Rubicone Igt - Approvazione modifica disciplinare di produzione - 2025
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Igt dei vini Rubicone, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 Agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 settembre 2025
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone». (25A05359)
(GU n.234 del 8-10-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 285 del 6
dicembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione
geografica tipica dei vini «Rubicone» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il regolamento di esecuzione 2024/697 della Commissione UE
del 19 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L del 26 febbraio 2024, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della indicazione geografica protetta dei
vini «Rubicone»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio vini di
Romagna, acquisita al prot. ingresso n. 0246079 del 3 giugno 2024,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone», nel rispetto
della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio vini di Romagna e' riconosciuto ai
sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed
e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1
e 4, della predetta legge per la indicazione geografica protetta dei
vini «Rubicone»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Emilia-Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 luglio 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della I.G.T.
dei vini «Rubicone»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Vista la nota del 18 settembre 2025 del Consorzio vini di Romagna,
acquisita al prot. n. 464848 del 18 settembre 2025, concernente la
richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alla
proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183
dell'8 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola 2025/2026;
Vista la nota del 26 settembre 2025 (prot. n. 492223 del 26
settembre 2025) della Regione Emilia-Romagna, con le quali si
dichiara di concordare con la richiesta del Consorzio di rendere
applicabili le disposizioni di cui alle modifiche inserite nel
disciplinare di produzione della I.G.T. «Rubicone» dalla campagna
vitivinicola 2025/2026;
Vista la nota del Consorzio vini di Romagna del 29 agosto 2025,
acquisita al prot. ingresso n. 401227 del 29 agosto 2025, con la
quale il predetto Consorzio ha rappresentato che il testo della
proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, non
risultava consolidato con la modifica minore relativa all'art. 5 del
disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Rubicone» apportata
con decreto del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica prot. n.
0020152 del 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 del 10 aprile 2018, e
pertanto chiedeva la reintegrazione delle disposizioni mancanti nel
testo dell'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione, di
seguito indicate:
«In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), e'
consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in
fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate all'art.
1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito
al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. E' altresi'
consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella
tipologia Passito, nonche' effettuare la fermentazione o la
rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei
vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a
indicazione geografica tipica «Rubicone» nella tipologie Passito,
anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino).
Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente
fermentati o di vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nelle
varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un
residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al
comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo
unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate
all'Ufficio territoriale competente.»;
Considerato che la suddetta richiesta del Consorzio vini di Romagna
del 29 agosto 2025 e' pervenuta nelle more del periodo di trenta
giorni fissato per la presentazione di opposizioni o osservazioni
alla proposta di disciplinare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025
e che l'accoglimento di tale richiesta non incide su parti del
disciplinare di produzione oggetto dell'attuale domanda di modifica;
Ritenuto pertanto, di dover accogliere per le ragioni sopra esposte
la motivata richiesta del Consorzio vini di Romagna di reintegrare il
comma 6 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione
geografica tipica «Rubicone», con le disposizioni introdotte dal
suddetto decreto prot. n. 0020152 del 20 marzo 2018;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei
vini «Rubicone», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra
richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» approvata con
il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, integrata
all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le
disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e'
approvata.
2. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Rubicone», consolidato con la modifica ordinaria di
cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico
consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e
B al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Rubicone» consolidato con la modifica ordinaria di
cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 26 settembre 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI RUBICONE
Art. 1.
Denominazioni e Tipologie
1.1. La indicazione geografica protetta «Rubicone» accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai prodotti vitivinicoli che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1. La indicazione geografica protetta «Rubicone» e' riservata
ai seguenti prodotti vitivinicoli:
bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e
mosto di uve parzialmente fermentato;
rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello,
passito (categoria vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;
rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e
mosto di uve parzialmente fermentato.
2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a
indicazione geografica protetta «Rubicone» bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
per la Regione Emilia-Romagna, iscritti nel Registro nazionale delle
varieta' di vite.
