Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni e di sottozone per i vini DOCG e DOC

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Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Nella designazione e nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e  a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e' ammessa l'utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di  zone amministrativamente definite o di sottozone da delimitare. I nomi geografici aggiuntivi non devono  ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad un vino ad indicazione geografica tipica (I.G.T.).

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Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini

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Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC proposti dai consorzi volontari riconosciuti o dai consigli interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dalle regioni e province  autonome o dagli interessati, puo' essere stabilita, in aggiunta ai requisiti prescritti dall'art. 10 della citata  legge, la facolta' di utilizzare, in associazione alla denominazione di origine, nomi geografici o amministrativi o  sottozone di territori ricadenti all'interno della zona di produzione, a condizione che

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