note fruttate prevalenti

 

Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

12.   «Rubicone» rosato frizzante

 

Colore: rosato con varie intensità e tonalità

 

Odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise

 

Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

13.   «Rubicone» rosato spumante

 

Colore: rosato con varie intensità e tonalità

 

Odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti

 

Sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

14.    «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace)

 

Colore: giallo paglierino più o meno intenso

 

Odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione e intensità a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati a un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con indicazione del vitigno «Famoso», «Moscato» e «Malvasia» possono presentare note di moscato e di rosa più o meno spiccate

 

Sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

15.    «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace)

 

Colore: rosso rubino più o meno intenso

 

Odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate

 

Sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

16.    «Rubicone» rosato con indicazione di vitigno come da articolo 2, comma 4, anche nelle tipologie vivace e frizzante

 

Colore: rosato con varie intensità e tonalità

 

Odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti

 

Sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

17.    «Rubicone» passito con indicazione di vitigno con la specificazione di uno o due vitigni a bacca nera di cui al comma 4, articolo 2

 

Colore: rosso rubino più o meno intenso

 

Odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate

 

Sapore: da secco a dolce, caratteristico, equilibrato

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

18.    «Rubicone» novello con indicazione di vitigno a bacca nera

 

Colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno

 

Odore: vinoso e con spiccate note fruttate

 

Sapore: di buona morbidezza e giusta acidità

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

19.   «Rubicone» rosso mosto di uve parzialmente fermentato

 

Colore: rosso porpora piuttosto intenso

 

Odore: fruttato di buona intensità

 

Sapore: dolce, armonico, equilibrato

 

Il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1 % vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

20.   «Rubicone» bianco mosto di uve parzialmente fermentato bianco

 

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato, con varie intensità

 

Odore: fruttato e floreale

 

Sapore: dolce, armonico, equilibrato

 

Il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1 % vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

21.   «Rubicone» rosato mosto di uve parzialmente fermentato rosato

 

Colore: rosato con varie intensità e tonalità

 

Odore: fruttato e floreale

 

Sapore: dolce, armonico, equilibrato

 

Il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1 % vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Eventuali parametri analitici, non riportati rispettano i limiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Arricchimento - Dolcificazione e presa di spuma

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

È consentito, a favore dei vini a indicazione geografica protetta «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

b.    Rese massime

1.

Rubicone bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

2.

Rubicone rosso (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

208 ettolitri per ettaro

3.

Rubicone rosato (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

208 ettolitri per ettaro

4.

Rubicone Rosso Passito

130 ettolitri per ettaro

5.

Rubicone Pinot grigio (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

160 ettolitri per ettaro

6.

Rubicone Malbo gentile Passito

110 ettolitri per ettaro

7.

Rubicone Uva Longanesi Passito

115 ettolitri per ettaro

8.

Rubicone Sangiovese Passito

125 ettolitri per ettaro

9.

Rubicone Alicante (anche mosto di uve parzialmente fermentato vivace, frizzante, novello)

160 ettolitri per ettaro

10.

Rubicone Ancellotta (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

160 ettolitri per ettaro

11.

Rubicone Barbera (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

12.

Rubicone Bombino bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

13.

Rubicone Cabernet franc (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

14.

Rubicone Cabernet Sauvignon (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

15.

Rubicone Canina nera (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

208 ettolitri per ettaro

16.

Rubicone Centesimino (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

120 ettolitri per ettaro

17.

Rubicone Chardonnay (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

18.

Rubicone Ciliegiolo (anche vivace mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

19.

Rubicone Famoso (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

20.

Rubicone Fortana (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

208 ettolitri per ettaro

21.

Rubicone Garganega (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

22.

Rubicone Malvasia (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

23.

Rubicone Manzoni bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

24.

Rubicone Marzemino (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

200 ettolitri per ettaro

25.

Rubicone Merlot (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

26.

Rubicone Montù (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

27.