2.3. La indicazione geografica protetta «Rubicone» con la
specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante,
Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso,
Fortana, Garganega, Grechetto gentile (sin. Pignoletto), Malbo
gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di
Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino,
Merlese, Merlot, Merlot Khorus, Montu', Moscato bianco, Müller
Thurgau, Negretto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Raboso (da
Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling
italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano
romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco,
e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna
fino ad un massimo del 15%.
2.4. I vini a indicazione geografica protetta «Rubicone» con la
specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono
essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di
uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella
tipologia novello per i vini rossi, nella tipologia passito per i
vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e
Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai
vini bianchi.
2.5. La indicazione geografica protetta «Rubicone» con la
specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e' riservata
ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di
uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini bianchi,
anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche
nella tipologia novello, nella tipologia passito per i vini rossi
ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, alle
condizioni previste dalla normativa comunitaria.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e
dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione
geografica protetta «Rubicone» comprende l'intero territorio
amministrativo delle Province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e dei
Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano
e Ozzano dell'Emilia della Provincia di Bologna.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
4.2. Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. La
produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per
i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione
geografica protetta «Rubicone» bianco, a tonnellate 29, per i vini e
i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica
protetta «Rubicone» rosso e rosato, a tonnellate 26; per i vini e i
mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica
protetta «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere
superiore ai limiti di seguito riportati:
«Rubicone» Alicante t/ha 20
«Rubicone» Ancellotta t/ha 20
«Rubicone» Barbera t/ha 22
«Rubicone» Bombino bianco t/ha 29
«Rubicone» Cabernet franc t/ha 22
«Rubicone» Cabernet sauvignon t/ha 22
«Rubicone» Canina nera t/ha 26
«Rubicone» Centesimino t/ha 15
«Rubicone» Chardonnay t/ha 24
«Rubicone» Ciliegiolo t/ha 22
«Rubicone» Famoso t/ha 29
«Rubicone» Fortana t/ha 26
«Rubicone» Garganega t/ha 29
«Rubicone» Grechetto gentile t/ha 24
«Rubicone» Malbo gentile t/ha 22
«Rubicone» Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia
di Candia Aromatica e/o Malvasia Istriana) t/ha 29
«Rubicone» Manzoni bianco t/ha 24
«Rubicone» Marzemino t/ha 25
«Rubicone» Merlese t/ha 22
«Rubicone» Merlot t/ha 22
«Rubicone» Merlot Khorus t/ha 22
«Rubicone» Montu' t/ha 29
«Rubicone» Moscato bianco t/ha 29
«Rubicone» Müller Thurgau t/ha 24
«Rubicone» Negretto t/ha 22
«Rubicone» Pinot bianco t/ha 24
«Rubicone» Pinot grigio t/ha 20
«Rubicone» Pinot nero t/ha 22
«Rubicone» Raboso (da Raboso veronese) t/ha 22
«Rubicone» Refosco dal peduncolo rosso t/ha 22
«Rubicone» Riesling t/ha 24
«Rubicone» Riesling italico t/ha 24
«Rubicone» Sangiovese t/ha 25
«Rubicone» Sauvignon t/ha 24
«Rubicone» Syrah t/ha 22
«Rubicone» Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano
toscano) t/ha 29
«Rubicone» Uva Longanesi t/ha 23
«Rubicone» Verdicchio bianco t/ha 29
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica protetta «Rubicone», seguita o meno dalla specificazione
del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico
volumico naturale minimo:
8,5% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati
bianchi;
8,5% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati
rossi e rosati;
8,5% vol per gli spumanti.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni
di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che
tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito
dell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e che le
operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate
nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e delle regioni
limitrofe.
5.2. E' consentito, a favore dei vini a indicazione geografica
protetta «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei
limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei
mosti parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta
«Rubicone», nonche' nelle operazioni di frizzantatura e
spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse
tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.
5.4. Per i vini a indicazione geografica protetta «Rubicone»
tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino
ad eccezione del vino passito rosso, anche con la specificazione di
uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere
superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica
protetta.
5.6. E' consentito a favore dei vini e dei mosti di uve
parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone»
il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di
fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3,
nella misura non eccedente il 15%.
In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), e'
consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in
fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate all'art.
