Rubicone Igt - Modifica decreto disciplinare concernente approvazione modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2025
Modifica del decreto 26 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGT Rubicone
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 novembre 2025
Modifica del decreto 26 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone». (25A06308)
(GU n.275 del 26-11-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare 26 settembre 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 234 dell'8 ottobre 2025, concernente «Approvazione di
una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della
indicazione geografica tipica dei vini "Rubicone"»;
Vista la nota Ares(2025)9445197 - 3 novembre 2025 della Commissione
europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale, relativa
alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del
«Rubicone» (PGI-IT-A0525-AM05) a norma del regolamento (UE) 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei
prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e
alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli;
Considerato che la modifica riguardante la cancellazione della
specificazione relativa al confezionamento in bottiglie di vetro per
consentire l'utilizzo di altri materiali di imballaggio utilizzabili,
comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95,
paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023;
Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare il
documento unico consolidato modificato ai sensi dell'art. 12,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;
Decreta:
Art. 1
1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'allegato B
(documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 26
settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2025, e' sostituito
come di seguito:
ulteriori requisiti applicabili:
titolo del requisito/della deroga: indicazione facoltativa di
etichettatura; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione
unionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: disposizioni
supplementari in materia di etichettatura; descrizione del
requisito/della deroga: e' consentito per la tipologia «Passito»
riportare in etichettatura l'indicazione facoltativa «appassimento»,
in caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione
«Rubicone», conformemente alla vigente normativa dell'UE;
titolo del requisito/della deroga: deroghe per la vinificazione
e presa di spuma; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione
unionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: deroga alla produzione
nella zona geografica delimitata; descrizione del requisito/della
deroga: conformemente alla vigente normativa dell'UE, per la
categoria «vino» e «mosto di uve parzialmente fermentato» e'
consentita la possibilita' di svolgere le operazioni di
vinificazione, oltre che nella zona di produzione delimitata delle
uve, anche nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e, per
le categorie «vini frizzanti» e «vini spumanti», di svolgere le
operazioni di elaborazione (presa di spuma) anche nelle regioni
limitrofe alla Regione Emilia-Romagna (Veneto, Lombardia, Piemonte,
Marche e Toscana), dove sono presenti idonei stabilimenti per la
presa di spuma;
titolo del requisito/della deroga: disposizioni per il
confezionamento; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione
nazionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: disposizioni
supplementari in materia di etichettatura; descrizione del
requisito/della deroga: i vini e i mosti di uve parzialmente
fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone» possono
essere immessi al consumo in contenitori di materiali idonei a venire
a contatto con gli alimenti, conformemente alla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie, possono essere presentati
con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a
gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 18 novembre 2025
Il dirigente: Gasparri
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