Rubicone Moscato bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

28.

Rubicone Muller Thurgau (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

29.

Rubicone Negretto (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

30.

Rubicone Grechetto gentile (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

31.

Rubicone Pinot bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

32.

Rubicone Pinot nero (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

33.

Rubicone Raboso (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

34.

Rubicone Refosco dal peduncolo rosso (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

35.

Rubicone Riesling (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

36.

Rubicone Riesling italico (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

37.

Rubicone Sangiovese (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

200 ettolitri per ettaro

38.

Rubicone Sauvignon (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

192 ettolitri per ettaro

39.

Rubicone Syrah (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

176 ettolitri per ettaro

40.

Rubicone Trebbiano (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

41.

Rubicone Uva Longanesi (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello)

184 ettolitri per ettaro

42.

Rubicone Verdicchio bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante)

232 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti a essere designati con la indicazione geografica «Rubicone» comprende gli interi territori amministrativi delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nonché dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna della Regione Emilia-Romagna.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Alicante N.

 

Ancellotta N.

 

Barbera N.

 

Bombino bianco B.

 

Cabernet franc N. - Cabernet

 

Cabernet Sauvignon N. - Cabernet

 

Canina nera N. - Canina

 

Centesimino N.

 

Chardonnay B.

 

Ciliegiolo N.

 

Famoso B.

 

Fortana N.

 

Garganega B.

 

Malbo gentile N.

 

Malvasia istriana B. - Malvasia

 

Malvasia bianca di Candia B. - Malvoisie

 

Malvasia di Candia aromatica B. - Malvasia

 

Manzoni bianco B.

 

Marzemino N.

 

Merlot N.

 

Montù B.

 

Moscato bianco B. - Moscato

 

Müller Thurgau B.

 

Negretto N.

 

Pignoletto B. - Grechetto gentile

 

Pinot bianco B.

 

Pinot grigio

 

Pinot nero N.

 

Raboso veronese N. - Raboso

 

Refosco dal peduncolo rosso N. - Refosco

 

Riesling italico B. - Riesling

 

Riesling renano B. - Riesling

 

Sangiovese N.

 

Sauvignon B.

 

Syrah N.

 

Trebbiano romagnolo B. - Trebbiano

 

Trebbiano toscano B. - Trebbiano

 

Uva Longanesi N.

 

Verdicchio bianco B. - Verdicchio

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Rubicone – Tutte le categorie di prodotti vitivinicoli (1, 4, 5, 8, 11)

Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La IGP «Rubicone» ricalca grossomodo i tanto discussi confini della Romagna, che di fatto non sono mai stati stabiliti in senso amministrativo, ma definiscono un territorio piuttosto uniforme dal punto di vista geo-pedologico e per il carattere della sua gente, modellato su una storia comune di sacrifici e privazioni.

L'area definita dalla IGP «Rubicone» ricomprende tre zone geo-morfologicamente distinte, la pianura alluvionale, la pedecollina e la collina vera e propria, e due modi di fare viticoltura differenti riconducibili ai due modelli principali di viticoltura storica, ovvero quello greco e quello etrusco.

L'Appennino romagnolo ha un'origine geologica comune, che risale all'Era terziaria, e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna è la «Marnoso-arenacea», una fascia più o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella «Vena del gesso».

Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a «calanchi», riscontrabile nelle valli basse.

I terreni pedecollinari, tendenzialmente piani, appartengono al Quaternario recente e spesso sono terreni molto evoluti e tendenzialmente decarbonatati.

Da questa successione di rocce è normale che siano derivati, per effetto dell'erosione naturale e dell'intervento dell'uomo, terreni più o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa.

La pianura, di origine alluvionale, si compone di terreni a tessitura da franca ad argillosa, passando per tutta una serie di composizioni intermedie, che i Romagnoli hanno sempre saputo valutare ai fini della scelta colturale.