1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito
al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge.
E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve
destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Rubicone» nella tipologia Passito, nonche' effettuare la
fermentazione o larifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente
fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla
produzione di vino a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella
tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1
dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della
vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di
mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica
tipica «Rubicone» nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del
presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di
fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono
essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini a indicazione geografica protetta «Rubicone», anche
con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Rubicone» bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e/o fruttati
prevalenti a seconda della composizione
varietale e dell'ambiente di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
«Rubicone» bianco vivace
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati
diversamente composti a seconda della composizione varietale;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
«Rubicone» bianco frizzante
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati
diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma
sostanzialmente freschi;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
«Rubicone» bianco spumante
colore: giallo paglierino;
odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono
associare sentori di crosta di pane piu' o meno intensi a seconda
della durata del periodo di affinamento sui lieviti;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Rubicone» rosso
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si
accompagnano a note floreali (soprattutto viola) e/o, a note
speziate;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta
acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Rubicone» rosso passito
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si
accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: dal secco al dolce, caratteristici, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Rubicone» rosso vivace
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate fresche e floreali
diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di
coltivazione;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta
acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Rubicone» rosso frizzante
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Rubicone» rosso novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Rubicone» rosato
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Rubicone» rosato vivace
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Rubicone» rosato frizzante
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note
fruttate piu' decise;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Rubicone» rosato spumante
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano
sentori legati all'affinamento piu' o meno
prolungato sui lieviti;
sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche
nelle tipologie frizzante, spumante e vivace)
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: di buona intensita', con una variegata gamma di
sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensita'
a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella
tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un
affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti; i vini con
l'indicazione di vitigno Famoso, Moscato e Malvasia possono
presentare note di moscato e di rosa piu' o meno spiccate;
sapore: da secco a dolce, piu' o meno fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle
tipologie frizzante e vivace)
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si
accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: da secco a dolce, piu' o meno morbido e piu' o meno
fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidita' e pienezza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Rubicone» rosato con indicazione di vitigno come da art. 2
comma 4, anche nelle tipologie vivace e frizzante
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano
sentori legati all'affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti;
sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Rubicone» passito, con indicazione di vitigno a bacca nera con
la specificazione di uno o due vitigni a bacca nera di cui al comma
4, art. 2
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si
accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Rubicone» novello, con indicazione di vitigno a bacca nera
colore: rosso rubino brillante, piu' o meno intenso e con
riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Per le tipologie previste dal presente disciplinare della
categoria «mosto di uve parzialmente fermentato»
bianco, rosso e rosato, le caratteristiche al consumo
corrispondono a quelle sopra descritte per i relativi
vini, fatto salvo che il sapore e' limitato al «dolce» e il
titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore
all'1% vol ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico
volumico totale.
Art. 7.
Designazione e presentazione dei vini
7.1. Alla indicazione geografica protetta «Rubicone» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
7.2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di
uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta
«Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due
vitigni secondo la normativa vigente in materia.
7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione
geografica protetta «Rubicone» e' consentito utilizzare la menzione
«vivace» secondo la normativa vigente in materia.
7.5. Ai sensi della normativa vigente, l'indicazione geografica
protetta «Rubicone» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini e
i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da
vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le
relative denominazioni di origine, a condizioni che i vini per i
quali si intende utilizzare l'indicazione geografica protetta di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a
indicazione geografica protetta «Rubicone» passito e' consentito
utilizzare nella etichettatura la specificazione Appassimento,
utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione
«Rubicone».
Art. 8.
Confezionamento
8.1. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad
indicazione geografica protetta «Rubicone» possono essere immessi al
consumo in contenitori di materiali idonei a venire a contatto con
gli alimenti, conformemente alla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie, possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di
produzione.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
«Rubicone» - Tutte le categorie di prodotti vitivinicoli (1, 4,
5, 8, 11)
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La IGP «Rubicone» ricalca grossomodo i tanto discussi confini
della Romagna, che di fatto non sono mai stati stabiliti in senso
amministrativo, ma definiscono un territorio piuttosto uniforme dal
punto di vista geo-pedologico e per il carattere della sua gente,
modellato su una storia comune di sacrifici e privazioni.
