Proposta di modifica unionale del nome della denominazione di origine protetta dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva in Castelli di Jesi e del relativo disciplinare di produzione.
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I vini Docg devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata dei vini Castelli di Jesi Verdicchio riserva e anche con la specificazione classica ricade nelle province di Ancona e Macerata. La zona è individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino, nei territori di 22 comuni interni nella provincia di Ancona e di due comuni interni nella provincia di Macerata.
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I vini Docg Cerasuolo di Vittoria e Cerasuolo di Vittoria Classico sono ottenuti dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Ragusa, tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. In provincia di Caltanissetta, la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino. In provincia di Catania la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone.
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La Docg Cesanese del Piglio o Piglio deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo;
vitigni complementari, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per non più del 10%
La zona di produzione nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.
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Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 24 gennaio 2024 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Chianti Classico, avvenuta con il decreto ministeriale 22 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2023.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Docg Chianti Classico. Anno 2023
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La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero».
Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta piu' idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso Toscano.
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I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
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I vini Docg Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco sono ottenuti dalle uve Glera e possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. B), iscritti all’apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.
La zona di produzione delle uve comprende tutto o parte dei comuni di Caerano, Castelcucco, Cornuda, Monfumo, Asolo, Cavaso, Crocetta, Fonte, Giavera, Maser, Montebelluna, Nervesa Paderno, Pederobba, Possagno, S. Zenone, Volpago. La produzione di uve Pinot e Chardonnay per spumanti comprende anche i comuni di: Cappella Maggiore, Cison, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra, Follina, Fregona, Miane, Pieve d.S, Refrontolo, Revine, San Fior, San Pietro d.F., San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio, Borso d.G., Crespano (Pr. Treviso)
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La Docg Colli Bolognesi Classico Pignoletto è ottenuto da almeno il 95% di Pignoletto.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena.
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