Quindi l'area dell'IGP comprende terreni anche piuttosto diversi tra loro, ma con una buona uniformità all'interno di fasce, più o meno ampie, parallele al crinale appenninico e che si ripropongono in modo pressoché simile nelle varie province interessate: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (minor presenza di suoli derivati dalla Marnoso-arenacea).

Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler, presenta valori crescenti dall'Appennino verso la pianura, per poi ridursi nuovamente verso il litorale per effetto dell'azione mitigatrice del mare.

Il regime termo-pluviometrico presenta una certa variabilità, in relazione all'altitudine degli ambienti. Si passa da un clima temperato sub-continentale nella fascia collinare (la più importante per la viticoltura) a uno temperato fresco in alta collina, con temperatura media annua che scende da 12-14 °C fino a 8-10 °C e anche meno in alto Appennino. In pianura il clima assume caratteri più continentali, con valori medi annui di temperatura intorno a 14-16 °C, con sufficiente ventilazione, e indice di Winkler che sale fin verso i 2 400 gradi giorno circa rispetto ai 1 800-2 200 gradi giorno delle varie fasce altimetriche ed esposizioni collinari. Queste condizioni assicurano il conseguimento di un ottimale grado di maturazione alle diverse varietà di vite coltivate in Romagna.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e, secondariamente, primaverile. Nel periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate dall'elevata umidità relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche superficiali, dai terreni profondi, nonché da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina.

Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera area geografica della IGP «Rubicone» particolarmente vocata alla viticoltura.

8.2.   Rubicone – Tutte le categorie di prodotti vitivinicoli (1, 4, 5, 8, 11)

Fattori umani rilevanti per il legame.

Un'importante via d'acqua come il Po e la vicinanza al mare consentirono l'arrivo in Romagna di diverse civiltà e con loro di vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la domesticazione della vite silvestre in loco è stato un fatto importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti dioiche nelle Pinete costiere, ma l'introgressione genica su materiale autoctono di varietà mediorientali è stata fondamentale per la nascita di uve di buona qualità, adatte anche a situazioni fredde e umide come quelle della pianura romagnola.

Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su alberi d'alto fusto, in modo da sfuggire alla stratificazione del freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all'umidità, complice dello sviluppo di malattie fungine. Nelle aree collinari, invece, le varietà introdotte trovarono condizioni più simili a quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalità, tipicamente greca, dell'alberello, che ancora oggi sporadicamente persiste.

I classici latini parlano di viti particolarmente produttive nelle aree tra Rimini e Faenza, ciò non toglie che comunque originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di «Caesenas» e del «Faventinum». Dopo la caduta dell'Impero Romano, la coltura della vite in Romagna viene mantenuta grazie alla continuità politica dell'Impero Romano d'oriente e al contributo dei monasteri nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni.

Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura promiscua della vite a «piantata», che raggiungerà la sua massima espressione nel XVIII secolo con l'introduzione della mezzadria, poiché consentiva di coltivare su tre livelli: al livello più alto si trovavano alberi d'alto fusto, che producevano frutti, foglie e legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con i loro grappoli e al suolo si mettevano per lo più fagioli o altre colture erbacee poco esigenti in termini di luce.

Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un lungo periodo di arretratezza economica e sociale durante tutto il governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal 1815 al 1860). Questa situazione di arretratezza colpì anche la vitivinicoltura, tanto che, a fine Ottocento, le Commissioni Provinciali del Comitato Centrale Ampelografico denunciarono uno stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di vitigni e mancanza di tecnologia.

Sicuramente la situazione non migliorò dopo l'arrivo di oidio, peronospora e fillossera dall'America. Dopo il primo conflitto mondiale, partì la ristrutturazione dei vigneti rovinati dalla fillossera, con un notevole restringimento della base ampelografica. Per assistere a uno sviluppo e a un miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola più decisi, però, occorre aspettare gli anni '60. La stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che partiva da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare, negli anni '90 del Novecento, a un buon livello qualitativo, con una gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le più varie esigenze dei consumatori.