L'area definita dalla IGP «Rubicone» ricomprende tre zone
geo-morfologicamente distinte, la pianura alluvionale, la pedecollina
e la collina vera e propria, e due modi di fare viticoltura
differenti riconducibili ai due modelli principali di viticoltura
storica, ovvero quello greco e quello etrusco.
L'Appennino romagnolo ha un'origine geologica comune, che risale
all'Era terziaria, e si compone, in linea generale, di formazioni
calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua
estensione, maggiormente caratterizza la Romagna e' la
«Marnoso-arenacea», una fascia piu' o meno ampia di stratificazioni
successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il
periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano
Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite,
salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella «Vena del gesso».
Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa,
che si presentano spesso con la tipica morfologia a «calanchi»,
riscontrabile nelle valli basse.
I terreni pedecollinari, tendenzialmente piani, appartengono al
Quaternario recente e spesso sono terreni molto evoluti e
tendenzialmente decarbonatati.
Da questa successione di rocce e' normale che siano derivati, per
effetto dell'erosione naturale e dell'intervento dell'uomo, terreni
piu' o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute
azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di
costituzione diversa.
La pianura, di origine alluvionale, si compone di terreni a
tessitura da franca ad argillosa, passando per tutta una serie di
composizioni intermedie, che i Romagnoli hanno sempre saputo valutare
ai fini della scelta colturale.
Quindi l'area dell'IGP comprende terreni anche piuttosto diversi
tra loro, ma con una buona uniformita' all'interno di fasce, piu' o
meno ampie, parallele al crinale appenninico e che si ripropongono in
modo pressoche' simile nelle varie province interessate: Bologna,
Ravenna, Forli-Cesena e Rimini (minor presenza di suoli derivati
dalla Marnoso-arenacea).
Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler, presenta
valori crescenti dall'Appennino verso la pianura, per poi ridursi
nuovamente verso il litorale per effetto dell'azione mitigatrice del
mare.
Il regime termo-pluviometrico presenta una certa variabilita', in
relazione all'altitudine degli ambienti.
Si passa da un clima temperato sub-continentale nella fascia
collinare (la piu' importante per la viticoltura) a uno temperato
fresco in alta collina, con temperatura media annua che scende da
12-14°C fino a 8-10°C e anche meno in alto Appennino. In pianura il
clima assume caratteri piu' continentali, con valori medi annui di
temperatura intorno a 14-16°C, con sufficiente ventilazione, e indice
di Winkler che sale fin verso i 2400 gradi giorno circa rispetto ai
1800-2200 gradi giorno delle varie fasce altimetriche ed esposizioni
collinari. Queste condizioni assicurano il conseguimento di un
ottimale grado di maturazione alle diverse varieta' di vite coltivate
in Romagna.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e, secondariamente, primaverile.
Nel periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate
dall'elevata umidita' relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche
superficiali, dai terreni profondi, nonche' da una migliore entita' e
distribuzione delle piogge in collina.
Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera
area geografica della IGP «Rubicone» particolarmente vocata alla
viticoltura.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Un'importante via d'acqua come il Po e la vicinanza al mare
consentirono l'arrivo in Romagna di diverse civilta' e con loro di
vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la
domesticazione della vite silvestre in loco e' stato un fatto
importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti dioiche
nelle Pinete costiere, ma l'introgressione genica su materiale
autoctono di varieta' mediorientali e' stata fondamentale per la
nascita di uve di buona qualita', adatte anche a situazioni fredde e
umide come quelle della pianura romagnola.
Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su
alberi d'alto fusto, in modo da sfuggire alla stratificazione del
freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all'umidita',
complice dello sviluppo di malattie fungine. Nelle aree collinari,
invece, le varieta' introdotte trovarono condizioni piu' simili a
quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalita',
tipicamente Greca, dell'alberello, che ancora oggi sporadicamente
persiste.
