La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "COLLI DI FAENZA" comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme della provincia di Ravenna e la parte a sud della SS. n. 9, Via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castelbolognese della provincia di Ravenna;
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La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI ROMAGNA CENTRALE”, ricade nella provincia di Forlì-Cesena e comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della SS. n. 9 Via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.
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L'incarico conferito con il presente decreto modifica, integrandolo, l'incarico confermato con il decreto 23 aprile 2025, al Consorzio vini di Romagna, con sede legale in Faenza (RA), via Tebano n. 45, ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto. Il Consorzio vini di Romagna e' incaricato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Romagna Albana», sulle DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Colli Romagna Centrale», «Rimini», «Romagna» e sulle IGT «Forli'» e «Rubicone» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata Legge sulla IGT «Ravenna».
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Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(C/2024/3358)
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Forlì” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Forlì/Cesena, nella regione Emilia-Romagna.
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I vini della Romagna Albana Docg devono essere ottenuti dalle uve di vigneti Albana: minimo 95%.
La zona di produzione delle uve comprende, della Regione Emilia Romagna, gli interi territori amministrativi dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Meldola, Longiano, Montiano, Roncofreddo e parte dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre anche gli interi territori dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e parte dei Comuni di Castelbolognese, Faenza della Provincia di Ravenna, nonchè gli interi territori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice e parte dei Comuni di Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna
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Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Igt dei vini Rubicone, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 Agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C del 26 gennaio 2026 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2026/257) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini Rubicone, di cui al decreto 26 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
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Modifica del decreto 26 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGT Rubicone
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