8.3.   Rubicone – Categoria: Vino (1)

Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Rubicone – Categoria: Vino (1)

I vini «Rubicone» della tipologia bianco presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, con riflessi che spaziano dal giallo, tono su tono, al verdolino o al ramato, come nel caso del Pinot grigio. All'olfatto i vini si caratterizzano per la finezza dei profumi, con note floreali delicate di acacia e biancospino e note fruttate che rispecchiano generalmente il vitigno principale di composizione. Al sapore, che esplora un'ampia gamma tra il secco e il dolce, i vini risultano armonici, ben strutturati, freschi e sapidi.

I vini «Rubicone» della tipologia rosato presentano un colore rosato più o meno intenso correlato soprattutto al processo di vinificazione. Il sapore è fresco e armonico e va dal secco al dolce con equilibrata acidità. Si pone particolare attenzione alla tipologia «Rubicone» rosato Sangiovese, che si lega alla tradizione locale, in quanto nel passato, per rinvigorire il Sangiovese rosso si usava la pratica del «salasso», destinando a rosato la quota di mosto prelevata. Le tecnologie permettono ora di definire meglio questa tipologia con aromi che vanno dal floreale di violetta a sentori di frutti rossi appena maturi (fragola, lampone, ciliegia, ribes, ad es.).

I vini «Rubicone» della tipologia rosso presentano una colorazione «rubino» di intensità variabile a seconda del vitigno e delle tecniche di vinificazione e macerazione, che influenzano anche la componente aromatica, che si esprime con note fruttate più o meno mature che, talvolta, si accompagnano a note floreali (soprattutto viola, ma anche rosa) e/o, a note speziate. Al sapore possono spaziare dal secco al dolce, con buona morbidezza e giusta acidità.

Nella tipologia novello il vino rosso esprime profumi e note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica, che esalta il profilo vinoso e le note tipiche del vitigno.

I vini «Rubicone» della tipologia passito presentano un colore rosso rubino più o meno intenso; all'olfatto si esprimono con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate; al sapore possono essere da secchi a dolci, armonici e con buona struttura ed equilibrata acidità.

Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato e con buona ventilazione, ai terreni ben drenati e con sufficiente disponibilità idrica, alle escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettendo l'ottenimento di uve con un adeguato tenore zuccherino, giusta acidità e una ottima espressione di tutte le altre caratteristiche qualitative e organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.

Per quanto riguarda la produzione di vino passito è importante la scelta della tecnica di appassimento, che può essere condotta sia in pianta che in fruttaio (locale tradizionalmente adibito a questa pratica). La durata del periodo di appassimento varia e dipende delle caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al prodotto finito.

L'appassimento è altresì favorito dalla pronunciata escursione termica fra il giorno e la notte, che si registra in particolare nel periodo tardo-estivo/autunnale, e dalla ventilazione che interessa la zona di produzione. Risultano particolarmente adatti a essere sottoposti all'appassimento i grappoli di struttura «spargola», cioè con ampi spazi fra gli acini, la cui selezione avviene nel vigneto al momento della vendemmia. La preparazione delle uve per l'appassimento, rispetto alla raccolta di quelle destinate alle altre tipologie di vino, viene anticipata, per avere un contenuto acidico più elevato e in grado di bilanciare il contenuto zuccherino del vino ottenuto.

8.4.   Rubicone – Categorie: Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), Vino frizzante (8)

Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica.

La produzione di vini spumanti e frizzanti vanta una consolidata tradizione, corroborata da più recenti miglioramenti tecnici e tecnologici. La particolare accuratezza nella fase di coltivazione e raccolta delle uve e in quella di vinificazione consente di ottenere vini base freschi e puliti che con la successiva ben guidata presa di spuma portano ad avere vini spumanti e frizzanti di particolare finezza ed eleganza.