I classici latini parlano di viti particolarmente produttive
nelle aree tra Rimini e Faenza, cio' non toglie che comunque
originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di
«Caesenas» e del «Faventinum». Dopo la caduta dell'Impero Romano, la
coltura della vite in Romagna viene mantenuta grazie alla continuita'
politica dell'Impero Romano d'oriente e al contributo dei monasteri
nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni.
Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura
promiscua della vite a «piantata», che raggiungera' la sua massima
espressione nel XVIII secolo con l'introduzione della Mezzadria,
poiche' consentiva di coltivare su tre livelli: al livello piu' alto
si trovavano alberi d'alto fusto, che producevano frutti, foglie e
legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con
i loro grappoli e al suolo si mettevano per lo piu' fagioli o altre
colture erbacee poco esigenti in termini di luce.
Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un
lungo periodo di arretratezza economica e sociale durante tutto il
Governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal 1815 al
1860). Questa situazione di arretratezza colpi' anche la
vitivinicoltura, tanto che, a fine Ottocento, le commissioni
provinciali del Comitato centrale ampelografico denunciarono uno
stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di
vitigni e mancanza di tecnologia.
Sicuramente la situazione non miglioro' dopo l'arrivo di oidio,
peronospora e fillossera dall'America.
Dopo il Primo conflitto mondiale, parti' la ristrutturazione dei
vigneti rovinati dalla fillossera, con un notevole restringimento
della base ampelografica. Per assistere ad uno sviluppo e ad un
miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola
piu' decisi, pero', occorre aspettare gli anni '60. La
stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che
partiva da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare,
negli anni '90 del Novecento, ad un buon livello qualitativo, con una
gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le piu' varie esigenze
dei consumatori.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
Rubicone - Categoria: Vino (1)
I vini «Rubicone» della tipologia bianco presentano una gamma di
colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, con riflessi
che spaziano dal giallo, tono su tono, al verdolino o al ramato, come
nel caso del Pinot grigio. All'olfatto i vini si caratterizzano per
la finezza dei profumi, con note floreali delicate di acacia e
biancospino e note fruttate che rispecchiano generalmente il vitigno
principale di composizione. Al sapore, che esplora un'ampia gamma tra
il secco e il dolce, i vini risultano armonici, ben strutturati,
freschi e sapidi.
I vini «Rubicone» della tipologia rosato presentano un colore
rosato piu' o meno intenso correlato soprattutto al processo di
vinificazione. Il sapore e' fresco ed armonico e va dal secco al
dolce con equilibrata acidita'. Si pone particolare attenzione alla
tipologia «Rubicone» rosato Sangiovese, che si lega alla tradizione
locale, in quanto nel passato, per rinvigorire il Sangiovese rosso si
usava la pratica del «salasso», destinando a rosato la quota di mosto
prelevata. Le tecnologie permettono ora di definire meglio questa
tipologia con aromi che vanno dal floreale di violetta a sentori di
frutti rossi appena maturi (fragola, lampone, ciliegia, ribes, ad
es.).
I vini «Rubicone» della tipologia rosso presentano una
colorazione «rubino» di intensita' variabile a seconda del vitigno e
delle tecniche di vinificazione e macerazione, che influenzano anche
la componente aromatica, che si esprime con note fruttate piu' o meno
mature che, talvolta, si accompagnano a note floreali (soprattutto
viola, ma anche rosa) e/o, a note speziate. Al sapore possono
spaziare dal secco al dolce, con buona morbidezza e giusta acidita'.
Nella tipologia novello il vino rosso esprime profumi e note
gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve
per macerazione carbonica, che esalta il profilo vinoso e le note
tipiche del vitigno.
I vini «Rubicone» della tipologia passito presentano un colore
rosso rubino piu' o meno intenso; all'olfatto si esprimono con note
fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note
floreali e/o a note speziate; al sapore possono essere da secchi a
dolci, armonici e con buona struttura ed equilibrata acidita'.
Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate
dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie
al clima temperato e con buona ventilazione, ai terreni ben drenati e
con sufficiente disponibilita' idrica, alle escursioni termiche
notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una
ottimale maturazione dei grappoli, permettendo l'ottenimento di uve
con un adeguato tenore zuccherino, giusta acidita' e una ottima
espressione di tutte le altre caratteristiche qualitative ed
organolettiche proprie delle varieta' viti, che poi si ritrovano nei
vini derivati.
