Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni e di sottozone per i vini DOCG e DOC
Nella designazione e nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e' ammessa l'utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite o di sottozone da delimitare. I nomi geografici aggiuntivi non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad un vino ad indicazione geografica tipica (I.G.T.).