La qualità dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati è strettamente legata alla base varietale del territorio, che mette a disposizione uve con caratteristiche tecnologiche ideali per tale destinazione enologica. Inoltre, la messa a punto delle metodiche di frizzantatura e spumantizzazione, perfezionando i metodi più tradizionali (in bottiglia) e/o adottando attrezzature all'avanguardia, ha largamente contribuito a elevare la qualità del prodotto finale.

Le stesse considerazioni valgono per i mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati, che vengono prodotti con il metodo Charmat-Martinotti per conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite a un moderato grado alcolico.

Le caratteristiche qualitative delle predette categorie di prodotti vitivinicoli sono il risultato dell'interazione tra le caratteristiche ambientali (clima temperato, ventilato e con buone escursioni e suolo), le qualità tecnologiche delle varietà di viti e la capacità del viticoltore nella scelta delle tecniche colturale e di vinificazione.

In estrema sintesi si può parlare di terroir, ovvero di un prodotto espressione del legame causale con l'origine geografica.

8.5.   Rubicone – Categoria: Mosto di uve parzialmente fermentato (11)

Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica.

Il mosto di uve parzialmente fermentato si ottiene dalla parziale fermentazione di mosto di uva: ne risulta un prodotto particolare per le sue caratteristiche di freschezza e di intense note fruttate, nonché di basso tenore alcolico (il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1 % vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale). Oggi il prodotto si ottiene ostacolando la fermentazione mediante filtrazione o centrifugazione, e con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentite.

Tradizionalmente era un prodotto presente nella filiera vitivinicola romagnola, visto che le uve venivano pigiate direttamente in campo, per essere poi trasferite nelle cantine all'interno di botti (Castellata): in queste condizioni era inevitabile l'avvio della fermentazione, anche perché la solfitazione immediata era rara e i trasporti non erano così celeri. La tradizione dei mosti parzialmente fermentati, quindi, è veramente molto antica in Romagna e forse è stata una delle prime modalità di commercializzazione di rilievo, specie per il Trebbiano romagnolo, fuori regione. Scrive Augusto Bucci: "L'industria basata sulla filtrazione dei mosti era in verità conosciuta, nel napoletano, fin dai primi anni dell'Ottocento, per la preparazione dei cosiddetti lambiccati. La produzione, a causa della crisi dovuta all'oidio, veniva prevalentemente dalla Puglia che era diventata nel frattempo sede di una importante industria di filtrati dolci. Al nord nel 1875 Carlo Gancia iniziò la preparazione dell'apprezzato spumante italiano applicando il sistema dello Champagne al Moscato di Canelli. Questa industria si affermò poi in altre parti d'Italia e non bastando più la produzione pugliese ci si rivolse anche alla Romagna specie alle produzioni di Lugo, Bagnacavallo, Massalombarda Cotignola ecc. (Vite e vino in Romagna. 2007).

L'importanza dei filtrati dolci di Romagna è ribadita dalla prima Guida gastronomica d'Italia, pubblicata a cura del Touring Club Italiano nel 1931: «Nella zona di Lugo si hanno pure dei vini bianchi filtrati, dolci, noti come Filtrati bianchi di Romagna, dei quali si fa ampio commercio» (TCI, 1931).

Come ogni tradizione, anche quella dei mosti parzialmente fermentati nasce da consuetudini che si diffondono perché trovano le condizioni ideali per un risultato di successo. In questo caso, il contesto ambientale e una base ampelografica particolarmente adatta a conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite a un moderato grado alcolico.

Negli ultimi anni si è iniziato a valorizzare la produzione e il commercio di mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati, prodotti con il metodo Charmat-Martinotti. Il mosto parzialmente fermentato viene stoccato nelle cantine tutto l'anno e viene utilizzato per la dolcificazione di vini fermi, frizzanti e spumanti. È quindi un prodotto dall'utilizzo poliedrico che viene commercializzato come prodotto tal quale, ma anche come correttivo di alcuni prodotti, con un risultato qualitativo decisamente più performante. L'interazione tra i fattori naturali, l'esperienza degli operatori e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione permette di produrre vini di qualità le cui caratteristiche sono legate sia alla zona di produzione che ai vitigni da cui provengono.