Per quanto riguarda la produzione di vino passito e' importante
la scelta della tecnica di appassimento, che puo' essere condotta sia
in pianta che in fruttaio (locale tradizionalmente adibito a questa
pratica). La durata del periodo di appassimento varia e dipende delle
caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al
prodotto finito.
L'appassimento e' altresi' favorito dalla pronunciata escursione
termica fra il giorno e la notte, che si registra in particolare nel
periodo tardo-estivo/autunnale, e dalla ventilazione che interessa la
zona di produzione. Risultano particolarmente adatti ad essere
sottoposti all'appassimento i grappoli di struttura «spargola», cioe'
con ampi spazi fra gli acini, la cui selezione avviene nel vigneto al
momento della vendemmia. La preparazione delle uve per
l'appassimento, rispetto alla raccolta di quelle destinate alle altre
tipologie di vino, viene anticipata, per avere un contenuto acidico
piu' elevato e in grado di bilanciare il contenuto zuccherino del
vino ottenuto.
«Rubicone» - Categorie: Vino spumante (4), Vino spumante di
qualita' (5), Vino frizzante (8) La produzione di vini spumanti e
frizzanti vanta una consolidata tradizione, corroborata da piu'
recenti miglioramenti tecnici e tecnologici. La particolare
accuratezza nella fase di coltivazione e raccolta delle uve e in
quella di vinificazione consente di ottenere vini base freschi e
puliti che con la successiva ben guidata presa di spuma portano ad
avere vini spumanti e frizzanti di particolare finezza ed eleganza.
La qualita' dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti
parzialmente fermentati e' strettamente legata alla base varietale
del territorio, che mette a disposizione uve con caratteristiche
tecnologiche ideali per tale destinazione enologica. Inoltre, la
messa a punto delle metodiche di frizzantatura e spumantizzazione,
perfezionando i metodi piu' tradizionali (in bottiglia) e/o adottando
attrezzature all'avanguardia, ha largamente contribuito ad elevare la
qualita' del prodotto finale.
Le stesse considerazioni valgono per i mosti parzialmente
fermentati, bianchi, rossi e rosati, che vengono prodotti con il
metodo Charmat-Martinotti per conferire al prodotto finale
caratteristiche di freschezza unite ad un moderato grado alcolico.
Le caratteristiche qualitative delle predette categorie di
prodotti vitivinicoli sono il risultato dell'interazione tra le
caratteristiche ambientali (clima temperato, ventilato e con buone
escursioni e suolo), le qualita' tecnologiche delle varieta' di viti
e la capacita' del viticoltore nella scelta delle tecniche colturale
e di vinificazione.
In estrema sintesi si puo' parlare di terroir, ovvero di un
prodotto espressione del legame causale con l'origine geografica.
«Rubicone» - Categorie: Mosto di uve parzialmente fermentato
(11)
Il mosto di uve parzialmente fermentato si ottiene dalla parziale
fermentazione di mosto di uva: ne risulta un prodotto particolare per
le sue caratteristiche di freschezza e di intense note fruttate,
nonche' di basso tenore alcolico (il titolo alcolometrico effettivo
deve essere superiore all'1% vol ed inferiore ai 3/5 del titolo
alcolometrico volumico totale). Oggi il prodotto si ottiene
ostacolando la fermentazione mediante filtrazione o centrifugazione,
e con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentite.
Tradizionalmente era un prodotto presente nella filiera
vitivinicola romagnola, visto che le uve venivano pigiate
direttamente in campo, per essere poi trasferite nelle cantine
all'interno di botti (Castellata): in queste condizioni era
inevitabile l'avvio della fermentazione, anche perche' la
solfitazione immediata era rara e i trasporti non erano cosi' celeri.