Pertanto, anche in questo caso il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile al terroir, quindi all'origine geografica con il suo contesto ambientale, colturale e culturale.

8.6.   Rubicone – Tutte le categorie di prodotti vitivinicoli (1, 4, 5, 8, 11)

Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Non bisogna dimenticare che accanto a una tradizione vitivinicola importante, la Romagna è stata anche la culla della frutticoltura moderna e le minori esigenze della vite rispetto ai fruttiferi, hanno fatto sì che questa venisse collocata solo nei terreni meno fertili, quindi in collina e nelle terre «dure» di pianura.

Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidità in quest'ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di pianura verso vitigni a maturazione più tardiva e a maggiore tolleranza ai marciumi, riservando le varietà precoci per i limiti superiori e le esposizioni più a nord della viticoltura romagnola.

In passato, con un clima autunnale spesso abbastanza fresco, la pratica dell'appassimento si rendeva necessaria per migliorare le caratteristiche compositive dei vini, da cui la tradizione della pratica dell'appassimento.

Inoltre, la raccolta abbastanza tardiva, cui seguivano autunni freddi, faceva sì che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino durante l'inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con i primi caldi primaverili, ottenendo una frizzantatura naturale. Da questa prassi piuttosto comune, l'apprezzamento dei Romagnoli sia per i vini abboccati che secchi, fermi o frizzanti o spumanti.

A seconda dell'orografia, della geo-pedologia e del clima è possibile trovare la migliore interazione tra fattori ambientali e vitigno per arrivare alla migliore espressione delle varie tipologie di vino previste dal disciplinare a IGP «Rubicone» e riprese dalla tradizione locale.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Indicazione facoltativa di etichettaura

Quadro di riferimento giuridico:

 

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

 

è consentito per la tipologia «Passito» riportare in etichettatura l'indicazione facoltativa «appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Rubicone», conformemente alla vigente normativa dell'UE.

 

Deroghe per la vinificazione e presa di spuma

Quadro di riferimento giuridico:

 

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

 

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

 

conformemente alla vigente normativa dell'UE, per la categoria «vino» e «mosto di uve parzialmente fermentato» è consentita la possibilità di svolgere le operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione delimitata delle uve, anche nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e, per le categorie «vini frizzanti» e «vini spumanti», di svolgere le operazioni di elaborazione (presa di spuma) anche nelle regioni limitrofe alla Regione Emilia-Romagna (Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche e Toscana), dove sono presenti idonei stabilimenti per la presa di spuma.


MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Rubicone»

PGI-IT-A0525-AM04

Data della domanda: 19.10.2016

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Introduzione di due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: «vino passito» e «mosto di uve parzialmente fermentato»

A seguito della presente modifica si rende necessario sostituire il termine «vini» con la più appropriata espressione «prodotti vitivinicoli», così come indicato nella pertinente normativa UE. La modifica, puramente formale, interessa gli articoli 1, 2 e 9.

Per quanto attiene la categoria di prodotto «mosto di uve parzialmente fermentato», che viene inserita negli articoli da 2 a 9 del disciplinare (e nelle pertinenti sezioni del documento unico – DU), in relazione alla disciplina dei vari tipi di «mosto parzialmente fermentato» in analogia ai corrispondenti vini, trattasi di modifica formale con cui si reinserisce una categoria di prodotto tradizionale per la IGP «Rubicone»; infatti essa era già prevista in precedenti stesure del disciplinare, ed era stata erroneamente omessa al momento della redazione del disciplinare consolidato nel 2011.

In merito alla categoria «passito», nel tempo si è consolidata una fascia di mercato che apprezza la tipologia di prodotto ottenuto con la tecnica dell'appassimento; pertanto il suo inserimento nel disciplinare ne consentirebbe una adeguata valorizzazione.

Tale modifica riguarda l'articolo 2 nonché il restante articolato del disciplinare (articolo da 3 a 9) e le pertinenti sezioni del DU.

2.2.   Introduzione / eliminazione di tipologie varietali

La tipologia varietale «Terrano» è stata depennata dal disciplinare in conseguenza dell'esistenza della DOP «Teran», come da articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica riguarda l'articolo 2 nonché il restante articolato del disciplinare e il documento unico alla sezione 5/b (rese) e alla sezione 7 (varietà di viti principali).

Il nome della tipologia varietale «Pignoletto» è stato sostituito con quello del sinonimo «Grechetto gentile» per consentire una adeguata valorizzazione dei vini a IGP ottenuti con detta varietà che trova tradizionale impiego in Romagna.

La sostituzione del nome della tipologia varietale «Pignoletto» con quello del sinonimo «Grechetto gentile» è avvenuta a seguito della scelta dei produttori intesa a valorizzare detto nome con apposite DOP, in conformità alla vigente normativa UE.

Tale modifica riguarda l'articolo 2 e il documento unico alle sezioni 6 e 7 (varietà di viti principali).

2.3.   Norme per la viticoltura

Vengono inserite le rese di uva a ettaro (t/ha) nonché i titoli alcolometrici volumici naturali delle uve per la tipologia «mosto di uve parzialmente fermentato».

Per la tipologia varietale «Grechetto gentile» è prevista una resa massima di uva a ettaro nella misura di 24 tonnellate.

Tale modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare e il documento unico alla sezione 5b.

2.4.   Norme per la vinificazione

Inserimento della resa delle uve in vino per la nuova tipologia «passito» nella misura massima del 50 %.

Conformemente alla vigente normativa comunitaria, è stata inserita la possibilità di svolgere le operazioni di vinificazione all'interno dell'intero territorio dell'Emilia-Romagna, nonché di poter provvedere alla elaborazione dei vini frizzanti e spumanti (presa di spuma) anche nelle regioni limitrofe alla Regione Emilia-Romagna. Ciò è motivato dall'esigenza di salvaguardare consuetudini ormai tradizionali di vinificazione ed elaborazione delle dette tipologie di vino in unità amministrative contermini in cui sono presenti stabilimenti tecnologicamente idonei per la presa di spuma.

Tale modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare e la sezione 9 (Ulteriori condizioni essenziali – Deroghe alla zona di vinificazione).

È stata apportata modifica per indicare in positivo che sono consentite nell'ambito di tutto il processo produttivo le pratiche enologiche previste dalla vigente normativa (UE e nazionale).

Tale modifica riguarda solo l'articolo 5 del disciplinare.

2.5.   Caratteristiche al consumo

Sono state descritte le caratteristiche analitiche e organolettiche delle nuove tipologie «passito» «mosto di uve parzialmente fermentato», nonché della tipologia rosato con indicazione di vitigno, che pur prevista non era stata opportunamente esplicitata.

Tale modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare e la sezione 4 del documento unico.

2.6.   Designazione e presentazione dei vini: inserimento di specifica disposizione per la nuova tipologia «passito».

È stata inserita specifica disposizione di etichettatura facoltativa per la tipologia «passito», al fine di consentire l'uso della specificazione «appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Rubicone», conformemente alla vigente normativa dell'UE.

Tale modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico (Ulteriori requisiti d'etichettatura).

2.7.   Legame con l’ambiente geografico

È stata perfezionata la descrizione degli aspetti ambientali e storico-culturali determinanti nel caratterizzare la qualità dei prodotti vitivinicoli in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche del territorio e alla tradizione colturale e culturale stratificatasi in secoli di evoluzione nella coltivazione delle uve e nella loro trasformazione.

La modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare e la sezione 8 del documento unico (Descrizione del legame/dei legami).

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