La tradizione dei mosti parzialmente fermentati, quindi, e' veramente
molto antica in Romagna e forse e' stata una delle prime modalita' di
commercializzazione di rilievo, specie per il Trebbiano romagnolo,
fuori regione. Scrive Augusto Bucci: «L'industria basata sulla
filtrazione dei mosti era in verita' conosciuta, nel napoletano, fin
dai primi anni dell'Ottocento, per la preparazione dei cosiddetti
lambiccati. La produzione, a causa della crisi dovuta all'oidio,
veniva prevalentemente dalla Puglia che era diventata nel frattempo
sede di una importante industria di filtrati dolci. Al nord nel 1875
Carlo Gancia inizio' la preparazione dell'apprezzato spumante
italiano applicando il sistema dello Champagne al Moscato di Canelli.
Questa industria si affermo' poi in altre parti d'Italia e non
bastando piu' la produzione pugliese ci si rivolse anche alla Romagna
specie alle produzioni di Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda
Cotignola ecc. (Vite e vino in Romagna. 2007).
L'importanza dei filtrati dolci di Romagna e' ribadita dalla
prima Guida gastronomica d'Italia, pubblicata a cura del Touring Club
Italiano nel 1931: «Nella zona di Lugo si hanno pure dei vini bianchi
filtrati, dolci, noti come Filtrati bianchi di Romagna, dei quali si
fa ampio commercio» (TCI, 1931).
Come ogni tradizione, anche quella dei mosti parzialmente
fermentati nasce da consuetudini che si diffondono perche' trovano le
condizioni ideali per un risultato di successo. In questo caso, il
contesto ambientale e una base ampelografica particolarmente adatta a
conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite ad
un moderato grado alcolico.
Negli ultimi anni si e' iniziato a valorizzare la produzione e il
commercio di mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati,
prodotti con il metodo Charmat-Martinotti. Il mosto parzialmente
fermentato viene stoccato nelle cantine tutto l'anno e viene
utilizzato per la dolcificazione di vini fermi, frizzanti e spumanti.
E' quindi un prodotto dall'utilizzo poliedrico che viene
commercializzato come prodotto tal quale, ma anche come correttivo di
alcuni prodotti, con un risultato qualitativo decisamente piu'
performante. L'interazione tra i fattori naturali, l'esperienza degli
operatori e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione
permette di produrre vini di qualita' le cui caratteristiche sono
legate sia alla zona di produzione che ai vitigni da cui provengono.
Pertanto, anche in questo caso il legame causale si basa sulla
qualita' specifica del prodotto attribuibile al terroir, quindi
all'origine geografica con il suo contesto ambientale, colturale e
culturale.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Non bisogna dimenticare che accanto ad una tradizione
viti-vinicola importante, la Romagna e' stata anche la culla della
frutticoltura moderna e le minori esigenze della vite rispetto ai
fruttiferi, hanno fatto si' che questa venisse collocata solo nei
terreni meno fertili, quindi in collina e nelle terre «dure» di
pianura.
Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidita'
in quest'ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di
pianura verso vitigni a maturazione piu' tardiva e a maggiore
tolleranza ai marciumi, riservando le varieta' precoci per i limiti
superiori e le esposizioni piu' a nord della viticoltura romagnola.
In passato, con un clima autunnale spesso abbastanza fresco, la
pratica dell'appassimento si rendeva necessaria per migliorare le
caratteristiche compositive dei vini, da cui la tradizione della
pratica dell'appassimento.
Inoltre, la raccolta abbastanza tardiva, cui seguivano autunni
freddi, faceva si' che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino
durante l'inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con
i primi caldi primaverili, ottenendo una frizzantatura naturale. Da
questa prassi piuttosto comune, l'apprezzamento dei Romagnoli sia per
i vini abboccati che secchi, fermi o frizzanti o spumanti.
A seconda dell'orografia, della geo-pedologia e del clima e'
possibile trovare la migliore interazione tra fattori ambientali e
vitigno per arrivare alla migliore espressione delle varie tipologie
di vino previste dal disciplinare a IGP «Rubicone» e riprese dalla
tradizione locale.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
« Garda Doc - Approvazione di una modifica del disciplinare di produzione 2025
I futuri chef a scuola di salumi da ASSICA e Ambasciatori del Gusto - 2025 »
